PDL 1117-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 4-bis  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                      Articolo 8-bis  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                      Articolo 9-bis  
                      Articolo 9-ter  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                      Articolo 11-bis  
                      Articolo 11-ter  
                      Articolo 11-quater  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                      Articolo 13-bis  
                      Articolo 13-ter  
                    Articolo 14    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1117-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 agosto 2018 (v. stampato Senato n. 717)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 agosto 2018

(Relatori per la maggioranza: BALDINO , per la I Commissione;
BUOMPANE , per la V Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 10 settembre 2018, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1117 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento si compone di 24 articoli, di cui 10 inseriti nel corso dell'esame al Senato; esso reca prevalentemente disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare comunque interventi regolatori di natura temporale, in coerenza con la ratio unitaria di tali provvedimenti individuata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 e dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella riunione del 13 marzo 2007;

tra le disposizioni inserite nel corso dell’iter di conversione alcune appaiono però di contenuto sostanziale e non chiaramente riconducibile a disposizioni di proroga già presenti nel provvedimento: si tratta in particolare del comma 3-quinquies dell'articolo 6 in materia di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento; dell'articolo 9-ter in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici; del comma 1-bis dell'articolo 10 recante disposizioni per l'ACI e gli automobile club federati; del comma 1-bis dell'articolo 13 in materia di spazi finanziari delle regioni;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 2-bis dell'articolo 1 interviene sul mancato rispetto da parte degli enti locali degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziario; in particolare, si stabilisce che per l'anno 2018, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario, non rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell'accertamento (da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti) di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto; al riguardo andrebbe però indicata la disposizione che risulta così derogata, vale a dire l'articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 2, lettera c), della circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive che le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamino la disposizione generale cui fanno eccezione; l'indicazione di tale disposizione renderebbe probabilmente ultronea la previsione del successivo comma 2-ter che stabilisce la non applicazione nel 2018 delle «norme vigenti in contrasto con quanto previsto dal comma 2-bis»;

all'articolo 4-bis non appare chiaro l'utilizzo, con riferimento al regolamento in materia di emittenti radiotelevisive locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, dell'espressione «da intendersi qui integralmente riportato»;

per un errore materiale, il comma 01 dell'articolo 13, all'interno di una novella all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), al fine di fare salvi, in relazione alle modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, alcuni procedimenti di spesa in corso fa riferimento ai «procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» anziché, come corretto (trattandosi appunto di una novella), a quelli «in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il comma 3-quinquies dell'articolo 6 prevede che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE); tale facoltà è consentita inoltre ai docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; al riguardo andrebbe chiarito il coordinamento con le disposizioni riferite a tale ultima tipologia di docenti presenti nell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto «decreto dignità»), come modificato nel corso della conversione; alla luce del combinato disposto delle due disposizioni non appare infatti chiaro se una stessa persona possa essere presente sia nelle graduatorie ad esaurimento cui il comma 3-quinquies fa riferimento sia nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018;

alcune disposizioni del provvedimento modificano termini stabiliti con fonti secondarie in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della già richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge; si tratta in particolare del comma 1-ter dell'articolo 3, in materia di incentivi per gli impianti geotermoelettrici e solari elettrodinamici; dell'articolo 4-bis in materia di contributi alle emittenti radiofoniche locali; dell'articolo 11-ter, in materia di iscrizione e aggiornamento negli appositi registri degli agenti e rappresentanti di commercio e dell'articolo 13-bis in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; in tal senso le disposizioni potrebbero essere modificate nel senso di autorizzare il Ministro competente ad apportare le necessarie modifiche ai decreti ministeriali richiamati dalle disposizioni;

altre disposizioni del provvedimento recano proroghe di termini già prorogati in precedenti provvedimenti legislativi ma in origine anch'essi stabiliti con fonte secondaria; si tratta in particolare del comma 2 dell'articolo 4 in materia di corsi di formazione al salvamento acquatico; del comma 1 dell'articolo 6 in materia di abilitazione scientifica nazionale; del comma 3-septies dell'articolo 6 in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli asili-nido e del comma 1 dell'articolo 9 in materia di termini per la comunicazione da parte dei soggetti interessati di eventuali osservazioni sulla procedura di recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del 2009; al riguardo, il Comitato, pur non avendo nulla da rilevare sulle disposizioni del provvedimento in esame, invita ad una riflessione su questa modalità di intervento normativo che rende arduo definire, per i termini oggetto di proroga, quali siano di natura legislativa e quali di natura secondaria;

