PDL 1368

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1368

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCAGLIUSI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina della circolazione, caratteristiche e uso dei veicoli, accertamento dei requisiti per la guida, limiti di velocità e sanzioni per le violazioni

Presentata il 15 novembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – La XVII legislatura si è conclusa con una riforma auspicata e mai attuata del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La XVIII legislatura è iniziata, dunque, riportando al centro le tematiche inerenti alla mobilità degli utenti della strada le cui necessità, ove risolte, si declinano direttamente in un miglioramento della qualità della vita di un numero molto consistente di cittadini. La presente proposta di legge prevede, pertanto, una pluralità di interventi volti a normare alcune questioni particolarmente urgenti in materia di: sicurezza degli utenti della strada; incentivo alla mobilità ciclistica; attenzione all'utenza vulnerabile con conseguente inasprimento di alcune sanzioni amministrative; misure per l'eliminazione di alcune pratiche amministrative.
La sicurezza degli utenti della strada è un tema sul quale è necessario soffermarsi con sempre maggiore attenzione. Eventi tragici che coinvolgono ogni anno migliaia di persone rappresentano la nostra cronaca giornaliera. I dati sull'andamento dell'incidentalità nei primi mesi del 2018 seguono il trend del 2017 con un incremento dei morti sulle strade, un dato che rappresenta tristemente una battaglia che è ancora in corso sul fronte della sicurezza stradale. La cura verso la sicurezza degli utenti avrà necessariamente anche dei risvolti di tipo sanzionatorio e dovrà talvolta prevedere anche l'inasprimento del regime sanzionatorio qualora sia assolutamente doveroso per il legislatore evitare alcune pratiche particolarmente dilaganti e pericolose tra cui per esempio, l'uso degli smartphone e dei dispositivi mobili durante la guida.
Si precisa, inoltre, che il vigente codice della strada ha già avuto bisogno, per la sua puntuale applicazione, di un regolamento di esecuzione e di attuazione (il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992); allo stesso modo, le modifiche proposte, presentando in alcuni casi un elevato profilo tecnico, richiederanno apposite disposizioni di attuazione volte a modificare lo stesso regolamento.
Nel dettaglio, la presente proposta di legge, all'articolo 1, reca modifiche al codice della strada volte a tutelare i soggetti vulnerabili della strada. In particolare, modifica l'articolo 7 stabilendo che i comuni possano prevedere i cosiddetti «parcheggi rosa» riservati alle donne in gravidanza o con figli di età non superiore a un anno. Si prevede, inoltre, una modifica all'articolo 39 per inserire un nuovo tipo di segnale verticale integrativo. Tali segnali, integrando la segnaletica già disciplinata, consentiranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere agli utenti della strada messaggi di tipo sociale o di sensibilizzazione su questioni di rilievo per la comunità (per esempio, il rispetto degli spazi per i disabili). Il medesimo articolo interviene modificando l'articolo 188 in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone invalide, prevedendo la sosta gratuita nelle cosiddette «strisce blu» qualora gli stalli riservati siano già occupati.
L'articolo 2 apporta varie modifiche agli articoli 10 e 167 del codice della strada in materia di autotrasporto, ribadendo il concetto di cosa indivisibile, peraltro già presente all'interno dell'articolo 10, comma 4, e delimitando meglio le masse massime ammissibili in base al numero di assi, come indicato al comma 2, lettera b).
L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 50 inserendo tra i velocipedi tutti i mezzi categorizzabili di micro mobilità elettrica di piccola taglia quali, per esempio, i segway, i monopattini, gli skate e gli hoverboard. Tale previsione, attesa da anni, inserisce nel codice della strada i veicoli citati e copre finalmente un inaccettabile vuoto normativo.
L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 70 in materia di circolazione di carrozze trainate da cavalli, vietando tout court le carrozze trainate da cavalli, ma lasciando ai comuni la possibilità di regolamentare il servizio di piazza su slitte.
L'articolo 5 modifica l'articolo 115 in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per la guida con lo scopo di rendere più efficace l'azione di contrasto del fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 126 in materia di patente a punti prevedendo l'obbligo di comunicazione del conducente solo se è diverso dal proprietario del veicolo stesso e disponendo che la comunicazione delle variazioni di punteggio sulla patente sarà fruibile e verificabile sul Portale dell'automobilista con le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sarà quindi alleggerito l'onere amministrativo del Ministero su un atto avente natura meramente informativa.
L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 142 in materia di limiti di velocità. In particolare le modifiche si iscrivono nel solco della maggiore trasparenza dei proventi che derivano dalle multe con la pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 8 dispone l'obbligo di sistemi di cruise control adattivo con frenata di emergenza per gli autocarri di prima immatricolazione adibiti al trasporto di merci pericolose.
L'articolo 9 modifica l'articolo 173 in materia di inasprimento delle sanzioni per chi utilizza dispositivi mobili durante la guida.
L'articolo 10 estende il divieto di fumo anche non in presenza di minori e donne in stato di gravidanza.
L'articolo 11 introduce misure volte ad aumentare la sicurezza della circolazione dei velocipedi.
L'articolo 12 dispone modifiche all'articolo 201 in materia di regolamentazione della circolazione. La disposizione prevede il riconoscimento automatico delle targhe per la classificazione ambientale dei veicoli attraverso dispositivi omologati tramite regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 13 modifica l'articolo 208 in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. La disposizione interviene, in particolare, sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, prevedendo un'intensificazione dei controlli su strada e l'obbligo di trasmissione, entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte dei soggetti accertatori, dei dati relativi alle sanzioni comminate nell'anno precedente. Si tratta dei dati sull'entità delle sanzioni per ciascuna tipologia. Inoltre si prevede che gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione sono esclusi, nell'anno successivo, dalla possibilità di partecipare ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
L'articolo 14 reca le disposizioni finali, prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provveda a modificare il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dei soggetti vulnerabili)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», dopo le parole: «nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria» sono inserite le seguenti: «e di donne in stato di gravidanza o con un figlio di età non superiore ad un anno».
2. All'articolo 39, comma 1, del codice della strada, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione».

