PDL 1550-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
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Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1550-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 gennaio 2019 (v. stampato Senato n. 989)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali

(DI MAIO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

con il ministro della salute
(GRILLO)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(BUSSETTI)

con il ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1550. Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 4 febbraio 2019, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1550.

e con il ministro per gli affari europei
(SAVONA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 gennaio 2019

(Relatori: CESTARI , per la V Commissione;
CARABETTA , per la X Commissione)

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1550 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge, originariamente composto da 12 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 28 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 39 commi iniziali a 152 commi complessivi; il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, invero di portata assai ampia: quella di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro; quella di superare criticità riscontrate nella realtà sociale, quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie e la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici; quella di modernizzare l'azione pubblica e informatizzare i rapporti tra i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche;

merita segnalare che, richiamando tali finalità, la Presidenza del Senato, nella seduta del 28 gennaio 2019, ha ritenuto non ammissibili al voto in Assemblea 62 degli 85 emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici;

destano comunque perplessità, sotto il profilo della riconducibilità alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario, alcune norme inserite nel corso dell’iter: si tratta in particolare delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 e all'articolo 11-sexies in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; all'articolo 1-bis in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; al comma 2 dell'articolo 9-bis in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica; ai commi da 3 a 6 dell'articolo 9-bis in materia di limiti per la spesa farmaceutica; al comma 2-bis dell'articolo 11 concernente uno specifico concorso per assunzioni di agenti della polizia di Stato; ai commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis in materia di contrasto dell'evasione dell'IVA nelle transazioni commerciali on-line; all'articolo 11-ter in materia di piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e all'articolo 11-quater in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

nel provvedimento, è inoltre confluito il contenuto di due decreti-legge in corso di conversione, il decreto-legge n. 143 del 2018, attualmente all'esame della Camera (disegno di legge C. 1478), recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e il decreto-legge n. 2 del 2019, attualmente all'esame del Senato (disegno di legge S. 1002), recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi (si tratta, rispettivamente, degli articoli 10-bis e 11-quinquies);

per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 39 commi originari, 5 rinviano a provvedimenti successivi; dei 152 commi complessivi 12 rinviano a provvedimenti successivi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 560 del codice di procedura civile in materia di custodia dei beni pignorati, senza tuttavia procedere al necessario coordinamento con l'articolo 587 del medesimo codice, che richiama il testo precedente alla modifica; il comma 3 dell'articolo 7 prevede che il programma dei lavori di edilizia penitenziaria sia approvato con decreto del Ministro della giustizia adottato d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; al riguardo si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 precisa, al paragrafo 4, lettera p), che «nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine “intesa” per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine “concerto” per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)»; nel caso in esame si dovrebbe quindi fare riferimento al «concerto» e non all’«intesa»; il comma 1 dell'articolo 10-bis fa riferimento a «area metropolitana» anziché, come appare preferibile ai sensi del quadro normativo vigente, alla «città metropolitana»; il comma 3 dell'articolo 11-bis prevede, con espressione impropria e non adeguata a un testo legislativo, che a un tavolo tecnico-politico da costituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze partecipino «tecnici» dei dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato;

andrebbe approfondita, alla luce del paragrafo 4, lettera m), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, l'opportunità dell'utilizzo, all'articolo 8-ter, dell'espressione inglese smart contract;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

alcune disposizioni del provvedimento modificano norme da poco entrate in vigore: si tratta in particolare del comma 8-bis dell'articolo 1, che modifica la disciplina fiscale degli enti del terzo settore contenuta all'articolo 1, commi 34 e 52, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019), dell'articolo 1-bis, che modifica la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione recata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018; del comma 1 dell'articolo 9-bis che intervengono sulle disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 365 e 687 della citata legge n. 145 del 2018; del comma 2 del medesimo articolo 9-bis che modifica le disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-bis del citato del decreto-legge n. 119 del 2018; del comma 7 dell'articolo 11-bis, che interviene sulle disposizioni in materia di rimborso delle anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 855, della citata legge n. 145 del 2018;

altre disposizioni del provvedimento presentano un richiamo non appropriato delle diverse fonti normative; in particolare il comma 1-novies dell'articolo 3 abroga disposizioni recate da una fonte non legislativa (il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari); il comma 3-quinquies dell'articolo 6 rimanda in toto ad un regolamento ministeriale la determinazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in contrasto con la riserva, sia pure relativa, di legge in tale materia stabilita in via generale dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 e confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda da ultimo la sentenza n. 4114 del 2016); il comma 1-bis dell'articolo 8 modifica la durata del mandato del Commissario straordinario per l'Agenzia digitale, attualmente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attuando così una sorta di «rilegificazione» della materia; il comma 3 dell'articolo 8-bis modifica l'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 in materia di installazione di cabine per impianti tecnologici, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge;