i commi 1 e 2-quinquies dell'articolo 9 e l'articolo 9-ter modificano disposizioni di recentissima approvazione (si tratta, rispettivamente, dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 55 del 2018 in materia di recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del 2009, entrato in vigore il 25 luglio 2018 e modificato il giorno successivo dal provvedimento in esame, del comma 24 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, come da ultimo modificato dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2018, in materia di sospensione dei pagamenti per i servizi energetici e idrici nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, entrato in vigore il 25 luglio 2018, e dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dall'articolo 07 del medesimo decreto-legge n. 55 del 2018, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici, anch'esso entrato in vigore il 25 luglio 2018); tale circostanza, come rilevato dal Comitato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provvedano le Commissioni di merito a sostituire, al comma 01 dell'articolo 13, le parole: «procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito al coordinamento tra le disposizioni del comma 3-quinquies dell'articolo 6 e quelle recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto «decreto dignità»).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

modificare l'articolo 1, nel senso di premettere, al comma 2-bis, le parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter;

sopprimere all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «da intendersi qui integralmente riportato»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il comma 1-ter dell'articolo 3 e gli articoli 4-bis, 11-ter e 13-bis nel senso di autorizzare i Ministri competenti alla modifica dei decreti ministeriali citati nelle disposizioni al fine di evitare l'intervento diretto su fonti secondarie con un atto di rango legislativo;

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

abbia cura il Legislatore di chiarire, con riferimento ai termini che nel corso del tempo sono stati oggetto di proroga sia con fonti di rango legislativo sia con fonti secondarie, quali debbano intendersi di natura legislativa e quali di natura secondaria.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il decreto-legge n. 91 del 2018 (A.C. 1117), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 1° aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 con la necessità di completare le «complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali» presso strutture e uffici;

l'articolo 2, comma 2, sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della legge 23 giugno 2017, n. 103, con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza, al fine di «garantire che l'adeguamento degli accresciuti fabbisogni derivanti dalle modifiche introdotte alla disciplina possa essere efficacemente gestito, soprattutto dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica»;

l'articolo 2, comma 3, come modificato dal Senato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio;

le ulteriori modifiche introdotte dal Senato anticipano al 26 febbraio di ciascun anno il termine – attualmente fissato al 28 febbraio – entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile (comma 3-ter dell'articolo 2) e differiscono di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense (comma 3-quater dell'articolo 2);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1117, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;

condivise le finalità del provvedimento che costituisce uno strumento di grande importanza per dare una soluzione, sia pure parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a manifestare nel corso degli ultimi mesi;

espresso apprezzamento per le le disposizioni riguardanti la proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni temporanee del personale da destinare alle scuole italiane all'estero, finalizzate a coprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero e a fare fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero;

valutate, invece, negativamente le nuove disposizioni, inserite nel corso dell'esame al Senato, in materia di durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, che non essendo coerenti con l'impianto del decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017 sulla disciplina della scuola italiana all'estero, sono suscettibili di generare incertezze applicative e nuovi oneri finanziari;

preso atto positivamente della disposizione, di cui all'articolo 11-quater, parimenti introdotta dall'altro ramo del Parlamento, intesa a prorogare per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo, al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale;

riaffermata al contempo l'esigenza di un costante monitoraggio parlamentare circa l'impiego delle risorse pubbliche stanziate a favore della cooperazione internazionale e segnatamente sulle modalità e sui risultati della partecipazione italiana a fondi e banche multilaterali di sviluppo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1117, approvato con modificazioni dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 6, comma 3-quinquies, introdotto dal Senato, prevede che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018, nonché i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE);

