PDL 1189-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  
                    Articolo 2                       Articolo 3  
                    Articolo 3                       Articolo 4  
                    Articolo 4                       Articolo 5  
                    Articolo 5                       Articolo 6  
                    Articolo 6                       Articolo 7  
                      Articolo 8  
                      Articolo 9  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 7                       Articolo 10  
                    Articolo 8                       Articolo 11  
                    Articolo 9                       Articolo 12  
                    Articolo 10                       Articolo 13  
                      Articolo 14  
                    Articolo 11                       Articolo 15  
                    Articolo 12                       Articolo 16  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1189-765-A

DISEGNO DI LEGGE

1189

presentato dal ministro della giustizia
(BONAFEDE)

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

Presentato il 24 settembre 2018

e

PROPOSTA DI LEGGE

765

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, BUSINAROLO, ASCARI, CATALDI,
PIERA AIELLO, SCUTELLÀ, SARTI

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

Presentata il 22 giugno 2018

(Relatori per la maggioranza: FORCINITI , per la I Commissione;
BUSINAROLO
, per la II Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 16 novembre 2018, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1189. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 765 si veda il relativo stampato.

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1189 recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

premesso che il provvedimento in titolo recepisce raccomandazioni del Working group on bribery dell'OCSE, ai fini di una piena attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997), e del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), istituito presso il Consiglio d'Europa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1189, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1189 Governo recante: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

apprezzata la finalità del provvedimento di contrastare la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione;

preso atto che l'articolo 1, lettere c), d), f), g) e n), interviene sui presupposti applicativi e l'entità della sanzione accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché sugli effetti su di essa conseguenti alla sospensione condizionale della pena e alla riabilitazione;

segnalato che l'articolo 5 estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione;

valutata favorevolmente la scelta di rendere più rigorosa ed effettiva la sanzione accessoria, tenuto conto del particolare disvalore delle condotte illecite cui tale sanzione accessoria si applica, nonché più efficaci gli strumenti a disposizione degli apparati investigativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» (C. 1189 Governo);

preso atto che il capo I del disegno di legge, composto dagli articoli da 1 a 6, modifica il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, l'ordinamento penitenziario e alcune leggi speciali, con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione;

valutata, al riguardo, con favore la ratio del provvedimento che mira a contrastare la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione che alimentano mercati illegali, distorcendo la concorrenza e che causano la distorsione delle funzioni amministrative alterando i meccanismi della competizione fra imprese e fra individui, favorendone alcune o alcuni a danno di altri, a prescindere dalle effettive qualità imprenditoriali o professionali dei soggetti coinvolti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

condivise le finalità del provvedimento, volto a rendere più incisive le conseguenze penali dei reati contro la pubblica amministrazione, aumentando le pene, inasprendo e ampliando l'ambito applicativo delle sanzioni accessorie, riformulando specifici reati e introducendo nuove ipotesi di procedibilità d'ufficio;

rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera h), integra in modo significativo il catalogo dei reati alla condanna per i quali consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1189, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»;

considerato che le disposizioni afferenti alla competenza della XII Commissione appaiono circoscritte, riguardando esclusivamente l'articolo 1, che al comma 1, lettera q), estende le ipotesi di perseguibilità d'ufficio di alcuni delitti contro il patrimonio, includendo fatti commessi nei confronti di persona incapace per età o per infermità, e l'articolo 5, relativo alle operazioni di polizia sotto copertura, che apporta alcune modifiche alla disciplina che in tale contesto considera non punibile, tra le altre, la condotta che consista nell'acquisto, ricezione, sostituzione ovvero occultamento di sostanze stupefacenti o psicotrope,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel provvedimento in esame una disposizione volta a prevedere l’estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate, nonché ai progetti che possono essere erogati in regime di convenzione dagli enti del Terzo settore sulla base di affidamenti operati dagli enti territoriali, recependo così il contenuto della segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione al Governo e al Parlamento del 7 settembre 2016.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1189 Governo, recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

