PDL 1123-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1123-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
( COSTA )

di concerto con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

con il ministro dello sviluppo economico
( DI MAIO )

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( TONINELLI )

e con il ministro della salute
( GRILLO )

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010

Presentato il 10 agosto 2018

(Relatore: ZOFFILI )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 3 ottobre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1123. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1123 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010»;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1123 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010»;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione alle attività di prevenzione e ripristino del danno da movimenti transfrontalieri sono stati prudenzialmente stimati oneri pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2018 e a 120.000 euro annui a decorrere dal 2018, quale somma complessiva in termini di contributo per il Segretariato, fermo restando che i predetti importi devono comunque intendersi quale limite di spesa;

dagli articoli 6 e 7 del Protocollo, concernenti rispettivamente le esenzioni per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi e le limitazioni temporali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1123, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010»;

valutato positivamente il duplice obiettivo del Protocollo addizionale, volto sia ad introdurre strumenti di prevenzione sia a statuire l'impegno degli Stati aderenti ad adottare misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che si producano effetti negativi e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1123, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010»;

ricordato che nella XVII legislatura un analogo disegno di legge di ratifica (C. n. 3916) era stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Agricoltura che, in data 5 aprile 2017, ha espresso un parere favorevole e rammentato, inoltre, che l'iter del disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 26 settembre 2017, si è interrotto presso il Senato;

preso atto che il Protocollo addizionale è finalizzato a contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedimenti a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimento del danno derivanti da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati;

valutato positivamente il contenuto del Protocollo, in particolare nella parte in cui impegna le Parti a prevedere nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno, in modo da assicurare misure di risposta adeguate a quanto stabilito dal Protocollo addizionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. Identico.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Soppresso.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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