sulla questione dei diplomati magistrali – apertasi per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, con cui è stato stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, anche quando conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente – è già intervenuto, con altra e preferibile soluzione, l'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018, come modificato dal Parlamento in sede di conversione, il quale per un verso ha disposto che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca può trasformare i contratti di lavoro con i docenti diplomati che dovessero decadere a seguito di provvedimenti giurisdizionali in linea con la decisione del Consiglio di Stato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019; e per l'altro verso ha autorizzato una procedura concorsuale straordinaria per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria riservata agli stessi docenti diplomati magistrali, nonché ai laureati in scienze della formazione primaria in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole;

va pertanto valutato favorevolmente l'emendamento 6.60 al decreto-legge in esame, presentato dai relatori nelle Commissioni competenti in sede referente (Affari costituzionali e Bilancio), volto a sopprimere dal testo il citato comma 3-quinquies dell'articolo 6;

il giudizio è favorevole anche sugli emendamenti 6.62 e 6.64 presentati dai relatori nelle Commissioni I e V, che differiscono di un anno (e quindi al 1° settembre 2019) l'applicazione delle norme di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 62 del 2017, in base alle quali la partecipazione alle prove INVALSI dell'ultimo anno e lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro costituiscono requisiti per l'ammissione dei candidati all'esame di Stato;

parimenti condivisibile appaiono infine l'emendamento 6.3 dei relatori, che fissa al 31 dicembre 2018 il termine entro cui i docenti possono utilizzare le risorse messe loro a disposizione per l'anno scolastico 2016-2017 tramite la cosiddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione; e l'emendamento 6.60 dei relatori, nella parte in cui sopprime i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 6, introdotti dal Senato, i quali sono volti a modificare la disciplina vigente in materia di requisiti per la nomina e di durata dell'incarico del personale impiegato nelle scuole italiane all'estero;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al decreto-legge siano apportate le modifiche definite dagli emendamenti 6.60, 6.62, 6.63 e 6.64 presentati dai relatori nelle Commissioni competenti in sede referente.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato che l'articolo 4, ai commi 1-bis e 3-quater, reca disposizioni rispettivamente in materia di programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché di concessioni autostradali, temi entrambi oggetto di particolare attenzione per quanto avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto;

valutati positivamente i numerosi interventi a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici degli scorsi anni, volte a dilazionare le procedure di recupero degli aiuti che le Istituzioni europee assumono essere state illecitamente erogati (articolo 9, commi 1 e 1-bis), ad evitare ulteriori tagli ai trasferimenti statali a favore dei Comuni (articolo 9, comma 2) e, ancora, a facilitare le domande di contributo per i lavori di ricostruzione privata (articolo 9, comma 2-bis), assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico (articolo 9 commi 2-ter e 2-quater), differire ulteriormente i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici e idrici, assicurazioni e telefonia (articolo 9, commi 2-quinquies e 2-sexies);

segnalato che, sempre con riguardo alle zone colpite dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, l'articolo 9-ter apporta modifiche alla disciplina relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative che accolgono i rilievi critici espressi dal Presidente della Repubblica, in occasione della promulgazione del decreto-legge n. 55 del 2018;

preso atto degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 6 comma 3-novies, quest'ultimo riferito alla verifica di vulnerabilità sismica degli immobili;

vista la nuova proroga, disposta all'articolo 9-bis, del termine per la presentazione di documenti ai fini della certificazione antincendio per i rifugi alpini;

richiamate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, relative agli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione alla necessità di sostenere gli investimenti nel settore idrico, valuti il Governo l'opportunità di modificare la definizione di «società quotate» di cui all'articolo 2, lettera p) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di ricomprendervi anche le società che hanno emesso strumenti finanziari cosiddetti hydrobond.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato);

valutata favorevolmente la disposizione dell'articolo 4, comma 3, che differisce al 1° gennaio 2019 l'applicazione dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, introdotto dall'articolo 39, comma 1, del codice della nautica da diporto, come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, obbligo che, data l'assenza di una disciplina transitoria, aveva messo in difficoltà numerosissimi titolari di piccole imbarcazioni dotate di motori fuori bordo;

