PDL 1236

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1236

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 ottobre 2018 (v. stampato Senato n. 824)

d'iniziativa del senatore PATUANELLI

Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 ottobre 2018

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su