PDL 290

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                Capo II
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo III
                        Articolo 4
                Capo IV
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo V
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                Capo VI
                        Articolo 15
                        Articolo 16

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 290

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GADDA, MORETTO, MARCO DI MAIO, VAZIO, PEZZOPANE, RIZZO NERVO, MORANI, D'ALESSANDRO, CARDINALE, LA MARCA,
CANTINI, GRIBAUDO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! – Nelle passate legislature, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati ha avviato l'esame di alcuni progetti di legge in materia di sviluppo e competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, pervenendo all'elaborazione di un testo unificato, approvato in questo ramo del Parlamento nella XVII legislatura nel maggio 2017.
Riteniamo pertanto necessario non disperdere il lavoro svolto, e utilizzarlo come punto di partenza per riprenderne l’iter nella corrente legislatura.
I prodotti derivanti dalla produzione biologica rappresentano un mercato in forte espansione, e un quadro normativo organico e aggiornato consentirebbe di riconoscerne la rilevanza e dare ulteriore slancio al settore.
Risulta altresì importante, a fronte della crescente richiesta e di un prezzo generalmente più elevato pagato dai consumatori per alimenti da produzione biologica, garantire un sistema di certificazione e controlli che possa essere equo, trasparente e rispettoso dei necessari requisiti di qualità e salubrità del prodotto.
L'esigenza di inserire tale provvedimento nel nostro ordinamento, deriva anche dalla necessità di adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, divenuto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009.
La Politica Agraria Comunitaria riconosce al biologico un ruolo importante nell'ambito della produzione agricola, e il testo proposto è in sintonia con il nuovo regolamento sulla produzione biologica recentemente approvato dal Consiglio Europeo e che, una volta adottato, entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. Sarà pertanto utile consentire ai produttori e agli operatori commerciali di adeguarsi per tempo al rinnovato quadro normativo.
Il nuovo regolamento comunitario si pone l'obiettivo di assicurare equità tra gli agricoltori biologici dell'Unione europea, ridurre la burocrazia a carico degli operatori, e con il logo biologico comunitario offrire ai consumatori la stessa garanzia di qualità in tutta Europa. La normativa unica si applicherà infatti anche agli agricoltori di paesi terzi che esportano i propri prodotti biologici nel mercato dell'UE, sostituendo il principio di equivalenza con il principio di conformità alla normativa unica comunitaria.
La proposta di legge intende pertanto perseguire gli orientamenti comunitari e valorizzare ulteriormente la peculiarità delle produzioni biologiche italiane riconoscendone il forte legame territoriale e sviluppando in merito strumenti di valorizzazione locali e di organizzazione dei produttori e delle aziende che hanno intrapreso la scelta delle produzioni biologiche.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, che attiene al sistema di produzione biologico. L'agricoltura biologica è un metodo di produzione legato alla coltivazione e all'allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
L'articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere – in ambito nazionale – attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea, in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con il metodo biologico.
L'articolo 3 individua come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.
L'articolo 4 istituisce un organismo denominato «Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica». I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica. A tutti costoro non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A tale funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al Tavolo è affidato il compito di definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.
L'articolo 5 prevede che il MIPAAF adotti, con cadenza triennale il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i relativi prodotti, contenente interventi per:

a. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle politiche di sviluppo rurale;

b. sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c. incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;

d. monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale;

e. migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f. stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g. incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Il Fondo è destinato al finanziamento del Piano d'azione ed è alimentato dal contributo annuale dovuto per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari.
L'articolo 7 prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.
L'articolo 8 delinea le modalità attraverso le quali lo Stato opera il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, sia pure in condizione di invarianza finanziaria.
L'articolo 9 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore oggetto della proposta di legge.
L'articolo 10 apre il capo recante disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di distretti biologici, intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche.
L'articolo 11 disciplina le organizzazioni interprofessionali, tali intendendosi quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio.
L'articolo 12 disciplina le intese di filiera, intendendosi quelle proposte dal Tavolo di filiera al Ministero e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione.
L'articolo 13 disciplina le organizzazioni di produttori biologici, intendendosi tali quelle che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
L'articolo 14 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse.
L'articolo 15 prevede che l'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 sia abrogato, in conseguenza delle nuove attribuzioni ministeriali recate dall'articolo 2.
L'articolo 16 prevede che le disposizioni della legge in commento si applichino nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;

c) gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e punti di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 2.
(Autorità nazionale).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico.

Art. 3.
(Autorità locali).

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agroalimentare e all'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 4.
(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».
2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.
3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'ISPRA e uno dagli istituti di ricerca pubblici, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.
4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale ed europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI FINANZIAMENTO

Art. 5.
(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici).

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6.
2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle politiche di sviluppo rurale;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettera d).

3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.

Art. 6.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1º luglio 2014.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.
3. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d),della presente legge. Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.
4. Il Ministro trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, lo schema del decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
5. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al citato articolo 59, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
6. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui al citato articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

Art. 8.
(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica).

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti percorsi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo, finalizzata alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR comprende la somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;

c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario di cui alla lettera a) del presente comma in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei percorsi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera a). Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 6, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.
(Formazione professionale).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 10.
(Distretti biologici).

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o che possono essere svolte in conformità a tali criteri entro termini certi.

2. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità.
3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.
4. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con metodo biologico.

6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato direttivo del distretto biologico presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.
8. Le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici.
9. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali operanti nel territorio del distretto biologico.

Art. 11.
(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica).

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da e per iniziativa di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare qualunque azione atta a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.
3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.
4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.
5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o una sola organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera b), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui le medesime regole sono suscettibili di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.
9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.
10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.
11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.
12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo delle suddette sanzioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, fermo restando il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma, non può comunque essere superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.
13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste al comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Art. 12.
(Intese di filiera per i prodotti biologici).

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari presenti nel Tavolo oppure le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici.

3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali.
4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.
7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.
(Organizzazioni dei produttori biologici).

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il diniego della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.
3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono costituite in forma di società di capitali, società cooperative o società consortili ai sensi del codice civile e sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima; qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Art. 14.
(Sementi biologiche).

1. All'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro italiano varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata le medesime sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
(Abrogazioni).

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.
2. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
3. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 16.
(Norma di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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