sottolineato che l'articolo 4, comma 3-bis, proroga dal 30 settembre 2017 al 2 dicembre 2018 il termine entro il quale le regioni che intendono affidare i servizi di trasporto ferroviario regionale possono pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'avviso previsto dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 1370 del 2007, al fine di evitare la riduzione dei trasferimenti del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale;

espresso apprezzamento per l'articolo 4, comma 3-ter, che limita all'anno 2017 l'obbligo delle regioni di certificare l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite al fine di ottenere il riconoscimento della quota del 20 per cento del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale;

messo in evidenza che l'articolo 4-bis proroga fino al 2019 il regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi stanziati per le emittenti radiofoniche locali previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che l'articolo 11-ter, introdotto dal Senato, dispone la riapertura – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e sino al 31 dicembre 2018 – dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) – di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 – a seguito dell'abolizione del ruolo degli agenti di commercio;

ricordato che il suddetto decreto ministeriale ha previsto, all'articolo 10, un regime transitorio, già oggetto di proroga, prevedendo sanzioni amministrative e decadenze per le imprese e le persone fisiche che non ottemperassero nei termini all'iscrizione e all'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative;

rilevato in particolare che il comma 3 del citato articolo 10 dispone tra l'altro che l'iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti di commercio costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività;

evidenziato come l'articolo 13 del medesimo decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 preveda che le disposizioni ivi contenute acquistino efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 12 maggio 2012 e che, di conseguenza, il termine di cui all'articolo 10, comma 3, risulta essere scaduto il 12 maggio 2017;

sottolineato che andrebbe valutata l'opportunità di chiarire, ai fini di una più certa interpretazione della norma, se la disposizione di cui all'articolo 11-ter debba essere riferita alla riapertura dei soli termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale 26 ottobre 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

preso atto che il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo originario del decreto-legge, i cui profili di interesse della XI Commissione risultano, peraltro, piuttosto limitati;

considerato che l'articolo 5, al comma 1, modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile;

preso atto che le Commissioni di merito hanno approvato un emendamento al medesimo articolo 5, volto a prorogare al 15 novembre 2018 il termine dei lavori della commissione tecnica istituita dalla legge di bilancio 2018 per studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni;

apprezzata, all'articolo 9, la proroga dei termini della procedura per il recupero degli aiuti, concessi nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, dichiarati illegittimi, in base alla quale i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;

tenuto conto che tale disciplina è applicabile anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

osservato che, al medesimo articolo 9, i commi 2-ter e 2-quater introducono disposizioni per permettere il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018-2019 nell'Italia centrale e nell'isola di Ischia, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, già prevista per l'anno scolastico 2017-2018, per i dirigenti scolastici, di istituire con propri decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

osservato che l'articolo 5 modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile;

rilevato che i commi 3-sexies e 3-septies dell'articolo 6 – introdotti nel corso dell'esame al Senato – differiscono dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto;

considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 prorogano dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in quanto è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro della salute relativo al modello di ricetta elettronica, essendosi reso necessario lo svolgimento di un'istruttoria complessa e di un'attività di informazione e formazione degli operatori degli enti territoriali e delle categorie coinvolti;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 8 interviene in materia di riparto di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prorogando la relativa disciplina transitoria in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime;

osservato che il comma 4 del suddetto articolo 8 differisce – dal triennio 2015-2017 al periodo 2018-2020 – il termine temporale di una deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa sanitaria e posta con riferimento al «carattere sperimentale dell'investimento straniero» da realizzarsi per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia, in considerazione del fatto che tale struttura ospedaliera non è ancora entrata in funzione;

preso atto, altresì, dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 8, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, concernenti, rispettivamente, la sospensione fino al 18 dicembre 2018 dei termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo e il differimento della scadenza della possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione;

osservato, inoltre, che l'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riapre – limitatamente ai produttori artigianali – il termine per la comunicazione, all'autorità sanitaria territorialmente competente, degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

evidenziato, in particolare, il comma 3-octies dell'articolo 6 del decreto-legge – introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato – volto a differire all'anno scolastico 2019/2020 l'applicazione della norma di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119), che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia per i minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi inerenti alla presentazione della documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge da ultimo richiamato;