il nuovo comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 21 del 1992, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10-bis, prevede che sia possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019; al riguardo, come già segnalato in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1478 di conversione del decreto-legge n. 143 del 2018, si rileva che appare singolare che a quanto stabilito dalla norma primaria si possa in futuro derogare con atto di tipo non legislativo, sia pure in una materia, quella del trasporto pubblico locale, che risulta di competenza residuale delle regioni e nella quale, pertanto, l'intervento dello Stato, pur giustificato alla luce della competenza esclusiva statale e «trasversale» a diversi ambiti materiali in materia di «tutela della concorrenza» e dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, richiede forme consistenti di coinvolgimento delle regioni; occorrerebbe pertanto individuare una formulazione idonea a garantire, da un lato, il coinvolgimento delle regioni, e, dall'altro lato, il rispetto dell'attuale sistema delle fonti; al riguardo si potrebbe ad esempio ipotizzare di inserire nel testo la previsione che il contenuto dell'eventuale intesa dovrà comunque essere recepito con apposito provvedimento legislativo;

il comma 9 dell'articolo 11-ter modifica la misura dei canoni per le concessioni di idrocarburi senza tuttavia novellare la normativa vigente in materia (il decreto legislativo n. 625 del 1996), in contrasto con il paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di privilegiare la tecnica della novella;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad aggiungere in fine dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), capoverso 3, le parole: «e da recepire con apposito provvedimento legislativo»;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa:

la formulazione degli articoli 4, comma 2; 7, comma 3; 10-bis, comma 1; 11-bis, comma 3;

l'opportunità dell'utilizzo di espressioni straniere all'articolo 8-ter;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa:

l'opportunità di modificare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 8-bis; 1-bis; 9-bis, commi 1 e 2, 11-bis, comma 7, entrate in vigore da pochi giorni o da poche settimane;

la necessità di approfondire l'appropriatezza nell'uso delle fonti normative delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1-novies; 6, comma 3-quinquies; 8, comma 1-bis e 8-bis, comma 3;

l'opportunità di riformulare in termini di novella al decreto legislativo n. 625 del 1996 le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 9.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

abbia cura il legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 in materia di decretazione d'urgenza, evitando «la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1550, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

evidenziato come il provvedimento, cui il Senato ha apportato un'ampia serie di modificazioni ed integrazioni, intervenga su una pluralità di ambiti, perseguendo finalità di semplificazione, nei settori delle imprese e delle attività produttive, della sanità, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura, della giustizia, del lavoro;

rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni stabilito dal titolo V della parte II della Costituzione, come il provvedimento intervenga su una pluralità di materie, alcune di competenza legislativa esclusiva statale e altre di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

evidenziato come le disposizioni del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, riguardino in particolare le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale», «norme generali sull'istruzione», «coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale» e «tutela dell'ambiente», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), r) e s), della Costituzione;

rilevato altresì come le disposizioni attinenti agli ambiti di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riguardino in modo particolare le materie «istruzione», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «tutela della salute», «alimentazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «ordinamento della comunicazione»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 3-quinquies dell'articolo 6, il quale rinvia a un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ricondurre tale aspetto alla fonte legislativa primaria, in ossequio al principio di riserva relativa di legge in materia di sanzioni amministrative stabilita in via generale dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che, durante l'esame al Senato, nell'ambito dell'articolo 6, che dispone la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI e istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, è stato introdotto il comma 3-bis che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, stabilisca le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti;

rilevato che l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, nell'intento di porre rimedio alle problematiche legate al sovraffollamento delle strutture carcerarie e consentire, altresì, una più rapida attuazione del piano di edilizia penitenziaria;

considerato che la citata disposizione, nell'assegnare nuove funzioni al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prevede, al comma 2, che nello svolgimento dei predetti compiti detto Dipartimento possa avvalersi anche del personale del Genio militare del Ministero della difesa, attraverso la stipula di apposite convenzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1550, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

preso atto delle modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;

visti in primo luogo i contenuti delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 1, introdotti dal Senato, che apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore, posticipando l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con la legge di bilancio 2019;

richiamato inoltre l'articolo 1-bis, introdotto al Senato, che reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi, nonché la modifica della disciplina del regime forfetario, ampliando la platea dei relativi beneficiari;

evidenziato che l'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cosiddetta zona economica speciale (ZES) e nella zona logistica semplificata (ZLS);

preso atto che l'articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal Senato, amplia per il periodo d'imposta 2019 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

osservato che i commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, recano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione dell'IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, relative a determinati beni elettronici;

visti infine i contenuti dell'articolo 11-sexies, introdotto presso il Senato, che prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cosiddette «ex IPAB»), che sono pertanto da considerarsi incluse nell'ambito del Terzo Settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

