PDL 1314

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo III
                        Articolo 6
                Capo IV
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                Capo V
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo VI
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo VII
                        Articolo 22

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1314

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PARENTELA, MAGLIONE, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, DEL SESTO, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LOMBARDO, ALBERTO MANCA, MARAIA, MARZANA, PIGNATONE, IANARO

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività dell'agricoltura e della produzione biologica

Presentata il 29 ottobre 2018

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Onorevoli Colleghi! — La consapevolezza della crescente rilevanza che assume l'agricoltura biologica nell'ambito dell'economia rurale italiana ed europea, con riguardo alla superficie interessata, al numero degli addetti, unitamente agli aspetti relativi al rispetto della natura, della qualità, della sicurezza e della genuinità dei prodotti agricoli, rende necessaria l'adozione di un testo legislativo organico per disciplinare il settore delle produzioni agricole e agroalimentari biologiche.
Nell'ultimo decennio il mercato dei prodotti biologici ha quadruplicato la sua estensione; le norme devono essere pertanto aggiornate e adeguate per consentire al settore di svilupparsi ulteriormente e di far fronte alle sfide future. Il futuro del comparto biologico dipende dalla qualità e dall'integrità degli alimenti prodotti e venduti con un logo biologico nazionale. La presente proposta di legge intende ampliare e migliorare l'agricoltura biologica consolidando la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo di questo tipo di agricoltura, così da aver maggiori garanzie sugli alimenti biologici prodotti e venduti.
La proposta si concentra su tre obiettivi principali: mantenere la fiducia dei consumatori, mantenere la fiducia dei produttori e facilitare il passaggio degli agricoltori alla produzione biologica. L'intento è far sì che l'agricoltura biologica resti fedele ai suoi princìpi e obiettivi, in modo da soddisfare le richieste del pubblico in termini di ambiente e qualità. L'agricoltura biologica combina le migliori pratiche ambientali, un elevato livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e standard di produzione elevati basati su sostanze e processi naturali. Essa alimenta un mercato specifico che risponde ad una domanda specifica dei consumatori, fornendo al tempo stesso beni di pubblica utilità in termini di tutela dell'ambiente, benessere degli animali e sviluppo rurale. Nel merito, il testo che si propone interviene sui seguenti aspetti: al capo I si definiscono le finalità e i princìpi generali della legge, individuando come sue finalità quelle di promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, nonché di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. A tal fine, la legge disciplina l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell'etichettatura con l'uso di marchio nazionale.
Al capo II si definiscono, anche ai fini dell'applicazione dei regolamenti dell'Unione europea e in conformità ai princìpi del nostro ordinamento costituzionale, i compiti spettanti allo Stato e alle regioni e province autonome e si istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica.
Il capo III istituisce il logo nazionale riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale.
Al capo IV si stabilisce un Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici e si prevede inoltre l'istituzione di un fondo per la ricerca e l'innovazione in materia di produzione nel settore dell'agricoltura biologica, denominato Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, promuovendo, inoltre, la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare.
Il capo V reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato e, in particolare, in materia di distretti biologici, intese e protocolli di filiera, nonché organizzazioni dei produttori biologici.
Nell'ambito del capo VI si disciplinano le disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori.
Infine, il capo VII reca una norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni della legge sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge è volta a promuovere e a favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla lotta ai cambiamenti climatici in atto, alla tutela della salute e all'informazione dei consumatori, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità con la normativa dell'Unione europea vigente in materia, la presente legge disciplina:

a) la produzione, l'etichettatura e la commercializzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura ottenuti con metodo biologico, nonché l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

b) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, compresi la semplificazione amministrativa e il sostegno alla ricerca;

c) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti biologici, come definiti dall'articolo 2, comma 5, ottenuti con materie prime coltivate in Italia.

Art. 2.
(Agricoltura biologica e prodotti dell'agricoltura biologica).