rilevato, al riguardo, che sarebbe sicuramente preferibile rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale intervenendo con una disciplina organica, attraverso un progetto di legge di iniziativa parlamentare, da esaminare in modo approfondito e compiuto presso entrambi i rami del Parlamento, anziché con una disposizione di proroga inserita nel testo di un decreto-legge dal contenuto molto articolato;

considerato, inoltre, che la disposizione in oggetto rischia di generare problemi applicativi sotto il profilo amministrativo, anche in considerazione del fatto che essa entrerebbe in vigore ad anno scolastico già iniziato;

considerato, infine, che tale problematicità potrebbe essere scongiurata sostituendo l'attuale comma 3-octies dell'articolo 6 del decreto-legge in oggetto con una disposizione che, invece, agevoli e semplifichi l'attività amministrativa a tutela della frequenza, la più ampia possibile, delle istituzioni scolastiche di ogni specie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a sostituire il comma 3-octies dell'articolo 6 del decreto-legge in esame con una norma volta a prorogare all'anno scolastico 2018/2019 la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, prima parte, del decreto-legge n. 73 del 2017,

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ampliare i termini della proroga di cui all'articolo 8, comma 1, relativamente all'obbligo della ricetta elettronica, per i soli animali da compagnia, mantenendo il termine del 1° gennaio 2019 previsto dalla predetta disposizione per gli animali d'allevamento.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; preso atto che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni volte a prorogare termini previsti da disposizioni di legge afferenti a numerosi settori dell'ordinamento;

preso altresì atto favorevolmente, per quanto di competenza della XIII Commissione Agricoltura, delle disposizioni contenute agli articoli 3, comma 1, e 8, commi 1 e 2, ravvisata l'opportunità di inserire nel testo ulteriori disposizioni recanti proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

ricordato, in particolare, che gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), come modificati dall'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, hanno stabilito che l'obbligo di presentare la documentazione e l'informazione antimafia posto a capo dei titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro decorra a partire dal 1° gennaio 2019;

ritenuto che l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, possa determinare un aggravio dal punto di vista procedimentale nella fruizione dei premi e dei contributi cui gli agricoltori hanno diritto e il conseguente rischio dell'interruzione delle erogazioni a causa delle difficoltà burocratiche che gli uffici delle Prefetture si troverebbero ad affrontare, non essendo ancora stata messa a punto un'adeguata piattaforma informatica comune;

rimarcata la necessità di garantire alle imprese agricole la corresponsione entro tempi certi dei premi e dei contributi ai quali hanno diritto;

ricordato inoltre che l'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, stabilisce l'obbligo, a decorrere dal mese di gennaio 2019, di adattare il settore agricolo al sistema UNIEMENS;

osservato in proposito che non è stato ancora adottato il decreto del Ministro del lavoro previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015 volto a stabilire le modalità tecniche e organizzative per la tenuta del Libro unico del lavoro (interoperabilità, tenuta, aggiornamento, conservazione dei dati) e che ciò si riflette direttamente anche sul settore agricolo, le cui imprese non possono organizzare la tenuta telematica del predetto Libro unico del lavoro e conseguentemente essere preparate per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016 con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2019, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, al fine di prevedere – nelle more di una revisione complessiva del sistema – che le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, non trovino applicazione – per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro – fino al 31 dicembre 2019;

b) valutino altresì le Commissioni l'opportunità di prorogare al mese di gennaio 2020 il termine, fissato al mese di gennaio 2019, dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016, per l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

richiamate in particolare le disposizioni di cui di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis, aventi ad oggetto la proroga e l'estensione di termini per il recupero degli aiuti di Stato relativi agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, dichiarati illegali con la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015;

rilevato che la disposizione di cui al comma 1 interviene sulla procedura di recupero, disponendo che i dati relativi ai danni subiti e le osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, rispetto ai centottanta giorni previsti dal decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018 e che il comma 1-bis estende tale termine anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018, cioè il 26 luglio 2018;

considerata la necessità di un contemperamento tra il pieno rispetto delle norme e prassi dell'Unione europea e la necessità di applicare le disposizioni citate in senso massimamente favorevole alle imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, in linea con la decisione della Commissione europea, l'opportunità di adottare iniziative per il contemperamento tra il pieno rispetto delle norme e prassi dell'Unione europea e la necessità di applicare le disposizioni richiamate in premessa in senso massimamente favorevole alle imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis.

