PDL 1334-A - Allegato 1

FRONTESPIZIO

ALLEGATO

INDICE

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 01
Relazione al Bilancio Commissione: 02
Relazione al Bilancio Commissione: 03
Relazione al Bilancio Commissione: 04
Relazione al Bilancio Commissione: 06
Relazione al Bilancio Commissione: 07
Relazione al Bilancio Commissione: 08
Relazione al Bilancio Commissione: 09
Relazione al Bilancio Commissione: 10
Relazione al Bilancio Commissione: 11
Relazione al Bilancio Commissione: 12
Relazione al Bilancio Commissione: 13
Relazione al Bilancio Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1334-A

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Presentato il 31 ottobre 2018

(Relatori per la maggioranza: RADUZZI e COMAROLI )

NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sulle parti del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza.

torna su

ALLEGATO I
relazioni delle commissioni permanenti

torna su

INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE ... Pag. 7

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
(per le parti di competenza)

II COMMISSIONE PERMANENTE ... » 11

(Giustizia)
(per le parti di competenza)

III COMMISSIONE PERMANENTE ... » 19

(Affari esteri e comunitari)
(per le parti di competenza)

IV COMMISSIONE PERMANENTE ... » 27

(Difesa)
(per le parti di competenza)

VI COMMISSIONE PERMANENTE ... » 31

(Finanze)
(per le parti di competenza)

VII COMMISSIONE PERMANENTE ... » 41

(Cultura, scienza e istruzione)
(per le parti di competenza)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE ... » 45

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(per le parti di competenza)

IX COMMISSIONE PERMANENTE ... » 49

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
(per le parti di competenza)

X COMMISSIONE PERMANENTE ... » 53

(Attività produttive, commercio e turismo)
(per le parti di competenza)

XI COMMISSIONE PERMANENTE ... » 57

(Lavoro pubblico e privato)
(per le parti di competenza)

XII COMMISSIONE PERMANENTE ... Pag. 63

(Affari sociali)
(per le parti di competenza)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE ... » 67

(Agricoltura)
(per le parti di competenza)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE ... » 75

(Politiche dell'Unione europea)
(per le parti di competenza)

torna su

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatrice: Anna BILOTTI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1334, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

preso atto, con favore, delle misure recate dalla manovra finanziaria che interessano gli ambiti di competenza della Commissione medesima;

rilevato, quanto al tema della sicurezza, come l'articolo 30, al comma 1, autorizzi l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) con la finalità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, in connessione, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, come le nuove assunzioni consentiranno di ripianare, nell'arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia, facendo in modo che la dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, venga a coincidere con la forza effettiva;

richiamato altresì il comma 7 dell'articolo 30, il quale dispone un ulteriore finanziamento per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie delle Forze di polizia, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;

considerato che l'articolo 31 autorizza assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementando di 1.500 unità la relativa dotazione organica, unitamente ad un'autorizzazione di spesa ulteriore per oneri di funzionamento, inclusi mense e buoni pasti, connessi alle assunzioni straordinarie, pari a 200.000 euro per il 2019 e a 1 milione a decorrere dal 2020;

tenuto conto che l'articolo 36, ai fini del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, previsto nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, dispone un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dal 2020, del relativo Fondo;

tenuto altresì conto che l'articolo 28 autorizza, al comma 5, per il triennio 2019/2021, il Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno;

preso atto, quanto al tema dell'immigrazione, che l'articolo 25 reca un incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato al finanziamento di iniziative di accoglienza di stranieri immigrati per cause eccezionali, di istruzione degli stranieri ed educazione interculturale, nonché dei centri di accoglienza, di misure di integrazione e stanziamenti per la Commissione per le politiche di integrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

ricordato altresì che l'articolo 57, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, al comma 2 dispone che il Ministero dell'interno provveda alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio, e alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti e che dalla realizzazione di tale insieme di interventi – previa estinzione dei debiti pregressi – è previsto che derivino risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021;

richiamato – quale ulteriore misura di razionalizzazione della spesa pubblica – il comma 16 dell'articolo 57, volto a diminuire il numero delle sezioni elettorali da predisporre, in occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo del maggio 2019, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, in ragione della minore percentuale di votanti costantemente registrata all'estero e dell'incremento significativo degli elettori registrati in altri Paesi dell'Unione europea;

ricordato che l'articolo 75 prevede la riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, intervenendo sulla disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, prevedendo che le regioni provvedano ad una rideterminazione secondo il metodo del calcolo contributivo;

valutati gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8) e nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2), per le parti di competenza;

rilevato, in particolare, positivamente il consistente incremento della Missione n. 6 – Soccorso civile, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la quale si registra – rispetto alla dotazione a legislazione vigente – un aumento di 881,5 milioni di euro (pari al 24,8 per cento), di cui 460 milioni nella Sezione II, e 421,5 milioni per gli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2019, indicati nella Sezione I, imputabile ai programmi 6.1 «Interventi per pubbliche calamità» e 6.2 «Protezione civile»,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatrice: Valentina D'ORSO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge di bilancio per l'anno 2019, relativamente al settore giustizia, contiene una serie di disposizioni dirette a migliorare l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;

tali disposizioni, riguardanti essenzialmente il personale, perseguono l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio;

rilevato che:

l'articolo 28, al comma 4, autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale;

le finalità dell'intervento risiedono nell'esigenza di potenziare e garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, di prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri, di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni;

tali assunzioni riguardano tanto il personale ricompreso nell'Area II (operatori, assistenti giudiziari e cancellieri), quanto quello ricompreso nell'Area III (funzionari giudiziari e direttori amministrativi);

in particolare, come si evince dalla relazione tecnica, il programma relativo alle assunzioni per il triennio 2019-2021 prevede il reclutamento, rispettivamente, di 903 unità di Area II nel 2019, 1000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021. A tal fine, è previsto lo scorrimento di graduatorie valide alla data di entrata in vigore del provvedimento o l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over;

