PDL 607

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 607

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifiche all'articolo 52 del codice penale

Presentata il 10 maggio 2018

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Onorevoli Deputati! — Con la presente proposta di legge – già presentata nella XVII legislatura (atto Camera n. 4509) e della quale il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 3 maggio 2018, ha deliberato la ripresentazione al Parlamento in identico testo – si intende apportare modifiche all'articolo 52 del codice penale, che disciplina l'istituto della cosiddetta difesa legittima.
All'uopo si intende garantire un'adeguata e corretta applicazione della norma richiamata rimediando le eventuali deficienze del terzo comma, proponendo così una più marcata e qualificabile autotutela.
In particolare, con la presente proposta di legge ci si prefigge lo scopo precipuo di delineare un nuovo perimetro di discrezionalità e di apprezzamento riservato dal legislatore al potere giudiziario.
All'articolo 1 della presente proposta di legge, per quanto attiene al terzo comma dell'articolo 52 del codice penale, ai luoghi ivi elencati (abitazioni, negozi, studi, uffici) si equiparano le immediate adiacenze agli stessi sempreché l'offesa ingiusta risulti in atto.
A titolo esemplificativo si fa riferimento a un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo di aggressione, ovvero ad un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità o ai beni specificati nel secondo comma pur uscendo dai luoghi indicati.
Con l'articolo 2 della presente proposta si intende meglio circostanziare e rafforzare la presunzione assoluta, già stabilità dal legislatore nel 2006, per i casi indicati specificamente dai commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale.
Al riguardo si stabilisce che, ove il pericolo di aggressione a persone o beni venga da parte di chi si introduce illegalmente in ore notturne in un'abitazione (o negli altri luoghi indicati dalla norma), sia in ogni caso presunta la proporzionalità con l'offesa di cui al primo comma.
Analoga presunzione assoluta si stabilisce ove il pericolo di aggressione a persone o a beni avvenga, fuori delle ore notturne, in un'abitazione (o negli altri luoghi previsti dalla norma), così che sia in ogni caso presunta la proporzionalità con l'offesa di cui al primo comma.
Analoga presunzione assoluta si stabilisce ove il pericolo di aggressione a persone o a beni avvenga fuori delle ore notturne se le modalità del suddetto pericolo di aggressione siano tali da provocare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa. A titolo meramente esemplificativo si fa riferimento a fattispecie in cui l'intrusione illegittima avvenga (a qualunque ora) sorprendendo nel sonno la persona offesa, ovvero se l'offensiva incuta serio timore mediante minacce ovvero mediante esibizioni di armi proprie o improprie o ancora con travisamenti o altri accorgimenti idonei a determinare uno stato di paura.
In sostanza, con le modifiche all'articolo 52 del codice penale si vuole tutelare e garantire maggior sicurezza ai cittadini onesti vittime della criminalità e con essa la difesa legittima.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Le novelle apportate dalla proposta di legge in oggetto agli articoli 52 e 55 del codice penale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione statale per l'anno finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 (legge n. 232 del 2016) e si risolvono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, al terzo comma, dopo la parola: «imprenditoriale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulti chiara e sia in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa».

Art. 2.

1. All'articolo 52 del codice penale, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistere di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa.
Non risponde di eccesso colposo nella difesa legittima chi ha agito in stato di paura scusabile o per uno stato emotivo non rimproverabile di panico.
I provvedimenti dell'autorità giudiziaria di archiviazione del procedimento penale o di assoluzione dell'imputato ai sensi del presente articolo inibiscono l'applicazione, per i fatti di cui al procedimento penale medesimo, delle sanzioni amministrative del ritiro dell'autorizzazione a detenere legittimamente armi e del divieto di detenere legittimamente armi».

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo le parole: «nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51,» la parola: «52,» è soppressa.

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