PDL 1211

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1211

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TUZI, AZZOLINA, CASA, GALLO, LATTANZIO, MELICCHIO,
NITTI, VILLANI

Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari

Presentata il 28 settembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – Le nuove norme sul diritto allo studio universitario sono state riscritte, dopo più di un ventennio, dal Governo Monti in attuazione di una delega legislativa stabilita nella legge n. 240 del 2010 (cosiddetta «riforma Gelmini») del sistema universitario, che prevedeva, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, l'adozione di uno o più decreti legislativi per revisionare, in attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, la normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore e, contestualmente, definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. In seguito a tale delega fu emanato il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
La proposta di legge in esame vuole apportare alcune modifiche proprio al decreto legislativo n. 68 del 2012, senza stravolgerne l'impianto, correggendo o eliminando alcuni fattori che limitano il diritto allo studio e introducendo nuove disposizioni per promuovere e favorire ogni forma di supporto al raggiungimento dei più alti gradi di istruzione.
Sono inoltre previste modifiche ad altre norme sempre in materia di diritto allo studio universitario.
Più in dettaglio, all'articolo 1, comma 1:

la lettera a) inserisce nel decreto legislativo n. 68 del 2012 il principio, garantito dalla Costituzione, secondo cui le borse di studio sono attribuite, mediante concorso, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Tra i princìpi enunciati nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2012, infatti, figura il «merito degli studenti», ma non l'attribuzione della borsa di studio «agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi»: in assenza di tale puntualizzazione si rischia di legare il diritto allo studio esclusivamente al principio del merito dello studente, senza considerare, come fattore ostativo al raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, il basso reddito delle famiglie di provenienza degli studenti. Con la modifica prevista si coniuga saldamente il diritto allo studio con i parametri meritocratici e con le condizioni economiche e strumentali del cittadino;

la lettera b) abroga la normativa che individua la modalità del prestito d'onore come strumento di diritto allo studio a favore degli studenti delle università. Non si ritiene opportuno, in ogni modo, che lo Stato debba promuovere un meccanismo legato al diritto allo studio che conduca alla creazione della figura del laureato indebitato che, alla fine del percorso di studio, dovrà restituire un debito contratto con gli istituti di credito; lo stesso tipo di ragionamento vale per gli studenti iscritti alle lauree magistrali, ai dottorati, alle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai master universitari e alle scuole di specializzazione;

la lettera c), numero 1), stabilisce che, nell'erogazione dei LEP, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio deve prescindere da differenze territoriali e da eventuali e correlate difformità di costi di mantenimento agli studi universitari, garantendo invece un importo minimo della borsa di studio. Viene dunque a decadere il principio secondo cui i LEP sono legati al territorio secondo criteri stabiliti dallo Stato e si restituisce alle regioni la potestà costituzionale esclusiva in materia di diritto allo studio. Le eventuali differenze di costo di mantenimento dello studente universitario rispetto all'importo standard possono essere integrate dalle regioni attraverso l'esercizio della propria potestà legislativa in materia di diritto allo studio, determinando autonomamente gli importi e tenendo conto delle caratteristiche del proprio territorio. Inoltre, si elimina il legame tra diritto allo studio e limite delle risorse disponibili: le borse di studio devono essere garantite a tutti gli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli, assicurando loro provvidenze di tipo economico e servizi;

la lettera c), numero 2), interviene sul comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012 stabilendo che nel calcolo per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio i supporti informatici rientrano a tutti gli effetti nella voce di spesa del materiale didattico;

la lettera c), numero 3), interviene sul citato comma 2, lettera d), precisando che nella definizione dei LEP la voce «alloggio» è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto di una stanza sia singola sia doppia, mentre la norma vigente fa riferimento solo alla stanza doppia;

la lettera d) sostituisce il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2012 escludendo, come criterio per l'individuazione delle condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore, la situazione economica del territorio in cui ha sede l'università; infatti, pur collegando il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) alla situazione economica del territorio in cui ha sede l'università, la norma vigente non specifica però in alcun modo quale sia il meccanismo che li collega;

la lettera e) prevede che il diritto fisso che gli studenti che intendono ricongiungere la propria carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi, pari ad almeno due anni accademici, devono pagare non può essere superiore a 100 euro; resta invariata la regola secondo cui lo studente che ricongiunge la propria carriera universitaria è esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto;

la lettera f) vieta di assegnare le attività a tempo parziale agli studenti che hanno beneficiato di una borsa di studio; in questo modo è possibile avere un maggior numero di studenti che beneficia di sussidi allo studio;

la lettera g), invece, interviene sull'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 68 del 2012 innalzando dal 40 al 50 per cento la quota di partecipazione delle regioni al soddisfacimento del fabbisogno finanziario per il sostegno del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli.

