PDL 523-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 523-784-914-1221-1222-A

PROPOSTE DI LEGGE

523

d'iniziativa dei deputati
MARIN, APREA, BARELLI, PALMIERI, PELLA, SGARBI,
COSIMO SIBILIA, VERSACE, VIETINA

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria

Presentata il 17 aprile 2018

784

d'iniziativa dei deputati
VANESSA CATTOI, MOLINARI, BINELLI, SEGNANA, ZANOTELLI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZORDAN

Disposizioni per il potenziamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

Presentata il 26 giugno 2018

914

d'iniziativa dei deputati
VILLANI, D'UVA, GALLO, CARBONARO, CASA, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, LATTANZIO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TORTO, TUZI, SPADONI

Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione
motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Presentata l'11 luglio 2018

1221

d'iniziativa dei deputati
ROSSI, ASCANI, PRESTIPINO, PICCOLI NARDELLI, FRANCESCHINI, ANZALDI, CIAMPI, DI GIORGI, SERRACCHIANI, ENRICO BORGHI, CRITELLI, PAITA, MOR, PEZZOPANE, RIZZO NERVO, BRAGA, MARCO DI MAIO, GAVINO MANCA, INCERTI, CANTINI, FASSINO, CARNEVALI

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive

Presentata il 1° ottobre 2018

1222

d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, MOLLICONE, FRASSINETTI

Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione motoria nella scuola primaria

Presentata il 1° ottobre 2018

(Relatore: MARIANI )

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza ed istruzione), il 6 dicembre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 523, 784, 914, 1221 e 1222. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 523 e abbinate e rilevato che:

il progetto di legge è composto di due articoli, il primo dei quali reca una delega al Governo in materia di insegnamento curriculare dell'educazione motoria nella scuola primaria; l'articolo 2 reca invece le norme di copertura finanziaria;

rilevato con soddisfazione che, come più volte suggerito dal Comitato, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che lo schema di decreto legislativo sia trasmesso alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza della delega; in questo modo si evita di ricorrere alla cd. «tecnica dello scorrimento», vale a dire la norma procedurale che prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, rendendo così complesso individuare in termini inequivoci la scadenza del termine di delega;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16- bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 122 Rampelli, recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, adottato come testo base dalla VII Commissione;

condiviso l'obiettivo di fondo, sotteso al provvedimento, di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, comportamenti e stili di vita orientati alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere e allo sviluppo della persona, disciplinando a tal fine l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, riservando lo stesso a insegnanti con titolo specifico e stabilendo un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe;

rilevato, con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come gli interventi previsti dal testo unificato attengano alle materie «norme generali sull'istruzione» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere n) e g), della Costituzione;

rilevato, inoltre, come il provvedimento attenga anche alla materia «professioni», rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia rispetto alla quale, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso spetta allo Stato;

segnalato altresì come il provvedimento faccia salva, all'articolo 1, comma 1, lettera e), l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il quale prevede, tra l'altro, il superamento, ai fini dell'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di specifiche procedure concorsuali abilitanti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio tale previsione, la quale potrebbe far intendere che la disciplina dei concorsi per l'accesso al ruolo del personale docente di educazione motoria possa essere diversa da quella generale per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria, ovvero di indicare almeno la tipologia di concorso cui ci si riferisce (ad esempio: per titoli ed esami, o per soli esami);

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, il quale prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'adozione del decreto legislativo avvenga previa intesa con la predetta Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin e abbinate, recante «Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria»;

considerato che nel testo esaminato non si ravvisano norme volte ad incidere sulle materie di competenza della Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin e abbinate, recante delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, come risultante al termine dell'esame in sede referente;

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona;

condivisa la considerazione dell'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e come strumento di apprendimento cognitivo;

preso atto delle limitate competenze della XI Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin e abbinate, recante «Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria»;

espresso, in termini generali, apprezzamento per le finalità che il provvedimento in oggetto è volto a perseguire;

condiviso, in particolare, il fatto che tra i principi e criteri direttivi della delega che si intende conferire al Governo sia incluso l'inserimento, nel Piano educativo individualizzato (PEI) previsto per gli alunni con disabilità, di specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

NULLA OSTA

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TESTO UNIFICATO
della commissione

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»;

2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-bis - «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 - «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012;

b) equiparare l'insegnante di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria;

c) prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe di alunni;

d) prevedere nel piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di alunni con disabilità, specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;

f) far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi ivi indicati e con lo stesso procedimento di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, l'amministrazione competente provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alla medesima amministrazione, incluso l'utilizzo del fondo di cui al comma 1. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

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