1. Si definisce «agricoltura biologica» o «produzione biologica» l'impiego, anche durante il periodo di conversione al metodo biologico, di norme di produzione conformi al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, di seguito denominato «regolamento», e alla presente legge, in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli vivi e non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, nonché ai mangimi.
2. L'agricoltura biologica è attività di interesse nazionale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, nonché sulla lotta ai cambiamenti climatici.
3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento, l'agricoltura biologica persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura;

b) adottare metodi di produzione che:

1) rispettino i cicli naturali;

2) salvaguardino le risorse naturali, quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio;

3) mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica;

4) garantiscano il benessere degli animali;

c) rispondere alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.

4. L'agricoltura biologica si basa sui princìpi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento. La produzione di alimenti biologici trasformati si basa altresì sui princìpi di cui all'articolo 7 del regolamento.
5. Si definiscono «prodotti dell'agricoltura biologica» o «prodotti biologici» i prodotti derivanti dall'agricoltura biologica o dalla produzione biologica, ad esclusione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione e che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia.
6. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Capo II
AUTORITÀ E ORGANISMI NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.
(Autorità nazionale).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di agricoltura biologica ed è altresì l'autorità nazionale competente per l'attuazione del regolamento nonché l'autorità responsabile dei controlli di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento.
2. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di disciplina delle importazioni di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni del regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo ufficiale sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute.
3. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2008/1235 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 4.
(Autorità locali).

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agroalimentare e all'acquacoltura effettuate con il metodo biologico.
2. Le autorità locali svolgono inoltre compiti di vigilanza sull'operato degli organismi di controllo e certificazione operanti sul proprio territorio, a garanzia del corretto funzionamento dell'intera produzione biologica.

Art. 5.
(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

1. È istituito, presso il Ministero, il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».
2. Al Tavolo tecnico sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e al Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.
3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico e biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 11 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.
4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e di Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato, in particolare nella fase di formazione del procedimento normativo, a fornire il proprio contributo in sede di Unione europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti nei mercati;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani di cui all'articolo 11 ed esteri;

e) individuare le principali cause che ostacolano l'ingresso e la fase di conversione delle aziende agricole convenzionali al metodo biologico, nonché le possibili azioni per la loro rimozione.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Art. 6.
(Logo nazionale per i prodotti biologici).

1. È istituito il logo nazionale per i prodotti biologici, denominato «Bio Italia».
2. L'utilizzo del logo nazionale di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici ottenuti con materie prime coltivate in Italia per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto del regolamento e della presente legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impieghi o utilizzi indebitamente il logo nazionale di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti concernenti il metodo di produzione biologico senza averne titolo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 20.000, comminata dal Ministero, tramite gli organi competenti in materia.

Capo IV
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.
(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici).

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 8.
2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari convenzionali, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante specifici programmi e misure;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), che si avvale di un proprio sito internet, in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale;

e) il monitoraggio di cui alla lettera d) è, in particolare, finalizzato a:

1) predisporre una piattaforma che raccolga le informazioni sul settore allo scopo della condivisione delle stesse con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura biologica nazionale, svolgendo il compito di centro di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico.

f) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

g) stimolare enti e istituzioni pubblici affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche;

h) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2.

3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 8.

Art. 8.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1° luglio 2014, di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica come definite nel Piano.
2. Il Ministro, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera h), della presente legge. Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti, dei progetti e delle iniziative che possono essere finanziati.
3. Il Ministro trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, lo schema del decreto di cui al comma 2 alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
4. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come rideterminato ai sensi del comma 5 del presente articolo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed è applicato, in aggiunta a quanto già disposto dal medesimo articolo 59, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H400, H410, H411, H412 e H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede all'aggiornamento del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, ai fini dell'inserimento dei prodotti fitosanitari di cui al periodo precedente.
6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come rideterminato ai sensi del comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Sostegno alla ricerca di base e applicata, alla formazione e all'aggiornamento nel settore della produzione agricola biologica).