i commi 8 e 9 dell'articolo 28 autorizzano, inoltre, per il triennio 2019-2021, l'assunzione di Consiglieri di Stato e referendari dei tribunali amministrativi regionali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn over, nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo;

rilevato altresì che:

l'articolo 29, al comma 1, prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame: si tratta, in particolare, del concorso a 360 posti, bandito con decreto ministeriale del 19 ottobre 2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 160 del 2006, la cui graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre del corrente anno, e di quello a 320 posti bandito con decreto ministeriale del 31 maggio 2017, le cui prove scritte si sono svolte nel gennaio scorso;

il comma 3 del medesimo articolo 29 aumenta di 600 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. In aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, il Ministero della giustizia, è quindi autorizzato, per il triennio 2019-2021, a bandire annualmente un concorso per un massimo di 200 posti;

considerato che:

le attuali dotazioni organiche della magistratura ordinaria ammontano a 10.151 unità, a fronte dei 9.921 magistrati attualmente in servizio. La carenza di organico degli uffici giudiziari ammonta a 1.194 unità (circa il 12 per cento) e sarà, quindi, integralmente coperta grazie all'espletamento dei concorsi già banditi (rispettivamente, a 360 e 320 posti, cui già si è fatto riferimento) e di un terzo, il cui bando sarà pubblicato in via imminente;

il previsto reclutamento, relativamente al triennio 2020-2022, di un contingente annuo di 200 magistrati ordinari si aggiunge, pertanto, alle assunzioni già programmate a legislazione vigente, essendo diretto, in via esclusiva, a far fronte all'incremento delle dotazioni organiche di cui al richiamato articolo 29, comma 3, del disegno di legge;

considerato altresì che:

l'articolo 30 del provvedimento, al comma 1, autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo sino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organiche;

tali assunzioni sono finalizzate all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale;

per quanto riguarda la polizia penitenziaria, nel quadriennio 2020-2023, è autorizzata l'assunzione di complessive 577 unità, di cui 277 nel 2020 e 100 per ognuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

il comma 2 del medesimo articolo autorizza ulteriori assunzioni per l'anno 2019 nel corpo di polizia Penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario: si tratta, nello specifico, di 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (articolo 1, comma 287, della legge di bilancio 2018), di 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni già previste per il 2019 e di ulteriori 200 unità di quelle previste per il 2022. Infine, 652 unità di polizia penitenziaria sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 ai sensi della disciplina sul turn over (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008);

il comma 3 dell'articolo 30 prevede che alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018;

le nuove assunzioni previste dalla disposizione in esame consentono di ripianare, nell'arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia. La dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, verrebbe così a coincidere con la forza effettiva;

l'articolo 35 del disegno di legge prevede un incremento della dotazione organica (con relative assunzioni) dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'elevamento di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro, con la definizione delle destinazioni delle entrate. Inoltre, l'articolo reca, al comma 5, una norma finanziaria relativa all'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato. Tale incremento, che risponde alla finalità di rafforzare le attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e quelle di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, concerne il personale ispettivo appartenente all'Area III, nella misura di 300 unità dal 2019, di ulteriori 300 unità dal 2020 e di ulteriori 400 unità a decorrere dal 2021 (comma 1);

il comma 2 dello stesso articolo dispone un incremento, di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie. Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia prevenzionistica e di sicurezza sul lavoro, l'aumento è stabilito nella misura del 15 per cento, mentre per tutte le altre sanzioni (penali ed amministrative) summenzionate l'elevamento è pari a 100 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione;

a questo riguardo, sembrerebbe opportuno valutare gli effetti di un incremento in valori assoluti fissi (pari, come detto, a 100 euro) di un complesso di ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie aventi, a legislazione vigente, importi molto diversi;

osservato che:

l'articolo 43 estende agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili le finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario prevista dalla legge 103 del 2017. In particolare, la relazione tecnica segnala che una quota delle risorse del Fondo, pari a circa 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile. In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se gli interventi cui è esteso il Fondo riguardino le sole strutture penitenziarie minorili o, diversamente, se dette risorse riguardino, più ampiamente, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, di cui i primi sono solo una parte;

l'articolo 57, al comma 14, ridetermina l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere il processo di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, tenendo conto dell'attuazione progressiva di tale processo; prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia debba tempestivamente comunicare alla Presidenza del Consiglio le unità di personale riqualificate e la relativa spesa a regime. In particolare, il predetto comma interviene sull'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha previsto la riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario (articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014);

sottolineato che:

per quanto concerne le spese per le indennità dei giudici onorari, vale a dire giudici di pace, giudici onorati aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, nel bilancio di previsione (cap. 1362), figurano stanziamenti pari a 204,4 milioni di euro per l'anno 2019 (e per il biennio successivo), in deciso aumento rispetto al bilancio assestato 2018, che registrava 135,4 milioni di euro;

nel bilancio di previsione figura, inoltre, un incremento delle spese di giustizia (capitolo 1360), nella misura di 50 milioni di euro, dovuto alle maggiori esigenze per le spese relative al gratuito patrocinio,

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 35, nella parte in cui stabilisce, alla lettera a), l'incremento in valori fissi, pari a 100 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione, delle sanzioni penali ed amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni ivi specificamente richiamate;

b) si valuti l'opportunità di chiarire, all'articolo 43, se gli interventi cui è esteso il Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario riguardino le sole strutture penitenziarie minorili o, diversamente, se dette risorse riguardino, più ampiamente, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, di cui i primi sono solo una parte.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 28.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne ed i minori e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «371 unità»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dell'anno 2021.»

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.200.000 per il 2019, 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'art. 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).

1. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27 della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Spese per gli uffici giudiziari).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Alberto RIBOLLA)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

con riferimento alla Sezione I, evidenziato che:

l'articolo 28, comma 13, demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi secondo la procedura prevista per l'adozione dei decreti per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, la rimodulazione, sulla base dei fabbisogni triennali programmati, della dotazione organica del personale della carriera diplomatica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 57, comma 15, dispone una riduzione del contributo italiano all'ONU pari a circa 35,4 milioni di euro per il 2019 e a circa 32,4 milioni di euro a decorrere dal 2020 in vista dell'avvio di un negoziato sulla contribuzione dell'Italia alle Organizzazioni internazionali di cui è parte;

l'articolo 57, comma 16, dispone una diminuzione delle sezioni elettorali da predisporre, in occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo del maggio 2019, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea, con un significativo effetto di risparmio di spesa pubblica;

e segnalato altresì che l'articolo 19, comma 2, reca lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, in un'ottica di rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane;

con riferimento alla Sezione II, evidenziato, altresì, che:

la Tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 2.733 milioni di euro nel 2019, a 2.693,7 milioni di euro per il 2020 e 2.645,8 milioni di euro per il 2021 e, in termini di cassa, spese finali pari a 2.739,4 milioni di euro nel 2019, a 2.693,8 milioni di euro nel 2020 e a 2.645,8 milioni di euro nel 2021;

rispetto alla legge di bilancio per il 2018, il provvedimento espone dunque, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente in misura più intensa nell'anno 2019 (+124,1 milioni), meno pronunciato nella proiezione per il 2020 (+84,7 milioni) e ancor minore nella proiezione 2021 (+36,8 milioni);

rispetto alle previsioni di spesa per il 2019, il provvedimento espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 124,1 milioni di euro (4,7 per cento), imputabili quasi totalmente all'aumento delle spese di parte corrente, pari a 121,7 milioni di euro, laddove le spese di conto capitale aumentano di 2,4 milioni di euro;

gli stanziamenti di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizzati si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari allo 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale, in linea con il dato degli esercizi precedenti;

sottolineato che, nel suo complesso, il provvedimento propone stanziamenti per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pari a 2.733 milioni di euro per il 2019, confermando anche per il 2019 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono il 98,9 per cento delle spese finali del Ministero;

e che le previsioni di bilancio integrate recano, inoltre, per il 2019, residui presunti pari a 37,19 milioni mentre le autorizzazioni di cassa ammontano a 2.739,39 milioni, per cui la massa spendibile ammonta a 2.770,22 milioni con un coefficiente di realizzazione del 98,88 per cento;

richiamato, inoltre, che il quadro delle risorse programmate per il 2019 a supporto della cooperazione allo sviluppo registra uno stanziamento di competenza pari a 1.178,1 milioni di euro per il 2019 e che il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo raggiunge la somma di 5.077,47 milioni di euro;

evidenziato che, per il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145, il provvedimento apposta al relativo programma 5.8, capitolo 3006, risorse per 997,24 milioni di euro, risultanti già a legislazione vigente;

segnalato, infine, che nella Nota integrativa sono evidenziate le priorità dell'azione amministrativa del Ministero, che riguardano per il 2019, in ambito europeo, la gestione del fenomeno migratorio, della difesa comune e dell'integrazione dell'area balcanica; in ambito mediterraneo, l'interlocuzione con i Paesi di provenienza o transito dei flussi migratori, la stabilizzazione dell'area ed il contrasto al terrorismo; nel campo della sicurezza e della promozione dei diritti umani, la prosecuzione dell'azione diplomatica volta a risolvere le crisi nel vicinato meridionale e orientale e in Africa; sul fronte della «diplomazia per la crescita», la promozione degli interventi per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese; sul versante delle sfide globali, la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese; in tema di aiuto allo sviluppo, l'impegno ad un graduale riallineamento all'obiettivo dello 0,7 per cento dell'aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo come indicato nel Documento di economia e finanza; infine, in campo amministrativo, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse e la riforma dell'azione amministrativa,

DELIBERA DI

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo Africa).

1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.

ART. 54.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nell'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.
(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ulteriori somme per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

ART. 107.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: –4.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +4.500.000;
CS: +4.500.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: –2.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;
2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2021:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: –800.000;
2020: –800.000;
2021: –800.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +800.000;
CP: +800.000.

2020:

CP: +800.000;
CP: +800.000.

2021:

CP: +800.000;
CP: +800.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 500.000;
2020: - 500.000;
2021: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 800.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 800.000;
CS: + 800.000.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatrice: Emanuela CORDA)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e di bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo);

rilevato che:

l'articolo 30 reca l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, per il quinquennio 2019-2023, di personale dei Carabinieri fino a un massimo di 2135 unità, allo scopo di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale;

l'articolo 34 determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego, stabilendo, altresì, al comma 6, che 210 milioni di euro possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021;

l'articolo 36, al fine di consentire l'apporto di correzioni ed integrazioni ai decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 29 maggio 2017, incrementa di 70 milioni di euro, dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto;

l'articolo 57, comma 12, eleva da 5 milioni di euro a 8 milioni di euro, a decorrere dal 2019, il limite della riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni da parte di alcune imprese beneficiarie dei finanziamenti erogati in base alla legge n. 808 del 1985, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente;

l'articolo 59, reca, ai commi 1 e 2, misure di riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa, stabilendo altresì che la rideterminazione dei programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne avvengano con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia da adottare entro il 30 gennaio 2019;

considerato che:

gli interventi proposti nel provvedimento in esame sono coerenti con le linee programmatiche del Dicastero della difesa illustrate dalla Ministra Trenta ad inizio legislatura alle Commissioni difesa della Camera e del Senato, in cui sono state ipotizzate una pluralità di iniziative volte a ottimizzare le risorse a disposizione della difesa per la tutela degli interessi strategici nazionali e la sicurezza collettiva, in un quadro generale di attenzione per le questioni del personale militare;

il disegno di legge in esame, coerentemente anche con quanto previsto nell'ultima nota di aggiornamento al DEF presentata al Parlamento individua strumenti e risorse finanziarie per il completamento del riordino delle Forze armate e, contestualmente, dispone anche l'autorizzazione di assunzioni straordinarie, compresa quelle relative al personale dell'Arma dei carabinieri;

il provvedimento prevede misure volte a una razionalizzazione delle risorse, pur preservando la prosecuzione di programmi strategici nel contesto internazionale e l'efficienza dello strumento militare,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

nell'attuazione delle disposizioni del disegno di legge di bilancio riferite al dicastero della Difesa siano individuate le più adeguate iniziative volte a garantire l'equilibrio generale delle risorse finanziarie tra le voci di spesa in conto capitale e quelle di parte corrente, salvaguardando in particolare quelle destinate agli investimenti, all'addestramento del personale e alla manutenzione degli equipaggiamenti.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 36.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione previa intesa con le rappresentanze del personale.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 260 milioni di euro annui.