considerato che il disegno di legge consta essenzialmente di due parti, una relativa al rafforzamento degli strumenti di lotta alla corruzione e, in generale, ai reati contro la pubblica amministrazione; e l'altra attinente all'innalzamento del livello di trasparenza dell'attività e del finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche, scopi che nel complesso la Commissione condivide e di cui ravvisa la coerenza con gli obiettivi della creazione di uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza, ai sensi dell'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

valutata l'opportunità di adottare norme volte a promuovere il necessario grado di trasparenza della vita interna dei partiti e, in particolare, delle loro fonti di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame;

considerata la necessità che tale disciplina coniughi tale esigenza con il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, come definito nel diritto europeo con fonti di rango primario quali il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 su polizia e giustizia penale;

rilevato, in particolare, come i dati relativi ai contributi erogati in favore di partiti o movimenti politici, sono considerati dati sensibili e, come tali, meritevoli della tutela rafforzata accordata ai sensi del richiamato regolamento (UE) 2016/679, al fine di evitare discriminazioni basate sull'orientamento politico;

rilevata altresì l'esigenza che le previsioni che stabiliscono il consenso implicito dell'interessato riguardo alla pubblicazione e alla tracciabilità dei dati relativi all'identità dell'erogante il contributo, o la prestazione in favore di partiti o movimenti politici di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, siano valutate anche alla luce del quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali, da ultimo ridefinito dal citato regolamento (UE) 2016/679, e degli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali;

considerato come a tale fine assume particolare rilievo la soglia idonea a distinguere la modica donazione del militante dal finanziamento sistematico, o comunque rilevante, dei partiti, che merita invece pubblicità;

tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) 2016/679, il generale divieto di trattare dati che rivelino, tra l'altro, le opinioni politiche se «il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato»;

considerato che, ai fini della legittimità del trattamento derogatorio, la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito – ovvero la trasparenza dei finanziamenti dei partiti, in vista del controllo democratico da garantirsi - deve ritenersi indubbia;

rilevato che, sotto il profilo della proporzionalità rispetto al fine perseguito, occorrerebbe valutare l'opportunità di modulare diversamente le modalità di assolvimento di tale obbligo di pubblicazione e di tenuta dei dati relativi ai contributi, tali da garantire i requisiti fondamentali di sicurezza e protezione, nonché l'entità della soglia oltre la quale i dati devono essere resi pubblici, anche in coerenza con i parametri desumibili da altre norme europee come il regolamento (UE) 2014/1141, come modificato dal regolamento (UE) 2018/673, che, in ordine alla trasparenza del finanziamento dei partiti europei, delinea una gradazione degli obblighi di pubblicità proporzionale all'entità del contributo;

considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 5, relativa alla pubblicazione del certificato penale dei candidati alle competizioni elettorali, ad eccezione di quelle per comuni con meno di 15.000 abitanti, integra un trattamento di dati «relativi a condanne penali e reati» che, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, godono di una tutela rafforzata in ragione della natura particolarmente stigmatizzante dell'informazione che rivelano;

tenuto conto dell'esigenza di garantire la proporzionalità della norma rispetto all'interesse perseguito come richiesto dalle richiamate disposizioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge N. 1189

TESTO
delle Commissioni

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Capo I
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

a) identica;

«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

b) identica;

«La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis»;

c) all'articolo 32-ter, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, non può avere durata inferiore a cinque anni né superiore a sette. Nondimeno, la condanna a pena superiore a due anni di reclusione per i delitti di cui al secondo periodo importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio»;

soppressa

d) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:

c) identico:

«Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644 del presente codice nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

«Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione»;

e) all'articolo 159:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, la parola: «pure» è soppressa.

e) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio e, comunque, non inferiore a euro 10.000»;

g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, »;

f) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

h) identica;

g) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

i) identico:

«Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione. Decorso un termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione, la pena accessoria è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;

«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;

l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri»;

h) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

m) identico:

«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l'interdizione per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette»;

«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni»;

i) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

n) identica;

l) all'articolo 322-bis:

o) identica;

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»;

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis), sono aggiunti i seguenti:

«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali»;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono soppresse;

p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

«Art. 322-ter.1. – (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). – I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»;

m) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ammontare di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio e, comunque, una somma non inferiore a euro 10.000»;

q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;

n) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:

r) identico:

«Art. 323-ter. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

«Art. 323-ter. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di cui al medesimo articolo 335, commi 2 e 3-bis, della conoscibilità di tale iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del pubblico ufficiale, dell'incaricato di un pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero all'indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

Identico.

