PDL 893

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 893

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ORLANDO, FRANCESCHINI

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Presentata il 9 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riproduce il testo, approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, in materia di reati contro il patrimonio culturale (atto Senato n. 2864, XVII legislatura). Essa intende introdurre il titolo VIII-bis nel libro secondo del codice penale, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», per dare coerenza al sistema sanzionatorio a tutela del patrimonio culturale e superare la divisione tra codice penale e codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), prevedendo nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, innalzando, quando siano inadeguate, le pene esistenti e prevedendo aggravanti per i reati comuni commessi contro beni culturali.
La scelta di presentare un testo identico a quello dell'atto Senato n. 2864 consente di seguire un iter accelerato ai sensi dell'articolo 107 del regolamento della Camera e di giungere in tempi rapidi all'approvazione di norme così rilevanti per la tutela del patrimonio culturale della Nazione.
Questo intervento si rende necessario per dare tutela a valori importantissimi per la nostra comunità nazionale, il nostro vastissimo patrimonio culturale ed artistico, beni che sono asset strategici per il nostro Paese e che hanno valore per l'intera umanità.
Queste norme ci pongono all'avanguardia nella tutela dei beni culturali ed artistici, sia sul fronte della normativa interna che nell'adeguamento a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, specificamente dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19 maggio 2017.
Anche in considerazione del tempo trascorso dall'approvazione del citato disegno di legge, potrà essere comunque opportuno, nel corso dell'esame parlamentare, introdurre alcune modifiche al testo, specialmente con riguardo ad aspetti sui quali si era formato un ampio consenso politico nel corso del dibattito presso il Senato. In particolare, emergono sia la necessità di sopprimere la fattispecie dell'illecita detenzione, ritenuta eccessivamente ampia e indeterminata, sia l'opportunità di allineare maggiormente il testo alle disposizioni della Convenzione di Nicosia (per esempio con riferimento al reato di illecita importazione).
Il sistema penalistico è così rivisto: il furto di beni culturali (articolo 518-bis) è punito con la reclusione da due a otto anni, con una pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale o dal codice dei beni culturali, la pena della reclusione va da quattro a dodici anni. Quando il bene culturale appartiene allo Stato, si applica l'articolo 176 del codice dei beni culturali, che punisce l'impossessamento illecito di beni culturali di proprietà dello Stato. Quest'ultima disposizione contempla un'aggravante speciale nel caso in cui il fatto sia commesso da chi ha ottenuto la concessione di ricerca di cui all'articolo 89 del medesimo codice.
Il reato di appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter), con cui si condanna chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Il reato di ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater) è punito con la reclusione da tre a dodici anni, che si applicherà anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Il reato di riciclaggio di beni culturali (articolo 518-quinquies) è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni, aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, mentre quello di illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-sexies) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 20.000 euro. Le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-septies) sono punite con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 80.000 euro; il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del codice dei beni culturali.
L'uscita o esportazione illecite di beni culturali sono punite con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 258 a 5.165 euro. È prevista la confisca dei beni, e, nel caso in cui il reato sia commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, si applica la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte. Relativamente al reato di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-novies), punito con la reclusione da uno a cinque anni, si chiarisce che la fattispecie sanziona chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Puntualizza poi che vengono qualificate come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale. Il reato di devastazione e saccheggio di beni culturali (articolo 518-undecies), punito con la reclusione da dieci a diciotto anni, troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 del codice penale quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.
Il reato di contraffazione di opere d'arte (articolo 518-duodecies) è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa fino a 10.000 euro. Nel provvedimento si inasprisce la sanzione e si sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del codice dei beni culturali; le pene sono aumentate se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale ed è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. La proposta di legge esclude comunque la punibilità (articolo 518-terdecies) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità. Le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-quaterdecies) sono punite con la reclusione da due a otto anni, nell'ottica di sanzionare chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali.
Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale. La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte. Si stabilisce comunque la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso, mentre è prevista la confisca penale obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.
Le disposizioni penali a tutela dei beni culturali si applicano anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale e il nuovo articolo 707-bis punisce con l'arresto fino a due anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.
Infine sono presenti innovazioni relative alla disciplina delle attività sotto copertura riferite anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, rilevando poi che si introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Infine, l'articolo 5 abroga alcune disposizioni, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente:

«TITOLO VIII-bis
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 518-bis.(Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 518-ter.(Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Art. 518-quater. – (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-quinquies. – (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 518-quater.
Art. 518-sexies. – (Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 518-septies. – (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-octies.(Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.
Art. 518-novies. – (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 518-decies.(Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-novies è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 518-undecies. – (Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 518-duodecies. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518-terdecies.(Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 518-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 518-quaterdecies.(Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.
Art. 518-quinquiesdecies. – (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.
Art. 518-sexiesdecies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.
Art. 518-septiesdecies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Art. 518-duodevicies. – (Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;

b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:

«Art. 707-bis.(Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale,».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

Art. 4.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche).

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-quaterdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-septies e 518-decies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-novies e 518-duodecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-sexies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Art. 25-quinquiesdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali).1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-quinquies, 518-undecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 5.
(Abrogazioni).

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 639, secondo comma, secondo periodo, 733 e 734 del codice penale;

b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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