ART. 59.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Raffaele TRANO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019- 2021, limitatamente alle parti di competenza;

evidenziato preliminarmente come il disegno di legge di bilancio 2019 rechi numerose misure di carattere fiscale, a testimonianza della volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della ripresa dell'economia reale;

rilevato in primo luogo come il disegno di legge confermi all'articolo 2 – così come preannunciato dall'Esecutivo – la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2019 previsti dalle clausole di salvaguardia, la riduzione degli aumenti per gli anni successivi e una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019 e per gli anni successivi;

segnalato in proposito come la predetta sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA determini un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a oltre 12,4 miliardi di euro per il 2019, 5,5 miliardi di euro per il 2020 e oltre 4 miliardi di euro a decorrere dal 2021;

richiamate inoltre le norme recate dall'articolo 3 relative all'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE – Aiuto economico alla crescita;

apprezzata altresì, sotto il profilo della riduzione dell'imposizione fiscale, l'estensione recata dall'articolo 4 del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso, nonché l'introduzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro, di cui all'articolo 6; una imposta sostitutiva al 15 per cento è inoltre prevista ai sensi dell'articolo 5 sulle lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado;

ricordate le ulteriori misure agevolative previste dagli articoli da 7 a 9 che dispongono, rispettivamente, il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato, l'introduzione di un'aliquota Ires agevolata al 15 per cento applicabile, su una parte del reddito, alle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, e l'estensione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 mq di superficie;

vista la proroga e rimodulazione – differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati – del cd. iper ammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, di cui all'articolo 10, nonché la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (articolo 13);

sottolineato inoltre il rilievo della proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 11) e della detrazione del 36 per cento per interventi di sistemazione a verde (articolo 12), nonché dell'ampliamento del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (sport bonus, articolo 47);

osservato quindi, con riguardo alle misure fiscali e finanziarie a favore delle zone colpite da calamità naturali, che l'articolo 79 proroga al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova;

preso atto altresì che il Governo ha rivolto alla razionalizzazione della spesa pubblica e alle entrate tributarie un ulteriore gruppo di norme fiscali, disponendo – tra l'altro – l'incremento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (articolo 80); la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (articolo 81); l'abrogazione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI (articolo 82); il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti (articolo 83); l'innalzamento dell'acconto per l'imposta sulle assicurazioni (articolo 84); la deducibilità, per il primo periodo di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9, per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento nei nove periodi d'imposta successivi (articolo 85); la rimodulazione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 86); l'allungamento del periodo di deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA – ovvero attività per imposte anticipate, ove non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (articolo 87); l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica – ACE (articolo 88);

valutate positivamente le norme recate dall'articolo 30, che autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia, ivi compresa la Guardia di finanza, fino a complessive 6.150 unità nel quinquennio 2019-2023;

apprezzate quindi le misure recate dall'articolo 38 in materia di tutela del risparmio che – facendo seguito all'impegno assunto dal Governo sul punto – istituiscono un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e potenziano la dotazione di risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, onde favorire l'efficace erogazione del Fondo,

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota Iva sui prodotti da riciclo e riuso).

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater) materie prime, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;

1-quinquies) compostato derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di Irap).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 100 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 50 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale».

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
4. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:

a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;

b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

5. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
6. È obbligato al pagamento dell'imposta:

a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro;

b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti: , progetti di ricerca e sviluppo.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Per ciascun periodo di imposta l'ammontare degli investimenti è determinato sulla differenza del valore di acquisto dei beni materiali nuovi, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, o del valore degli investimenti in ricerca e sviluppo e le cessioni di beni materiali.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 55 e 90.

ART. 10.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 10 e 15 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il medesimo articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del super ammortamento).

1. Al fine di incentivare gli investimenti delle piccole e medie imprese, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino a 516 euro, dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 50 per cento.

ART. 19.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato».

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Patent Box).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in apposita ed idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.
2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al ruling preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 44 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di ruling in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.
5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Start-up).

1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società».
2. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, all'articolo 90 sostituire le parole da: 250 fino alla fine, con le seguenti: 238 milioni per l'anno 2019, 361 milioni di euro per l'anno 2020 e 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

ART. 85.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Facoltà di applicazione dei princìpi contabili internazionali).

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Facoltà di applicazione).

1. I soggetti di cui al precedente articolo i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto».

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di princìpi contabili).

1. Nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'IVASS con regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al primo comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Alessandro MELICCHIO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334),

DELIBERA DI

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione Bilancio se sia possibile, nell'ambito della manovra di bilancio per il 2019, stanziare risorse per incrementare il FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per le università.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 52.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Esonero dall'insegnamento per i dirigenti scolastici reggenti)

1. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 168 milioni di euro per l'anno 2019 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Tempo pieno nella scuola primaria)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 226,73 milioni nel 2019, di 328,63 milioni nel 2020, di 322,92 milioni nel 2021, di 325,75 milioni nel 2022, di 325,42 milioni nel 2023, di 324,55 milioni nel 2024, di 323,59 milioni nel 2025, di 321,93 milioni nel 2026, di 319,59 milioni nel 2027 e di 318,90 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

ART. 54.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica Jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55, comma 1.