Il comma 2 dell'articolo 1 abroga la norma che, in base all'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 68 del 2012, consente alle università di promuovere le attività di servizio di orientamento e di tutorato attraverso l'ausilio delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
Il comma 3 dell'articolo 1 non solo sopprime il riferimento al prestito d'onore previsto da alcune norme vigenti in coerenza con quanto disposto dal comma 1, ma interviene sul comma 21 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di importi della tassa per il diritto allo studio. Si sostituisce, infatti, il vigente calcolo delle tasse con un parametro legato alle regioni di residenza dello studente. L'importo sarà pari, quindi, alla quota fissa di 120 euro per il coefficiente derivante dal rapporto tra reddito pro capite regionale e reddito pro capite nazionale. Ad esempio, qualora il reddito pro capite in Lombardia sia di 21.000 euro e il reddito pro capite nazionale sia di 18.000 euro, la tassa universitaria sarà calcolata moltiplicando 120 euro per 1,17 (rapporto tra reddito pro capite regionale e reddito pro capite nazionale): la tassa per il diritto allo studio per uno studente residente in Lombardia sarà pertanto pari a 140,4 euro. Nel caso di uno studente siciliano, invece, ipotizzando che il reddito pro capite siciliano sia di 13.000 euro, si moltiplica 120 euro per 0,72 e la tassa sarà pari a 86,4 euro.
L'articolo 2 stabilisce, infine, che gli esoneri totali o parziali dalle tasse e dai contributi universitari sono disposti dalle università sulla base delle dichiarazioni dell'ISEE presentate dagli studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio. Si prevede, inoltre, che le università siano tenute a effettuare controlli adeguati, anche a campione, e che in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni dell'ISEE sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria.
L'articolo 3 prevede l'ampliamento della platea degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale attraverso l'innalzamento della soglia dell'ISEE, che passa da 13.000 a 21.000 euro, ferme restando le condizioni previste dall'ordinamento vigente.
L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria dei costi derivanti dalle minori entrate che le regioni potrebbero registrare a causa del nuovo calcolo dell'importo della tassa del diritto allo studio introdotto dall'articolo 1, comma 3.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)

1. Al fine di promuove un sistema integrato di strumenti e di servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale, al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) la concessione di borse di studio, di assegni alle famiglie e di altre provvidenze, mediante concorso in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi»;

b) all'articolo 3:

1) la lettera b) del comma 4 è abrogata;

2) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

c) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale, il Ministero stabilisce, ogni anno, l'importo minimo della borsa di studio. La concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di cui all'articolo 8»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «indispensabili per lo studio. Non è» sono sostituite dalle seguenti: «indispensabili per lo studio,»;

3) al comma 2), lettera d), la parola: «doppia» è soppressa;

d) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevedendo altresì modalità integrative di selezione quali l'indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente»;

e) all'articolo 9, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui importo non può comunque essere superiore a 100 euro»;

f) all'articolo 11, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) divieto di accedere alle collaborazioni di cui al comma 1 del presente articolo per gli studenti beneficiari di una borsa di studio ai sensi dell'articolo 7, comma 2»;

g) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

2. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è abrogato.
3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, primo periodo, le parole: «e di prestiti d'onore» sono soppresse;

b) al comma 21, le parole: «I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato» sono sostituite dalle seguenti: «I restanti valori sono calcolati partendo dalla misura minima della fascia più bassa della tassa, fissata in 120 euro, moltiplicata per il rapporto tra il reddito pro capite regionale e il reddito pro capite nazionale calcolati in base ai dati dell'ISTAT relativi all'anno precedente a quello di riferimento»;

c) al comma 22, le parole: «e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,» sono soppresse;

d) al comma 23, le parole: «e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390» sono soppresse.

Art. 2.
(Disposizioni per l'esonero o la riduzione delle tasse e dei contributi universitari in base al reddito)

1. Gli esoneri totali o parziali dalle tasse, nonché dai contributi universitari per i corsi di diploma di laurea sono disposti dalle università sulla base delle dichiarazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presentate dagli studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio.
2. Le università sono tenute a effettuare controlli adeguati, anche a campione, qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni dell'ISEE di cui al comma 1. Qualora da tali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, al dichiarante è attribuito l'esonero effettivamente spettante sulla base del valore dell'ISEE risultante a seguito del controllo ed è contestualmente irrogata a suo carico una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto al valore dell'esonero indebitamente assegnato. Qualora l'importo del valore dell'esonero indebitamente assegnato sia inferiore a 250 euro non si applica quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3.
(Esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo universitario)

1. All'articolo 1, comma 255, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «eguale a 13.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «eguale a 21.000 euro».

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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