PDL 1126

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1126

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

e dal ministro della giustizia
(BONAFEDE)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015

Presentato il 10 agosto 2018

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, che mira ad agevolare l'applicazione della stessa nei rapporti tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina nella delicata materia dell'estradizione nonché a intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo.
Con l'Accordo aggiuntivo in esame i rapporti tra Italia e Bosnia ed Erzegovina nel campo della cooperazione giudiziaria penale registrano un notevole passo in avanti, in particolar modo per effetto all'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina.
Sul punto, infatti, l'Accordo aggiuntivo presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, nonché del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.
Il testo normativo si compone di 7 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.
L'articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
L'articolo 2 specifica che l'estradizione verrà concessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, purché la pena prevista non sia inferiore a 4 anni o la pena inflitta non sia inferiore a 2 anni.
L'articolo 3 prevede invece l'estradizione per gli altri reati per i quali la pena prevista non sia inferiore a 5 anni o la pena inflitta non sia inferiore a 4 anni.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano il caso di esecuzione della pena nel Paese del cittadino.
L'articolo 6 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.
L'articolo 7 prevede che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. Sono altresì previsti la possibilità di modifica dell'Accordo, nonché le modalità e i tempi attraverso cui lo stesso potrà cessare di avere efficacia (al centottantesimo giorno dalla comunicazione scritta, trasmessa per via diplomatica, con cui una delle Parti comunica all'altra la sua intenzione di recedere), senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo bilaterale in materia di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina.
Scopo principale del trattato è di promuovere una migliore cooperazione nei rapporti in materia di estradizione, stabilendo la possibilità di estradizione e transito dei cittadini dei due Stati nonché di esecuzione della pena nel Paese di origine, tenendo conto dell'importanza della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altri reati gravi nonché della necessità di una cooperazione efficace in tali settori.
La presente relazione tecnica ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse all'estradizione di detenuti italiani a causa di reati commessi in Bosnia ed Erzegovina, consentendo loro di scontare la pena in Italia e viceversa.
Da notizie assunte presso il competente ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti in Bosnia ed Erzegovina, presso strutture penitenziarie locali, tre (3) cittadini italiani.
Per quanto riguarda invece i detenuti della Bosnia ed Erzegovina presenti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del Ministero della giustizia conteggiano un numero di 217 presenze.
Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali – quanto meno un numero pari di detenuti, cioè tre.
Considerato che il passaggio aereo di sola andata da Sarajevo (capitale della Bosnia ed Erzegovina) verso l'Italia (Roma), non sussistendo collegamenti diretti tra le due città, è pari mediamente a euro 450 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 3 estradandi

euro 450 (passaggio aereo) x 3 (estradandi massimo annuo) = euro 1.350 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due unità per ciascun estradando da trasferire in Italia e una diaria di euro 93,07 (colonna D della tabella B del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso delle spese per albergo) per un importo di euro 62,05 (superiore al limite di esenzione di euro 51,64, applicabile in caso di rimborso delle spese di alloggio, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).
Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di euro 51,64: 62,05 – 51,64 = euro 10,41;

su tale quota di euro 10,41 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a euro 16,44, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP), determinando un importo pari a euro 5,38;

si è proceduto a sommare la diaria di euro 62,05 e gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato pari a euro 5,38, determinando un importo complessivo di euro 67,43, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri richiamati, è stata quantificata in euro 67,43.
Il costo del biglietto aereo andata e ritorno (a/r) per ciascun accompagnatore è pari a circa euro 900 (tariffa in classe economica), e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973.
Pertanto, considerato per i due accompagnatori (per ciascun detenuto da trasferire in Italia) una missione di due giorni per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo Roma – Sarajevo a/r per 2 accompagnatori: euro 900 + euro 45 (maggiorazione 5 per cento ex articolo 14 della legge n. 836 del 1973) = € 945;

euro 945 x 2 accompagnatori x 1 missione annua = euro 1.890;

spese di missione per 2 accompagnatori: euro 67,43 (diaria di missione) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione = euro 269,72;

spese di soggiorno per gli accompagnatori: euro 150 x 2 accompagnatori x 1 notte = euro 300;

totale accompagnatori 2 x ciascun condannato (3) = 6 accompagnatori

TOTALE SPESE DI VIAGGIO: euro 945 x 6 accompagnatori = euro 5.670

TOTALE SPESE DI SOGGIORNO: euro 150 x 6 (accompagnatori) x 1 notte = euro 900

TOTALE DIARIA DI MISSIONE: euro 67,43 x 6 (accompagnatori) x 2 giorni di missione = euro 809,16

TOTALE SPESE DI MISSIONE: euro 5.670 + 900 + 809,16 = euro 7.379,16 (oneri valutati).

Si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che l'espletamento delle attività di accompagnamento è svolto dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.
Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione degli atti e dei documenti

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in euro 5.000 (oneri autorizzati).
Complessivamente, l'onere annuo recato dall'Accordo bilaterale in materia di estradizione tra Italia e la Bosnia ed Erzegovina viene quantificato in euro 13.729 (arrotondato). Di questi, euro 8.729 hanno natura di oneri valutati.
Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo bilaterale tra Italia e Bosnia ed Erzegovina si aggiunge alla Convenzione europea sull'estradizione del 13 dicembre 1957, al fine di migliorare ed estendere la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione, stabilendo, alle condizioni determinate nello stesso, la possibilità di estradizione e transito dei propri cittadini, nonché di esecuzione della pena nel Paese di origine.
Il trattato è in linea con il programma di Governo teso a rafforzare la cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale e a favorire l'esecuzione della pena nel Paese di origine del condannato.
In particolare, l'espiazione della pena nel Paese di origine del condannato risponde non solo all'esigenza deflattiva del sovraffollamento carcerario ma anche alla finalità rieducativa della pena, in quanto permetterebbe ai condannati (che lo desiderino) di espiare la pena in prossimità del tessuto familiare e sociale di origine.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 697 — 722 del codice di procedura penale, 202, 203 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero; articoli 730 — 746 del codice di procedura penale che disciplinano gli effetti delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali .

Il trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26 della Costituzione). La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.
Deve evidenziarsi, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo, costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali è richiesta l'estradizione siano i reati di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.

PARTE II — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione e, in particolare, rappresenta un'integrazione della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione, fatta a Parigi il 13 dicembre 1957, firmata sia dall'Italia che dalla Bosnia ed Erzegovina.
Inoltre, l'Accordo è in piena armonia con le disposizioni della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, stipulata il 21 marzo 1983, ratificata sia dall'Italia che dalla Bosnia ed Erzegovina, rispettivamente il 30 giugno 1989 e il 15 aprile 2005.
L'Accordo non appare in contrasto con le altre Convenzioni internazionali (su terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'estradizione.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione ed esecuzione della pena nel Paese di origine.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il trattato segue i modelli indicati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, stipulata il 21 marzo 1983, apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo si aggiunge alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, le cui disposizioni sono richiamate per tutto quanto non espressamente disciplinato nell'Accordo stesso. L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono contemplati effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica. I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 8.729 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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