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
delle Commissioni

Art. 1.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Identico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo approvato dal Senato della Repubblica

Testo delle Commissioni

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91

All'articolo 1:

All'articolo 1:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.»;

identico;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

«2-bis. Nell'anno 2018, qualora sia stato presentato o approvato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, il comma 7 dell'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo si applica soltanto al nuovo piano definitivamente approvato dalla Corte dei conti, senza che rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario.

2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

2-ter. Nell'anno 2018, non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-bis.

2-quinquies . Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2- quater .

2-quater. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna».

2-sexies . Identico».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 1-bis. – (Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali). – 1. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

All'articolo 2:

Identico.

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1 º gennaio 2022;

b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1ºgennaio 2022;

c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2022»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. All'articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: “entro il 28 febbraio di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 26 febbraio di ciascun anno”.
3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette”».

All'articolo 3:

Identico.

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”;

b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”.

1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia».

All'articolo 4:

Identico.

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso”.
3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “per il quadriennio 2017-2020” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2017” e le parole: “di ciascun anno” sono soppresse.
3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “entro il 15 novembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 dicembre di ciascun anno”;

b) al comma 4, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2018”».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 4-bis. – (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali). – 1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: “alla data di presentazione della domanda” sono aggiunte le seguenti: “, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda”».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 novembre 2018”»;

alla rubrica, le parole: «in materia di politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di lavoro e di politiche sociali».

All'articolo 6:

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «è prorogato» sono inserite le seguenti: «, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

identico;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di quattro anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal comma 3 del presente articolo, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a sei anni. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è abrogato.

Soppresso

3-ter. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: “almeno sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “almeno tre anni”.

Soppresso

3-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: “sei anni scolastici” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni scolastici”.

Soppresso

3-quinquies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

Soppresso

2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio”.

3-sexies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.

«3- bis. Identico.

3-septies. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.

3- ter . Identico.

3-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020.

3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

3-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “Entro il 31 agosto 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2018”».

3- quinquies . Identico.

3-sexies . Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019.

3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019».

All'articolo 8:

Identico.

al comma 1, le parole: «1° dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

al comma 2, le parole: «1° dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018.
4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 8-bis. – (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29). – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”».

All'articolo 9:

All'articolo 9:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

identico;

«1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

identico;

«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: “75 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”;

b) alla lettera d), le parole: “100 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “75 per cento”;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata”»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

«2-bis. Identico.

a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”;

b) al secondo periodo, le parole: “31 luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

2-ter. Identico.

a) al comma 1, alinea, le parole: “e 2017/2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;

b) al comma 1, lettera a), le parole: “e 2017/2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;

c) al comma 2, le parole: “ed euro 5 milioni nell'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019”;

d) al comma 5, alinea, le parole: “ed euro 5 milioni nell'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019”;

e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

2-quater. Identico.

2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2020”.

2-quinquies. Identico.

2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

2-sexies. Identico.

2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “e di 13 milioni di euro per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019”.

2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis. – (Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive). – 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.

«Art. 9-bis. – (Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive). – Identico.

Art. 9-ter. – (Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici). – 1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 9-ter. – (Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici). – Identico.

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “in sostituzione, temporanea o parziale” sono sostituite dalle seguenti: “in sostituzione temporanea, anche se parziale”;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: “dell'edificio distrutto o danneggiato” sono inserite le seguenti: “ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente”;

2) dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono aggiunte le seguenti: “, le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica”;

c) al comma 3:

1) le parole: “e le misure di sequestro preventivo” sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica”».

Art. 9-quater. – (Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori). – 1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

All'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

Identico.

«1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa».

All'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

All'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2018”».

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1106, dopo le parole: “con sentenza del giudice” sono inserite le seguenti: “, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)”;

b) al comma 1107:

1) le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 2019;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’ACF nonché i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalità, nel limite di 25 milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, è integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo”».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

Identico.