ART. 56.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari sono svolti, dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente con personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Dalla predetta data, i posti accantonati nell'organico dei collaboratori scolastici sono nuovamente disponibili e sono riservati al personale delle imprese di pulizia, impegnato presso le scuole nell'erogazione dei predetti servizi senza soluzione di continuità dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, sino ad agosto 2020. Il predetto personale partecipa a una apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio. Il personale che supera la selezione è assunto, anche a tempo parziale, nel profilo di collaboratore scolastico, nel limite di una maggiore spesa non superiore a quella già prevista, per lo svolgimento dei medesimi servizi, dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disciplinata l'attuazione del presente comma.
1-ter. Al fine di ridurre la consistenza del personale dipendente dalle imprese di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per politiche attive del lavoro, anche in deroga ai requisiti vigenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è disciplinata l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente, al comma 1 le parole: , di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 sono sostituite dalle seguenti: e di 94 milioni di euro per il 2020.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Ugo PAROLO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1334 Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza;

valutato favorevolmente l'impianto complessivo del disegno di legge, le cui misure delineano un quadro generale di azioni volte a stimolare la crescita economica attraverso il rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali, sulla base di nuovi e più efficaci strumenti di programmazione in grado di massimizzare le capacità progettuali e di spesa delle pubbliche amministrazioni;

ritenuta l'opportunità che in occasione della riforma del Codice dei contratti pubblici si provveda ad una azione di risistemazione, coordinamento e semplificazione delle varie strutture, ivi incluse quelle di cui agli articoli 17 e 18 del disegno di legge in esame, alle quali, a diverso titolo, sono attribuite funzioni in materia di programmazione, progettazione e monitoraggio di opere infrastrutturali, anche prevedendo l'accorpamento di quelle che svolgono funzioni identiche o assimilabili e stabilendone, ove necessario, l'articolazione su base territoriale al fine di tener conto delle peculiarità locali e delle diversità delle singole realtà amministrative,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

all'articolo 64, comma 1, al fine di garantire condizioni di accesso ai contributi che non penalizzino eccessivamente le province che abbiano già adottato e realizzato piani di messa in sicurezza, sia previsto che il criterio della diminuzione della spesa di manutenzione di strade e scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento al triennio 2010-2012, in applicazione del quale è ripartito il 50 per cento del contributo alle province, debba considerarsi al netto delle eventuali spese sostenute a valere su contributi già erogati da altri enti;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 16, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità per i comuni non capoluogo di non ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province qualora, in relazione alla insufficienza delle dotazioni organiche, strumentali e tecniche di cui dispone, la provincia non risulti in condizione di garantire il rispetto dei tempi delle procedure di appalto di interesse dei singoli comuni;

all'articolo 17:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche operi nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e di tutela della concorrenza e che la richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati di avvalersi delle sue prestazioni debba recare idonea motivazione in relazione all'impossibilità di esperire le attività di progettazione, di valutazione economico-finanziaria dell'intervento e di gestione della procedura di appalto in applicazione delle ordinarie disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici);

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata normativa del rinvio effettuato dall'articolo 17, comma 8, all'articolo 15, comma 5, ove si prevede che la spesa per le finalità di cui all'articolo 17 sia autorizzata a favore dell'Agenzia del demanio e non della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, tenuto conto che non risultano nel disegno di legge specifiche disposizioni le quali prevedano che la Centrale sia istituita presso la predetta Agenzia o sia ad essa funzionalmente collegata.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Emanuele SCAGLIUSI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La IX Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C. 1334), nonché gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10);

premesso che:

per quanto attiene al miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche, l'articolo 18 prevede l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea – denominata InvestItalia – per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati, per la quale è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019;

per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, l'articolo 19, comma 20, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca in questi campi. Tale disposizione si riferisce alla ricerca applicata in campi che rappresentano sicuramente una delle sfide competitive più importanti nel settore dell'innovazione; tra gli obiettivi perseguiti vi è infatti anche il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione di quanto previsto, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

nel settore della sicurezza delle infrastrutture per la mobilità, l'articolo 28, comma 10, dispone un aumento della dotazione organica complessiva dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia (ANSFISA);

per quanto concerne gli stanziamenti di risorse finanziarie connessi al crollo del Ponte Morandi a Genova, al fine di completare gli interventi in favore delle categorie produttive danneggiate, sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (articolo 79, comma 5). Ai medesimi fini è attribuito all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (articolo 79, commi 7 e 8),

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento:

ART. 19.

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo invia una relazione al Parlamento relativa all'attività del Fondo di cui al presente comma.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatrice: Angela MASI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C.1334 Governo recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 per le parti di propria competenza;

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella 12);

condivisi gli assi portanti individuati nelle politiche del Ministero dello sviluppo economico volti al consolidamento della fase espansiva in atto e del ciclo degli investimenti privati così da rafforzare anche le risorse disponibili per innovazione, ricerca e sviluppo;

valutati positivamente il rifinanziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito e per le imprese, in particolare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e la cosiddetta «Nuova Sabatini»;

apprezzate le risorse destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 45 del decreto legge n. 112 del 2008, concesse nell'ambito del contratto di sviluppo che costituisce il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno delle imprese, in forma singola o associata, per investimenti di grandi dimensioni;

valutati positivamente il rifinanziamento e l'estensione della platea della misura «Resto al Sud»;

apprezzate le principali linee di attività del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene al sostegno all'innovazione con specifico riguardo alle iniziative volte a sostenere il piano denominato «Industria 4.0» per la parte degli investimenti e dei voucher per i manager;

sottolineato favorevolmente il rifinanziamento del «Piano made in Italy» e le disposizioni introdotte in materia di tutela e valorizzazione del made in Italy;

apprezzati gli stanziamenti previsti per il Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica;

valutata positivamente, per quanto di interesse della X Commissione, la disposizione di cui all'articolo 11 che prevede la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili per l'anno 2019, auspicando che tale misura possa essere prorogata anche per gli anni successivi,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatrice: Maria PALLINI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge n. 1334 Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;

apprezzata la previsione, all'articolo 8, di una tassazione agevolata degli utili reinvestiti anche per l'incremento dell'occupazione per l'assunzione di personale destinato a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, a incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali;

