PDL 183-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                      Articolo 4  
                      Articolo 5  
                      Articolo 6  
                      Articolo 7  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 183-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI, MOLINARI, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, CUNIAL, DEL SESTO, L'ABBATE, LOMBARDO, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARZANA, PARENTELA, PIGNATONE

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità

Presentata il 23 marzo 2018

(Relatrice: CIMINO )

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), l'11 ottobre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 183 Gallinella, recante norme per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari provenienti da filiera corta, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la XIII Commissione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge incida sia sulle regole della concorrenza, assegnata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia sulla materia dell'alimentazione, attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato inoltre come la proposta contenga, all'articolo 3, disposizioni riguardanti la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, afferente alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale delle regioni;

rilevato come l'articolo 4 contempli l'istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta»;

segnalata l'esigenza di tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla compatibilità di previsioni che stabiliscano elementi identificativi circa la provenienza geografica e le caratteristiche dei prodotti (quali, appunto, loghi e marchi) con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, comma 1, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta», valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell'adozione del decreto.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 183 Gallinella, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità;

valutate positivamente le finalità del provvedimento;

rilevato che il nuovo testo della proposta di legge in esame fa riferimento a prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile senza chiarire espressamente se si tratta di due nozioni differenti;

preso atto che l'articolo 3, comma 1, del testo in esame prevede che «i comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato»;

ricordato, al riguardo, che l'articolo 22 della legge n. 154 del 2016 già prevede per i mercati agricoli di vendita diretta che i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità;

rilevata la necessità che la citata disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento sia riferita in maniera più chiara soltanto ai mercati riservati agli imprenditori agricoli cioè ai mercati riservati alla vendita diretta;

preso atto che l'articolo 5, che modifica il comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che la stazione appaltante dei servizi di ristorazione collettiva preveda che «A parità di offerta, costituisce titolo preferenziale l'utilizzo, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta»;

sottolineata, al riguardo, la necessità di sostituire il titolo preferenziale con un criterio di premialità all'offerente anche al fine di meglio ottemperare al principio della libera concorrenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, le parole: «mercati in aree pubbliche» siano sostituite con le seguenti: «mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

2) all'articolo 5, comma 1, capoverso 1, quarto periodo, le parole: «titolo preferenziale» siano sostituite con le seguenti: «criterio di premialità».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 183 Gallinella, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile;

richiamato l'articolo 2, comma 1, lettera a), della proposta, che reca la definizione di «prodotti agricoli o alimentari a chilometro zero o utile», tra i quali rientrano i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento provenienti da luoghi di produzione o di trasformazione delle materie prime agricole primarie posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione ovvero provenienti dalla stessa regione del luogo di vendita, e i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco di distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita;

ricordato che il principio di libera circolazione degli scambi intracomunitari, nella forma di divieto di qualsiasi misura di effetto equivalente, di cui all'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiede agli Stati membri di non adottare misure preferenziali per i prodotti nazionali;

richiamato altresì l'articolo 2, comma 1, lettera b), che definisce quali «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato, e il consumatore finale, specificando che non sono considerati intermediari le cooperative e i loro consorzi (decreto legislativo n. 228 del 2001), le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

rilevato che il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede quale «filiera corta» una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità:

a) per i prodotti agricoli o alimentari a chilometro zero o utile, di prevedere criteri identificativi dei prodotti che siano in linea con il principio di libera circolazione degli scambi intracomunitari, evitando di accordare preferenza alla mera origine territoriale dei prodotti;

b) per i prodotti agricoli o alimentari provenienti da filiera corta, di tenere in adeguato conto la definizione presente nella disciplina europea, specificamente nel regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.

Art. 1.
(Finalità).

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, di origine locale, stagionali e di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.
(Definizioni).

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

1. Identico:

a) prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;

a) prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alimentari, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, a chilometro zero o utile: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, ovvero provenienti dalla stessa regione del luogo di vendita, e i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;

b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.

c) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Soppressa

Art. 3.
(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta).

Art. 3.
(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta).

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari in aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato.

2. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 4.
(Istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta»).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

Art. 5.
(Promozione dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva).

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

«1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. A parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141».

Art. 6.
(Sanzioni) .

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

Art. 7.
(Abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia).

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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