«Art. 11-bis.(Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti). – 1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° ottobre 2018”;

b) le parole: “dal 2015 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2018 al 2020”.

Art. 11-ter. – (Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio). – 1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 11-quater.(Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali). – 1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110».

All'articolo 13:

All'articolo 13:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

identico;

«01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018”.
02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04.
04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

identico;

«1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al penultimo periodo, le parole: “secondo, terzo e quarto periodo del” sono soppresse;

b) all'ultimo periodo, le parole da: “sono da adottare” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono adottati entro il 31 ottobre 2018”»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

«1-bis. Identico.

a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:

495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

Tabella 1

Regioni

Riparto spazi finanziari
2018

Profilo investimenti

2018

2019

2020

2021

2022

Abruzzo

15.959.000

5.585.650

4.372.766

4.149.340

1.691.654

159.590

Basilicata

8.000.000

2.800.000

2.192.000

2.080.000

848.000

80.000

Calabria

22.509.000

7.878.150

6.167.466

5.852.340

2.385.954

225.090

Campania

53.185.000

18.614.750

14.572.690

13.828.100

5.637.610

531.850

Emilia-Romagna

42.925.000

15.023.750

11.761.450

11.160.500

4.550.050

429.250

Lazio

59.055.000

20.669.250

16.181.070

15.354.300

6.259.830

590.550

Liguria

15.647.000

5.476.450

4.284.278

4.068.220

1.658.582

156.470

Lombardia

88.219.000

30.876.650

24.172.006

22.936.940

9.351.214

882.190

Marche

17.572.000

6.150.200

4.814.728

4.568.720

1.862.632

175.720

Molise

4.830.000

1.690.500

1.323.420

1.255.800

511.980

48.300

Piemonte

41.515.000

14.530.250

11.375.110

10.793.900

4.400.590

415.150

Puglia

41.139.000

14.398.650

11.272.086

10.696.140

4.360.734

411.390

Toscana

39.447.000

13.806.450

10.808.478

10.256.220

4.181.382

394.470

Umbria

9.900.000

3.465.000

2.712.600

2.574.000

1.049.400

99.000

Veneto

40.098.000

14.034.300

10.986.852

10.425.480

4.250.388

400.980

Totale

500.000.000

175.000.000

137.000.000

130.000.000

53.000.000

5.000.000

Tabella 2

Regioni

Riparto spazi finanziari
2019

Profilo investimenti

2019

2020

2021

2022

2023

Abruzzo

15.959.000

1.117.130

6.224.010

5.904.830

2.393.850

319.180

Basilicata

8.000.000

560.000

3.120.000

2.960.000

1.200.000

160.000

Calabria

22.509.000

1.575.630

8.778.510

8.328.330

3.376.350

450.180

Campania

53.185.000

3.722.950

20.742.150

19.678.450

7.977.750

1.063.700

Emilia-Romagna

42.925.000

3.004.750

16.740.750

15.882.250

6.438.750

858.500

Lazio

59.055.000

4.133.850

23.031.450

21.850.350

8.858.250

1.181.100

Liguria

15.647.000

1.095.290

6.102.330

5.789.390

2.347.050

312.940

Lombardia

88.219.000

6.175.330

34.405.410

32.641.030

13.232.850

1.764.380

Marche

17.572.000

1.230.040

6.853.080

6.501.640

2.635.800

351.440

Molise

4.830.000

338.100

1.883.700

1.787.100

724.500

96.600

Piemonte

41.515.000

2.906.050

16.190.850

15.360.550

6.227.250

830.300

Puglia

41.139.000

2.879.730

16.044.210

15.221.430

6.170.850

822.780

Toscana

39.447.000

2.761.290

15.384.330

14.595.390

5.917.050

788.940

Umbria

9.900.000

693.000

3.861.000

3.663.000

1.485.000

198.000

Veneto

40.098.000

2.806.860

15.638.220

14.836.260

6.014.700

801.960

Totale

500.000.000

35.000.000

195.000.000

185.000.000

75.000.000

10.000.000

”;

b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.

1-ter. Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Soppresso

1-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: “per gli anni 2017/2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2017/2020”».

1- ter . Identico».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

Identico.