L'VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, C. 1550 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»;

valutata favorevolmente la previsione, all'articolo 4-bis, di una speciale elargizione ai familiari delle vittime e ai superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola;

apprezzata altresì la disposizione dell'articolo 5, volta a precisare, in linea con la normativa europea, i casi di esclusione degli operatori economici dagli appalti;

preso atto che l'articolo 6 promuove il definitivo superamento dell'attuale sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), peraltro mai entrato realmente a regime, ponendo le basi per l'operatività di un nuovo sistema, auspicabilmente più efficace, la cui ossatura sarà definita mediante un decreto ministeriale;

rilevato che l'articolo 8-bis, reca significative semplificazioni per facilitare la predisposizione delle reti di comunicazione elettronica;

preso atto delle disposizioni di cui agli articoli 11-ter e 11-quater concernenti rispettivamente l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel territorio nazionale – che attraverso l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) verranno inserite in un quadro di riferimento volto a valorizzare i temi di tutela ambientale – e la nuova disciplina delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, nella quale si tiene conto anche della verifica dell'interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, eventualmente incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

L'XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato;

preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;

apprezzata l'abolizione, all'articolo 3, comma 1, dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro, ritenuta non utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

condivisa la previsione, al comma 1-undecies del medesimo articolo 3, dell'acquisizione d'ufficio dal fascicolo aziendale, da parte dell'INPS, dei dati della denuncia aziendale, che, sulla base dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 375 del 1993, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all'INPS e all'INAIL ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole;

considerato il divieto per le imprese dello spettacolo e per i pubblici esercizi, introdotto dall'articolo 3-quinquies, di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, nel caso in cui non siano in possesso del certificato di agibilità;

apprezzato che l'articolo 10, al comma 1, prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici e assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo, rendendo in tal modo possibili le immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020;

preso atto che l'articolo 11 reca il medesimo contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1433, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e attualmente in discussione alla Camera, in materia di determinazione del trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche;

condivise le misure in favore degli orfani delle vittime della tragedia di Rigopiano, introdotte dall'articolo 11-septies, in base alle quali è attribuita loro la quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999, che disciplina le modalità delle assunzioni obbligatorie cui sono tenuti i datori di lavoro pubblici, ed è riconosciuta la condizione di orfano quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti necessari per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1550 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

espresso apprezzamento, in particolare, per la disposizione di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 del decreto-legge, che ripristina la riduzione alla metà dell'IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 fino a quando non saranno individuate le ulteriori misure di favore nei confronti di tali soggetti;

evidenziato, inoltre, che le disposizioni recate dai commi da 3 a 6 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto consentono di semplificare e completare il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, prevedendo che l'accertamento positivo del conseguimento della somma ivi prevista, da parte dell'AIFA, sia satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano, con la conseguente estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo relativamente al ripiano della spesa farmaceutica per i predetti anni;

rilevato, altresì, come l'articolo 9 consenta di fare fronte all'attuale carenza di medici di medicina generale prevedendo, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione, che i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e iscritti a un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, possano partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1550, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato;

espresso apprezzamento per i contenuti delle disposizioni del decreto medesimo che recano importanti semplificazioni per il settore agricolo;

preso in particolare atto con estremo favore delle disposizioni contenute all'articolo 3-bis che, al fine di valorizzare la produzione nazionale e consentire ai consumatori scelte di acquisto consapevoli, affida ad un decreto ministeriale il compito di definire i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria e quello di individuare le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza;

osservato favorevolmente che tale disciplina è completata e rafforzata – al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'articolo 39, comma 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 – con la previsione che il Ministero delle politiche agricole alimentari ,forestali e del turismo, in collaborazione con l'ISMEA, realizzi appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza e come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione vada considerata ingannevole;

apprezzata altresì la modifica apportata al quadro sanzionatorio vigente per i casi di violazione dell'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto, che individua sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione e determina, rispetto alla normativa vigente, un innalzamento del minimo e del massimo della pena pecuniaria applicabile;

ritenuto che il complesso di tali interventi, atti a configurare un sistema di etichettatura corretto e trasparente a tutela del Made in Italy, sia fondamentale per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori e tutelare la salute dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

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