1. Lo Stato sostiene la ricerca di base e applicata nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario da realizzare anche attraverso l'attivazione di dottorati di ricerca e di master nonché di corsi di alta formazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico; sono altresì previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo finalizzate alle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tale fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR comprende una somma per le predette attività, nella misura massima ivi determinata;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

d) almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente comma in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano a progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 11 e che mettono a disposizione i loro terreni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
(Formazione professionale).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 11.
(Distretti biologici).

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano significative:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

2. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità.
3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.
4. I distretti biologici si caratterizzano per la significatività della produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero comprendente aree appartenenti a più comuni. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi attraverso il sostegno alla progettazione e all'innovazione al servizio di un'economia circolare. A tale fine gli enti locali prevedono misure per limitare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e delle materie plastiche e per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni e produzioni biologiche causato da impianti inquinanti o da agricoltori convenzionali;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con il metodo biologico;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende agricole e il trasferimento dell'innovazione.

6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico istituiscono un comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al comitato direttivo, per il ruolo svolto, non spettano gettoni di presenza o compensi.
7. Il comitato direttivo di cui al comma 6 presenta la richiesta di riconoscimento giuridico del relativo distretto biologico alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti biologici compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento giuridico deve essere presentata a ciascuna regione.
8. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
9. Le regioni possono prevedere, per i distretti biologici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, percorsi graduali di adeguamento alla disciplina stabilita dal presente articolo ai fini del riconoscimento dei medesimi distretti.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali operanti nel territorio di un distretto biologico.

Art. 12.
(Credito di imposta per l'acquisto da parte delle imprese agricole operanti nei distretti biologici di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso un credito di imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto, da parte delle imprese agricole operanti nei distretti biologici di cui all'articolo 11 della presente legge, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, per quanto riguarda l'agricoltura biologica, l'etichettatura e i controlli.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per la verifica della corretta fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo, il Ministero e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica e di controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le disposizioni del medesimo articolo, nonché le cause di decadenza e di revoca del credito di imposta e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
5. Il Ministero provvede agli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 13.
(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 14.
(Intese di filiera per i prodotti biologici).

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici.

3. Le intese di filiera per i prodotti biologici non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.
4. L'intesa di filiera per i prodotti biologici è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici, in assenza di intese di filiera per i medesimi prodotti, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera per i prodotti biologici e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.
7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera per i prodotti biologici non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.
(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica).

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa di tutte, o di alcune, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.
3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.
4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.
5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi 9 e seguenti agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.
9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.
10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.
11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.
12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.
13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Art. 16.
(Organizzazioni dei produttori biologici).

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il diniego della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.
3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, qualora promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, nonché per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole stabilite dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire a una sola organizzazione di produttori per prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore a un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 17.
(Norme di produzione per alcune specie animali, piante acquatiche e microalghe).

1. Nelle more dell'emanazione della normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico, sono adottate le norme di produzione per alcune specie animali, piante acquatiche e microalghe.

Art. 18.
(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica).

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico, è disciplinato l'impiego di prodotti fitosanitari in conformità al regolamento.

Art. 19.
(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati).

1. È vietato l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica
2. Sono altresì vietati l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da OGM.

Art. 20.
(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree nelle quali sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.
2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e dall'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.
3. Nelle aree di cui al comma 1 e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 5 chilometri è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.
4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni:

a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza;

b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza;

c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi;

d) per la produzione di energia termica, ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1 la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private e di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base a uno studio delle biomasse e delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.
6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui al comma 1, è vietata ogni modifica sostanziale, compresi l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto o delle altre installazioni, che comporti effetti negativi e significativi.
7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c), riferite alle aree di cui al comma 1 non possono essere prorogate né rinnovate.
8. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici.

Art. 21.
(Sementi biologiche).

1. All'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi, o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101».

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.
(Norma di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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