3. All'articolo 188, comma 3, del codice della strada sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento qualora gli stalli a loro riservati risultino indisponibili».
4. Alla tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis allegata al codice della strada, il capoverso «Art. 158» è sostituito dal seguente:

«Art. 158 – Comma 1, lettera h-bis) – 2.

Comma 2, lettere d e h) – 2
Comma 2, lettera g) – 4».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 10 e 167 del codice della strada in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 10 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile»;

b) al comma 6, alinea, le parole: «, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)» sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali di cui all'articolo 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34.

7-bis. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera a) del comma 7, relativamente ai limiti dimensionali di cui all'articolo 61, o alle lettere b) e c) del medesimo comma 7, i mezzi di cui al citato comma 7 devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
7-ter. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), non hanno titolo a circolare, né può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 6, se:

a) vengono superati i limiti di massa di cui al comma 8;

b) non è stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1»;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui al comma 2 o 3, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.143. Alla medesima sanzione è soggetta la circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma dell'articolo 61 senza la prescritta autorizzazione, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa indicati nel comma 8 ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa dell'articolo 62 senza che sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1»;

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. All'atto dell'accertamento della violazione consegue il ritiro della carta di circolazione, che è trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che adotta il provvedimento di sospensione. In caso di accertamento di tre violazioni, entro i cinque anni decorrenti dalla data di commissione della prima violazione, è sempre disposta la revoca, sulla carta di circolazione del veicolo, della qualifica di mezzo d'opera»;

f) il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero non abbia ottemperato alle norme e alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta, la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi».

2. Il comma 11 dell'articolo 167 del codice della strada è sostituito dal seguente:

«11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti e ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione o dall'articolo 10, comma 8, se mezzi d'opera, limitando la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 50 del codice della strada, in materia di mezzi elettrici con bilanciamento assistito)

1. All'articolo 50, comma 1, del codice della strada sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h».

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 70 del codice della strada, in materia di veicoli in servizio di piazza)

1. L'articolo 70 del codice della strada è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – (Servizio di piazza con slitte). – 1. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte, queste possono essere destinate al servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 51.
2. I comuni sono autorizzati a rilasciare specifiche licenze per il servizio di piazza effettuato tramite l'utilizzo di slitte. Tale servizio si svolge nell'area comunale e i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui ne è consentito lo svolgimento per interessi turistici e culturali. I comuni possono altresì destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle slitte per i servizi di piazza.
3. Le slitte destinate a servizi di piazza, oltre alla targa di cui all'articolo 67, devono essere munite di un'altra targa recante l'indicazione “servizio di piazza”.
4. Il regolamento di esecuzione determina:

a) le tipologie e le specifiche caratteristiche delle slitte con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni e i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con slitta;

c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 2.

