PDL 344-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 344-492-A

DISEGNO DI LEGGE

344

presentato dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

(ALFANO)

di concerto con il ministro dell'interno
(MINNITI)

con il ministro della giustizia
(ORLANDO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

Presentato il 23 marzo 2018

E

PROPOSTA DI LEGGE

492

d'iniziativa dei deputati
VERINI, QUARTAPELLE PROCOPIO

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018, e del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

Presentata l'11 aprile 2018

(Relatore: COLLETTI )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 26 luglio 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 344. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 492 si veda il relativo stampato.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 344, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015;

rilevato come i Trattati di cui si propone la ratifica si inseriscano nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea;

sottolineato come il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti persegua l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità attraverso una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale;

evidenziato, altresì, come il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti consenta di avviare un significativo processo di sviluppo dei rapporti italo-emiratini, disciplinando in modo preciso e puntuale la materia dell'assistenza giudiziaria penale tra i due Stati, alla luce dell'intensificarsi dei rapporti tra i due Stati in molteplici settori economici e sociali, che comporta inevitabilmente anche lo sviluppo di fenomeni criminali i quali richiedono l'adozione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione;

rilevato come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, le quali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, sono demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 344, recante Ratifica ed esecuzione di due trattati tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti in materia giudiziaria, precisamente il Trattato di estradizione ed il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, entrambi fatti ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015;

rilevato che:

il Trattato di estradizione s'inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue il condivisibile obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità;

l'obiettivo perseguito da tale Trattato è quello di consentire tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti una stretta e incisiva collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale, posto che il progressivo intensificarsi delle relazioni tra i due Paesi sul piano economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati;

il provvedimento risponde, pertanto, all'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono essere sottoposte ad una pena: in generale, in base all'articolo 1 del Trattato, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della «doppia incriminazione»);

rilevato altresì che:

il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, analogamente al precedente, persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità, sancendo, in particolare all'articolo 1, l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale in molteplici settori, tra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e di imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato;

sono altresì previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È, inoltre, previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 344 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento al Trattato concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, si conferma che l'ipotesi del trasferimento di un detenuto all'anno in Italia è stata effettuata in via prudenziale;

all'articolo 3, comma 1, che provvede alla copertura degli oneri derivanti dai due Trattati oggetto di autorizzazione alla ratifica, appare necessario specificare che gli oneri previsti hanno carattere annuale, come risulta, peraltro, dalla relazione tecnica;

rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: euro 15.238 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 15.212 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 5.650 aggiungere la seguente: annui.

b) all'articolo 3, sopprimere il comma 2.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

Identico.

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018;

b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Soppresso.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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