preso atto della proroga, all'articolo 20, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dell'incentivo dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a trentacinque anni di età nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

apprezzata, all'articolo 21, comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il reddito di cittadinanza, con una dotazione annua di 9 miliardi di euro a decorrere dal 2019, e il contestuale rinvio a successivi provvedimenti per l'attuazione dei relativi interventi;

osservato che, al medesimo articolo 21, al comma 2, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del medesimo Ministero, del Fondo per la revisione del sistema pensionistico, attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per l'anno 2019 e a 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, con contestuale rinvio a successivi provvedimenti per l'attuazione degli interventi nel limite di spesa costituito dalle risorse del Fondo;

apprezzate le previsioni di natura contabile che consentono, in caso di necessità, l'utilizzo delle risorse di un fondo per la copertura delle spese a valere sull'altro fondo, evitando in tal modo lo spreco dei finanziamenti e un uso irrazionale delle risorse;

constatato che le disposizioni in esame costituiscono la realizzazione degli impegni assunti dai partiti della maggioranza, da un lato, di introdurre uno strumento finalmente efficace per contrastare la povertà, la cui estensione e la cui gravità, lungi dal subire una battuta d'arresto, è peggiorata nel corso degli ultimi anni e, dall'altro, di risarcire i lavoratori costretti, per ragioni di cassa, ad addossarsi il peso della crisi economico-finanziaria degli scorsi anni, restituendo loro la possibilità di accedere al pensionamento con la flessibilità e la libertà di decidere che è stata loro negata dalla riforma Fornero;

condivisa la finalità delle numerose disposizioni volte alla modernizzazione della pubblica amministrazione, da realizzare anche attraverso la previsione di nuove assunzioni di personale prevalentemente qualificato, superando in tal modo l'annoso blocco del turn over e l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni medesime di fare fronte alle sempre più difficili sfide imposte dal mercato e dalle esigenze dei cittadini;

apprezzato, in tale ambito, l'articolo 28, che dispone, ai commi 1, 2 e 3, la rideterminazione del Fondo per il pubblico impiego, previsto dalla legge n. 232 del 2016, destinato al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, individuate, nell'ambito delle vacanze di organico, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

considerate, ai successivi commi dell'articolo 28, le autorizzazioni ad assumere personale presso il Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali;

considerato che l'articolo 33 autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, a incrementare la propria dotazione organica di sessanta unità in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, sia con l'avvio di procedure concorsuali, sia attraverso bandi di mobilità;

apprezzata la previsione, al medesimo articolo 33, della costituzione, presso il medesimo Istituto, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti;

osservato che l'articolo 34, ai commi da 1 a 4, determina in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 gli oneri complessivi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a carico del bilancio dello Stato, per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico;

rilevato che l'articolo 35, comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di 1.000 unità di personale ispettivo nel triennio 2019-2021, allo scopo di rafforzare le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

apprezzata la previsione dell'articolo 50, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un massimo di dodici mesi e fino a un massimo di 8.000 euro pro capite, a favore di datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini particolarmente meritevoli nel conseguimento della laurea o del dottorato di ricerca;

segnalato che l'articolo 54, comma 1, autorizza, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge n. 205 del 2017, con il conseguente incremento della dotazione organica;

considerato che l'articolo 75 condiziona l'erogazione alle regioni dell'80 per cento dei trasferimenti erariali, a eccezione di quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

raccomandata l'approvazione dell'emendamento approvato dalla XI Commissione, trasmesso in allegato alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento:

ART. 21.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatrice: Dalila NESCI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1334, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 14);

espresso apprezzamento per i previsti incrementi del livello del fabbisogno sanitario nazionale per gli anni 2019-2021, di cui all'articolo 40, e per le risorse destinate, rispettivamente, alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 39, e ai contratti di formazione specialistica, ai sensi dell'articolo 41;

considerata l'esigenza di introdurre risorse aggiuntive in materia di personale sanitario, con riferimento sia alle nuove assunzioni sia ai rinnovi contrattuali, pur evidenziando le responsabilità delle singole regioni rispetto a tali temi, soprattutto in termini di definizione dei rispettivi fabbisogni;

evidenziata altresì l'esigenza di individuare apposite risorse da destinare al finanziamento e alla razionalizzazione delle banche dati in materia sanitaria, soprattutto al fine di consentire la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini e la piena funzionalità della banca dati delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

apprezzato particolarmente l'articolo 37, che incrementa di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili, da destinare agli enti territoriali per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a promuovere attività di orientamento o dirette alla prevenzione del disagio giovanile;

espresso, inoltre, apprezzamento per le misure previste dal disegno di legge di bilancio, nella seconda sezione, in materia di politiche sociali e famiglia, con particolare riferimento agli incrementi in favore del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze, nonché del Programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio;

rilevato che gli stanziamenti per l'assegnazione del bonus bebè sono stati previsti, nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio, soltanto per il biennio 2019-2020, e che, pertanto, il beneficio cesserebbe di essere erogato nel 2021,

DELIBERA DI

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

alla luce delle predette considerazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 21, chiarire come i risparmi derivanti dai provvedimenti che disciplinano l'attuazione delle misure introdotte dai commi 1 e 2 possano essere quantificati già nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti attuativi medesimi, tenuto conto che tali risparmi possono essere accertati effettivamente solo all'esito del previsto monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa (comma 3);

b) all'articolo 39, comma 2, introdurre un criterio per la ripartizione delle risorse destinate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie in base al quale si tenga conto, al fine di superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, delle condizioni di appropriatezza e del livello qualitativo e di efficienza nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché delle condizioni delle infrastrutture tecnologiche esistenti con riferimento ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie;

c) all'articolo 40, prevedere un breve differimento del termine stabilito per il raggiungimento di una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che aggiorni il Patto per la salute per il triennio 2019-2021;

d) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, prevedere una riformulazione in base alla quale l'attribuzione dell'incremento delle risorse a favore delle regioni per l'edilizia sanitaria sia collegata alla capacità di utilizzo delle regioni medesime e non al mero esaurimento delle iniziali disponibilità;