La causa di non punibilità non si applica quando vi è prova che la denuncia di cui al primo comma è premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato»;

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato»;

o) l'articolo 346 è abrogato;

s) identica;

p) all'articolo 346-bis:

t) identica;

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da anni uno ad anni quattro e mesi sei»;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;

u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;

q) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità».

v) identica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, in materia di intercettazione di comunicazioni).

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4»;

b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»;

c) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:

« Art. 289-bis.(Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»;

d) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:

«m-quinquies) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale»;

e) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis) è aggiunto il seguente:

«7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale»;

a) all'articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

f) identico:

«3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dagli articoli 32-ter o 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»;

«3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»;

b) all'articolo 445:

g) identico:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter»;

1) identico;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

2) identico:

«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dagli articoli 32-ter o 317-bis del codice penale»;

«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale»;

c) all'articolo 578-bis, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»;

h) identica;

d) all'articolo 683, comma 1:

i) identica.

1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono inserite le seguenti: «della riabilitazione».

Art. 3.
(Modifiche al codice civile).

Art. 4.
(Modifiche al codice civile).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

Art. 4.
(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Art. 5.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «mediante atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,».

1. Identico.

2. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».

Art. 5.
(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Art. 6.
(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

1. Identico:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali».

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali».

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;

a) identica;

b) all'articolo 25, comma 5, le parole: «per una durata non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni».

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».

Art. 8.
(Ritiro di riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110).

1. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

Art. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «14»;

c) all'articolo 47:

1) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le sue attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, con specificazione della sanzione applicata e delle modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

Capo II
NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Capo II
NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Art. 7.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

Art. 10.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

1. Con l'elargizione di contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno ai partiti o movimenti politici i soggetti erogatori acconsentono alla pubblicità dei dati di cui al terzo periodo. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il predetto termine è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma i contributi occasionalmente corrisposti in denaro contante per un importo complessivo non superiore a euro 500 nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici, fermo restando in ogni caso l'obbligo di rilasciarne ricevuta, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

Identico.

2. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero e da persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto.

3. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 1 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1.

4. I contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale possono essere utilizzati per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, attività di comunicazione ovvero per ogni altra spesa connessa alla realizzazione degli obiettivi politici previsti dallo statuto del partito o del movimento politico.

5. In occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di quindicimila abitanti, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet istituzionale il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre venti giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

6. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici).

Art. 11.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;

2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;

2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;

3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;

4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

2. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».

Art. 9.
(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche).

Art. 12.
(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche).

1. All'articolo 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive».

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».

2. Un partito o movimento politico può essere collegato ad una sola fondazione o ad una associazione o ad un comitato di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. I partiti o movimenti politici e le fondazioni, associazioni o comitati ad essi collegati devono garantire la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione o comitato ad essi collegata.

Soppresso

Art. 10.
(Sanzioni).

Art. 13.
(Sanzioni).

1. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, secondo periodo, e 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

1. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui all'articolo 10, commi 1, secondo periodo, e 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

2. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 3, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

2. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 10, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 3, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

3. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dagli articoli 7, commi 5 e 6, e 9, comma 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a 120.000.

3. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 10, commi 5 e 6, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a 120.000.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

4. Identico.

5. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

5. Identico.

6. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

6. Identico.

Art. 14.
(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni del presente capo e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

Art. 11.
(Disposizioni finali).

Art. 15.
(Disposizioni finali).

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo II della presente legge, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, sono equiparati ai partiti e movimenti politici.

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo II della presente legge, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della presente legge, sono equiparati ai partiti e movimenti politici.

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria).

Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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