5. Chiunque destina slitte a servizio pubblico o di piazza senza aver ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione consiste nel pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.
6. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 5 consegue la sanzione accessoria della confisca della slitta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Dalla violazione prevista dal secondo periodo del comma 5 consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce con proprio decreto i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, sentite le principali associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per la guida)

1. All'articolo 115 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo ovvero non possegga i requisiti per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di guida ai sensi delle disposizioni dell'allegato III annesso al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e delle disposizioni in materia dell'Unione europea, è soggetto, fatto salvo quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Se il fatto è accertato in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, le sanzioni sono raddoppiate»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187, l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere dimostrato attraverso accertamenti sulla saliva effettuati, nel rispetto dell'integrità fisica, presso laboratori accreditati, fissi o mobili, che forniscano risultati atti a provarne la presenza nell'organismo. All'accertamento delle condizioni ostative alla guida indicate al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi previsti dagli articoli 186 e 187, in caso di rifiuto dell'accertamento previsto dal comma 3-bis del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 180. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 126 del codice della strada, in materia di patente a punti)

1. All'articolo 126-bis del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, dopo le parole: «commessa violazione» sono aggiunte le seguenti: «, solo se diverso dal proprietario del veicolo stesso»;

2) al quinto periodo, le parole: «di fornirli» sono sostituite dalle seguenti: «di fornire i dati del conducente del veicolo, qualora diverso dal proprietario,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni variazione di punteggio è verificabile sul Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 142 del codice della strada, in materia di limiti di velocità)

1. All'articolo 142, comma 12-quater, del codice della strada è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del sito internet istituzionale le relazioni di cui al primo periodo, in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 168 del codice della strada, in materia di utilizzo di sistemi di cruise control)

1. All'articolo 168 del codice della strada, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Dal 1° gennaio 2019 tutti gli autocarri di prima immatricolazione con massa complessiva a pieno carico di 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose devono disporre di sistemi di cruise control adattivo con frenata d'emergenza, di controllo della stabilità del veicolo e di allarme in caso di perdita di controllo da parte del conducente. L'adozione di tali dispositivi è obbligatoria per tutti gli autocarri in circolazione con massa complessiva a pieno carico di 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose a partire dal 1° gennaio 2024».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. All'articolo 173 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole; «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;

b) al comma 3-bis:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319 a euro 1.276 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».

2. Alla tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis allegata al codice della strada, il capoverso «Art. 173» è sostituito dal seguente:

«Art. 173 – Comma 3 – 5.

Comma 3-bis – 10».

3. Le disposizioni degli articoli 126-bis e 173 del codice della strada, come da ultimo modificate dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trecentosessantaquattro giorni dalla medesima data, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato l'utenza sul divieto previsto dal citato articolo 173 e sulle relative sanzioni.

Art. 10.
(Divieto di fumare durante la guida)

1. Dopo l'articolo 173 del codice della strada è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. – (Divieto di fumare durante la guida). – 1. Al conducente è fatto divieto di fumare durante la guida.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 173, comma 3».

Art. 11.
(Modifiche agli articoli 158 e 182 del codice della strada, in materia di sosta e di circolazione dei velocipedi)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 158, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con ordinanza del sindaco è autorizzata la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per i disabili visivi»;

b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

«9-ter. All'interno dei centri abitati nelle strade classificate di tipo E o F ovvero nelle zone a traffico limitato, nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, i velocipedi possono circolare anche in senso opposto a quello di marcia rispetto agli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata “doppio senso ciclabile”, è disposta con ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 201 del codice della strada, in materia di regolamentazione della circolazione)

1. All'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, le parole: «attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso dispositivi omologati mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono esclusi, l'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale»;

d) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati di cui al periodo precedente, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso».

Art. 14.
(Disposizioni finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

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