e) all'articolo 48, modificare la denominazione della società «Sport e salute Spa» con la seguente: «Sport e benessere Spa», al fine di non creare confusione o eventuali sovrapposizioni con le competenze istituzionalmente demandate in materia al Ministero della salute;

f) prevedere risorse congrue al fine di fare fronte ai problemi connessi, rispettivamente, alla carenza di personale sanitario e al rinnovo dei contratti per il personale del Servizio sanitario nazionale;

g) introdurre un finanziamento volto a consentire la razionalizzazione e il finanziamento delle banche dati in materia sanitaria;

h) individuare nuove risorse da destinare al rifinanziamento del cosiddetto bonus bebè;

i) introdurre una nuova deroga alla normativa vigente – come già avvenuto con la legge n. 147 del 2013 – per l'accesso al Servizio sanitario nazionale al fine di consentire ai medici con specifica competenza in materia di cure palliative di continuare ad operare nelle reti dedicate all'erogazione delle cure medesime.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Lorenzo VIVIANI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo);

premesso che:

lo scenario in cui si muove la politica di bilancio del Governo mostra un persistente ritardo nel recupero dei livelli pre-crisi e il perdurare di condizioni sfavorevoli, soprattutto per le fasce più svantaggiate della società;

ritenuto che la priorità per l'Italia sia quella tornare a crescere almeno ai ritmi precedenti alla crisi, il disegno di legge di bilancio per il 2019 propone una politica espansiva basata su un mutamento profondo di strategia che punti sul rilancio degli investimenti pubblici, sulla modernizzazione delle infrastrutture e su misure di sostegno al reddito;

ricordato che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 il Governo ha rappresentato che, pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, intende perseguire una politica di bilancio che preveda una rimodulazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, ossia il pareggio strutturale di bilancio, rispetto a quanto già fissato nel precedente Documento;

ricordato, quindi, che, in questo quadro, il percorso di convergenza verso l'obiettivo di Medio Termine, il cui raggiungimento era previsto nel 2020, viene rinviato, secondo un principio di gradualità, agli anni successivi, al momento in cui la crescita si sarà consolidata e il tasso di crescita del PIL reale e il tasso di disoccupazione saranno tornati ai livelli pre-crisi;

preso atto che la stima di crescita del PIL per l'anno in corso è scesa dall'1,5 al 1,2 per cento e la previsione tendenziale per il 2019 è passata dall'1,4 allo 0,9 per cento;

condiviso quanto affermato dal Governo sul fatto che tali tassi di crescita sono troppo bassi perché il Paese torni a crescere a livelli quantomeno equivalenti a quelli degli altri Paesi europei;

considerato, quindi, con favore che il Governo, sulla base di un approccio che combina responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, intenda adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, nonché un indebitamente netto dell'1,7 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;

condiviso l'orientamento del Governo di fornire, quindi, una spinta propulsiva vigorosa all'economia italiana, puntando sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita, al fine di superare la debolezza delle condizioni cicliche e conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;

condivisi gli obiettivi primari che il Governo intende perseguire attraverso il ciclo di bilancio, consistenti nella riforma del sistema pensionistico, nella semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta e nell'introduzione del reddito di cittadinanza,

osservato che:

la manovra di bilancio deve ritenersi comprensiva degli effetti del decreto-legge n. 119 del 2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, essendo tale provvedimento qualificato come parte integrante della manovra;

il valore complessivo della manovra è di 36 miliardi nel 2019, 39,6 miliardi nel 2020 e 38,7 miliardi nel 2021;

nel 2019 si registrano maggiori spese per 22,6 miliardi, di cui 18,2 miliardi di parte corrente, la riduzione delle entrate è di 13,5 miliardi, di cui 12,6 miliardi per la sterilizzazione della clausola IVA e la copertura della manovra è assicurata per 14,2 miliardi da nuove risorse e per 21,8 miliardi da nuovo indebitamento; le maggiori entrate ammontano a circa 8 miliardi, mentre le riduzioni di spese contribuiscono per poco più di 6 miliardi;

le misure previste con la manovra sono concentrate su alcuni obiettivi programmatici e, per quanto riguarda le maggiori spese, il 40 per cento è destinato agli interventi per l'inclusione sociale, come il reddito di cittadinanza, il 30 per cento alle misure in materia pensionistica e il 17 per cento al sostegno degli investimenti pubblici;

osservato favorevolmente, per i profili di competenza della Commissione Agricoltura, che anche il settore agricolo beneficia dell'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo e ad esso il testo dedica interventi volti allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali; al riguardo, l'articolo 49, commi da 1 a 3, prevede l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari, accordando loro la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato; ritenuto, a tale proposito opportuno che, in sede attuativa, tali agevolazioni siano destinate, in via prioritaria al recupero e all'acquisto di abitazioni già esistenti piuttosto che all'edificazione di nuove;

osservato altresì che il disegno di legge, al comma 4 dell'articolo 49, prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio per il 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa, sia destinato – tenuto conto delle difficoltà di attuazione della misura del reimpianto – anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità;

preso altresì favorevolmente atto che il disegno di legge, nella Sezione II, destina 20 milioni per il 2019, con un incremento di 12 milioni rispetto alle previsioni per il 2018 contenute nella legge di bilancio per tale anno (n. 205 del 2017), al rifinanziamento degli Interventi nel settore agricolo per le politiche di filiera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 499 del 1999;

valutate inoltre con estremo favore ulteriori misure che producono i loro effetti anche sul comparto agricolo ed, in particolare, quelle recate:

dall'articolo 10, che contiene la proroga e la rimodulazione del così detto iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale,

dall'articolo 12, che proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo,

dall'articolo 19, che, al comma 1, dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della così detta Nuova Sabatini, la misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti,

dall'articolo 19, comma 2, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, al fine di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, anche tenuto conto delle linee di intervento già delineate dall'articolo 30, al comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, quali la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, la tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;

