PDL 312

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 312

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, CIRIELLI, RAMPELLI, RIZZETTO, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Nel 1989 la giovane Monia Del Pero ha perso la vita a soli diciannove anni, strangolata e messa in un sacco per i rifiuti da un suo coetaneo con il quale si era frequentata per pochi mesi.
Al termine del processo che ha condannato l'omicida a undici anni di reclusione, i genitori di Monia si sono visti notificare una cartella esattoriale da parte della società Equitalia S.p.A. con la quale veniva loro richiesta la somma di 4.900 euro per le spese per il deposito della sentenza di condanna perché l'assassino della loro figlia risultava nullatenente.
Questo scandaloso caso non è purtroppo isolato; dal combinato disposto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 risulta, infatti, che l'ente di riscossione, per le spese di registrazione degli atti giudiziari, si può rivalere su entrambe le parti in causa, seguendo il criterio della solidarietà debitoria e non quello della soccombenza, come invece avviene per le spese di giudizio.
Quindi le famiglie che subiscono un danno, spesso irreversibile, a causa di un reato violento, si trovano poi costrette anche a sopportare delle spese, spesso ingenti, al posto proprio dei responsabili del reato e, come se non bastasse, in Italia non è prevista alcuna tutela risarcitoria in favore delle vittime di reati violenti.
La tutela delle vittime attiene alla sfera dei diritti fondamentali della persona e costituisce uno degli aspetti essenziali ai quali occorre avere riguardo sia nell'ambito del procedimento giudiziario, sia, soprattutto, nella fase ad esso successiva.
Con specifico riguardo alla fase risarcitoria, mentre le normative internazionali ed europee allargano la tutela a tutte le vittime di reati intenzionali violenti, quella italiana prevede fondi di risarcimento solo in favore di alcune categorie di vittime; vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, di richieste estorsive o di usura.
In ambito europeo, la posizione della vittima è stata oggetto di numerosi interventi normativi. Il primo strumento normativo dell'Unione europea relativo alla posizione della vittima nel procedimento penale è stato la decisione quadro 2001/220/GAI del 5 marzo 2001, che ha fornito una definizione di vittima come la «persona fisica che ha subìto un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro».
Pochi anni più tardi, nel 2004, è stata approvata la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un sistema di cooperazione tra Stati membri volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Questa direttiva in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, ma, purtroppo, solo in parte; il carattere parziale dell'attuazione è legato al mancato rispetto del paragrafo 2 dell'articolo 12 della direttiva, in base al quale: «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».
Successivamente, con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si è ulteriormente precisata la figura della vittima, includendo, oltre alla persona fisica che abbia subìto un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa di un reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subìto un pregiudizio.
Con riferimento proprio a questa incompletezza nell'attuazione della direttiva 2004/80/CE, a carico dell'Italia è stato promosso un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea (procedimento n. 2011-4147 nella causa C-601/14) per la «cattiva, applicazione» del citato paragrafo 2 dell'articolo 12 della direttiva.
La legislazione italiana di attuazione, cui al citato decreto legislativo n. 204 del 2007 ha, invece, semplicemente esteso al soggetto «stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea» e che risulti essere la «vittima di reato commesso nel territorio dello Stato» il riconoscimento dell'indennizzo statale già previsto in ambito nazionale per la medesima tipologia di reato, ma senza estendere tale misura ad altri reati intenzionali violenti, nonostante in Italia i reati più gravi ed efferati siano commessi da singoli ai danni delle categorie più deboli come donne e bambini.
L'Italia non ha firmato la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983 ed entrata in vigore il 1° febbraio 1988, che obbliga gli Stati contraenti a prevedere, nell'ambito delle legislazioni nazionali, un meccanismo di risarcimento per le vittime di infrazioni violente che hanno causato gravi lesioni corporali o il decesso.
Le lacune nella nostra normativa nazionale in merito alla tutela risarcitoria accordata alle vittime, come definite dalla direttiva 2012/29/UE, rendono improcrastinabile un adeguamento totale alla direttiva 2004/80/CE al fine di introdurre nel nostro ordinamento giuridico un sistema di indennizzo per le vittime di reati violenti intenzionali.
L'attuale limitazione della tutela risarcitoria esclusivamente a tipologie specifiche di vittime (del terrorismo, dell'usura, del racket o della criminalità organizzata) è, infatti, non solo pregiudizievole per le vittime di altri reati, ma anche e soprattutto rappresenta una vera e propria discriminazione tra vittime di serie A e vittime di serie B, in aperta violazione del nostro dettato costituzionale che tra i princìpi fondamentali che devono ispirare il nostro ordinamento statuale sancisce il principio di uguaglianza.
Appare doverosa una presa di coscienza dell'emergenza sociale rappresentata da taluni gravi reati, una presa di coscienza dalla quale deve scaturire un impegno concreto a livello governativo che porti all'istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti, che possa erogare sia i risarcimenti alle vittime e ai superstiti delle medesime, sia le somme eventualmente necessarie per pagare spese processuali alle quali il reo nullatenente non riesca ad assolvere.
A tale fine, l'articolo unico della presente proposta di legge è volto a istituire, presso il Ministero della giustizia, il citato fondo, con una dotazione annua di un milione di euro a valere sulle risorse destinate all'attuazione delle politiche europee.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il fondo per la solidarietà alle vittime di reati intenzionali violenti, di seguito denominato «fondo», con una dotazione annua di un milione di euro.
2. Alle prestazioni del fondo possono accedere le vittime, come definite ai sensi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
3. Il fondo eroga alle vittime le somme riconosciute a titolo risarcitorio in ambito processuale nei casi in cui i colpevoli del reato siano incapienti. Il fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per accedere alle prestazioni del fondo.
5. La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è assicurata a valere sulle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

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