PDL 24

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 24

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — È sotto gli occhi di tutti il patimento degli equini costretti, anche in condizioni atmosferiche estreme, a trascinare le carrozzelle per le vie trafficate di Roma e di altre città d'Italia. La presente proposta di legge ha lo scopo di porre fine a tali sofferenze. Sulla base di una diversa sensibilità per il benessere degli animali, in quanto esseri dotati di elevato livello di consapevolezza, coscienza e sensibilità, il provvedimento stabilisce che essi non possono più essere utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.
L'esigenza di porre il divieto nasce dalla constatazione che neppure in condizioni diverse lo svolgimento del suddetto servizio può garantire la tutela del benessere dei cavalli, la sicurezza delle persone e lo scorrimento senza problemi del traffico nelle città dov'è attiva questa anacronistica e pericolosa modalità di trasporto. Tale servizio non può essere più giustificato dal presunto richiamo turistico, visto che, al contrario, le sofferenze degli animali offuscano l'immagine turistica del Paese e la salute degli animali è ormai riconosciuta quale bene primario da tutelare.
In conseguenza della fissazione del suddetto divieto, la proposta di legge abroga l'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte, e modifica alcune norme della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea – legge 15 gennaio 1992, n. 21, che contempla tra i servizi regolamentati anche quelli effettuati con veicoli a trazione animale. La proposta di legge dispone anche che i regolamenti comunali in vigore siano resi conformi alle nuove disposizioni entro un anno dalla data della loro entrata in vigore e che gli stessi possano prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica. Inoltre l'iniziativa legislativa, che pone l'accento sul benessere dei cavalli, affida al Ministro della salute il compito di stabilire, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali, finora utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza, in strutture espressamente individuate avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia equestre e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto).

1. È vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.

Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 1 della legge
15 gennaio 1992, n. 21).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse.

Art. 4.
(Regolamenti comunali).

1. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica.

Art. 5.
(Criteri per la dismissione e la collocazione
degli animali).

1. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

1. Per le finalità delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, per il biennio successivo alla data della sua entrata in vigore, la spesa complessiva di 400.000 euro. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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