preso atto con favore delle disposizioni contenute all'articolo 77, che dispone il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e ricordato che le risorse di tale Fondo sono state destinate con delibera CIPE n. 10 del 18 febbraio 2013, anche alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

osservato, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non possono avere accesso alle misure da esso previste, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;

ravvisata, pertanto la necessità, al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti in questione, di introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole;

considerata altresì l'opportunità, anche al fine di rafforzare il peso del comparto primario nel quadro complessivo delle misure di finanza pubblica, di introdurre specifiche misure a sostegno delle filiere produttive e del comparto della pesca nonché per far fronte alle difficoltà in cui versa il settore primario;

ravvisata, a tale ultimo riguardo, la necessità di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004, anche tenuto conto delle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con il particolare violenza il nostro Paese;

vista inoltre l'opportunità di sostenere settori agricoli in difficoltà, come quello della frutta a guscio, con particolare riguardo a quello castanicolo, rispetto al quale appare necessario il rifinanziamento dei relativi piani di settore;

considerata l'opportunità di intervenire con lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49, comma 4, a sostegno dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, a tal fine incrementando le risorse stanziate per il rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, e incrementando la dotazione del fondo destinato alla ricerca;

vista la condizione di emergenza nella quale versa il comparto agricolo a causa dei danni provocati alle relative produzioni dalla fauna selvatica omeoterma e considerata l'esigenza di prevedere lo stanziamento di risorse per alimentare un Fondo ad hoc, prevedendo, in riferimento alle relative modalità di accesso, il coinvolgimento delle regioni;

considerata altresì l'opportunità di introdurre misure a sostegno di specifici comparti produttivi dell'agroalimentare, come quello della birra, mediante interventi volti alla rimodulazione delle accise previste a carico dei birrifici artigianali, tenendo conto dei quantitativi di prodotto finito su base annua;

viste le difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, chiamato a misurarsi con le limitazioni previste a livello europeo per una gestione sostenibile dello sforzo di pesca e con la concorrenza dei Paesi non soggetti a tali restrizioni;

ritenuto a tal fine fondamentale incrementare la dotazione del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione di cui alla legge n. 154 del 2004;

ravvisata, per le medesime ragioni, la necessità di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, nonché di estendere le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

ravvisata inoltre l'opportunità di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU, stabilito dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;

vista, inoltre, l'opportunità, al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni di qualità italiane, di interviene con misure per rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli;

rilevata, infine, l'urgenza di adottare iniziative volte alla messa in sicurezza dei territori colpiti dai recenti incendi che hanno devastato alcuni territori della regione Toscana e di assicurare il necessario sostegno finanziario alle imprese agricole danneggiate da tali fenomeni;

preso atto delle modifiche intervenute nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 86 del 2018 (convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97), in materia di riordino delle competenze dei Ministeri;

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi e che non possono, nell'ambito di Agricoltura 4.0 – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dall'articolo 19, comma 1, sia attribuito un equivalente credito di imposta;

b) all'articolo 49, comma 2 – che accorda ai nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato – si consideri l'opportunità, in sede di adozione del decreto attuativo previsto dal comma 3 del medesimo articolo, di prevedere che le agevolazioni in questione siano destinate in via prioritaria – al fine di scongiurare ulteriore consumo di suolo agricolo – all'acquisto e al recupero di abitazioni già esistenti;

c) allo scopo di far fronte alle esigenze del comparto e alle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con particolare violenza il nostro Paese, si dovrebbe incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004; per far fronte alle difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, dovrebbe essere altresì incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui alla legge n. 154 del 2004;

d) allo scopo di assicurare una maggiore competitività della filiera e di sostenere il settore della frutta a guscio, e in particolare quello castanicolo che versa in uno stato di grave crisi, dovrebbe essere istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, apposito Fondo per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio;

e) all'articolo 49, comma 4, si dovrebbe intervenire con ulteriori misure a sostegno dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, a tal fine incrementando le risorse stanziate per il rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, incrementando altresì la dotazione del Fondo destinato alla ricerca sul medesimo patogeno;

f) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di apposito Fondo per gli indennizzi dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica omeoterma, prevedendo il coinvolgimento delle regioni nella definizione delle relative modalità di accesso;

g) si dovrebbero introdurre specifiche disposizioni volte alla rimodulazione delle accise previste a carico dei birrifici artigianali, che tengano conto del quantitativo di prodotto finito su base annua, al fine di assicurare una riduzione delle accise medesime;

h) si dovrebbe altresì prevedere l'estensione delle disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

i) nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, dovrebbero essere altresì stanziate apposite risorse volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

j) si dovrebbe intervenire al fine di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU, stabilita dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) in favore dei terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, ancorché di proprietà di soggetti che ne sono privi, o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;

k) si dovrebbero assegnare adeguate risorse destinate alla messa in sicurezza dei territori della regione Toscana devastati dai recenti incendi e al ripristino del potenziale produttivo delle imprese agricole compromesso a causa degli incendi;

l) appare, infine, necessario, al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni italiane di qualità, introdurre misure volte a rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli (ICQRF), procedendo, in particolare, all'eliminazione del blocco per la sostituzione delle autovetture destinate alle ispezioni nel settore del food; all'eliminazione del blocco per le spese di formazione del personale e alla reintroduzione dell'indennità di missione ed, infine, ad un piano di assunzioni.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice: Conny GIORDANO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (1334)
(per le parti di competenza)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1334 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», limitatamente alle parti di competenza;

esaminata in particolare la Tabella 2 della seconda sezione, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare la Missione 3 L'Italia nell'Europa e nel mondo) e il programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE);

considerata l'importanza di prevedere adeguate risorse sia a livello centrale che territoriale per l'attuazione delle politiche europee, tenendo conto delle rispettive normative contabili;

sottolineata l'esigenza di un adeguato finanziamento del fondo istituito, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), come modificati dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), che riconosce, dal 23 luglio 2016, il diritto all'indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti,

DELIBERA DI

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

torna su