«Art. 13-bis.(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.

Art. 13-ter. – (Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179). – 1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

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Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni *

Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonché di provvedere alla proroga di termini per il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia
di enti territoriali).

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia
di enti territoriali).

1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».

1. Identico.

2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.

2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater.

2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna.

Articolo 1-bis.
(Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali).

1. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».

1. Identico.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

2. Identico.

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022.

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1º gennaio 2022;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2022.

3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-ter. All'articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: «entro il 28 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 26 febbraio di ciascun anno».

3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di ambiente).

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia).

1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

1. Identico.

1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1ºluglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1ºluglio 2020»;

b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1ºluglio 2020».

1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4.
(Proroghe di termini in materia
di infrastrutture).

Articolo 4.
(Proroghe di termini in materia
di infrastrutture).

1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

1. Identico.

1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019.

3. Identico.

3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso».

3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per il quadriennio 2017-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «di ciascun anno» sono soppresse.

3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «entro il 15 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre di ciascun anno»;

b) al comma 4, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2018».

Articolo 4-bis.
(Proroga di termini in materia
di emittenti radiotelevisive locali).

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia
di politiche sociali).

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia
di
lavoro e di politiche sociali).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».

1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 novembre 2018».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia
di istruzione e università).

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia
di istruzione e università).

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 ottobre 2018.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, al 31 ottobre 2018.

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».

2. Identico.

3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».

3. Identico.

3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».

3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».

3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2018».

3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019.

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura).

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura).

1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

Identico.

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di salute).

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di salute).

1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1ºdicembre 2018».

1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2019».

2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1ºsettembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º dicembre 2018».

2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1ºsettembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2019».

3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».

3. Identico.

4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico.

a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;

b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».

4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018.

4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Articolo 8-bis.
(Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia
di eventi sismici).

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia
di eventi sismici).

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».

1. Identico.

1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;

soppressa

b) la lettera c) è soppressa.

a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata».

2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»;

c) al comma 2, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»;

d) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»;

e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019».

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».

2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 9-bis.
(Proroghe di termini in materia
di strutture turistico-ricettive).

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.

Articolo 9-ter.
(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici).

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «in sostituzione, temporanea o parziale» sono sostituite dalle seguenti: «in sostituzione temporanea, anche se parziale»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «dell'edificio distrutto o danneggiato» sono inserite le seguenti: «ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente»;

2) dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica»;

c) al comma 3:

1) le parole: «e le misure di sequestro preventivo» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica».

Articolo 9-quater.
(Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori).

1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di sport).

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di sport).

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».

1. Identico.

1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi).

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi).

1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».

1. Identico.

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1106, dopo le parole: «con sentenza del giudice» sono inserite le seguenti: «, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)»;

b) al comma 1107:

1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2019»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonché i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalità, nel limite di 25 milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, è integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo».

2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;

c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;

d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;

f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;

g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.

Articolo 11-bis.
(Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti).

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2018»;

b) le parole: «dal 2015 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020».

Articolo 11-ter.
(Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio).

1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.

Articolo 11-quater.
(Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali).

1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110.

Articolo 12.
(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034).

Articolo 12.
(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034).

1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Identico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese).

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese).

01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018».

02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04.

04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al penultimo periodo, le parole: «secondo, terzo e quarto periodo del» sono soppresse;

b) all’ultimo periodo, le parole da: «sono da adottare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:

«495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

Tabella 1

Regioni

Riparto spazi
finanziari
2018

Profilo investimenti

2018

2019

2020

2021

2022

Abruzzo

15.959.000

5.585.650

4.372.766

4.149.340

1.691.654

159.590

Basilicata

8.000.000

2.800.000

2.192.000

2.080.000

848.000

80.000

Calabria

22.509.000

7.878.150

6.167.466

5.852.340

2.385.954

225.090

Campania

53.185.000

18.614.750

14.572.690

13.828.100

5.637.610

531.850

Emilia-Romagna

42.925.000

15.023.750

11.761.450

11.160.500

4.550.050

429.250

Lazio

59.055.000

20.669.250

16.181.070

15.354.300

6.259.830

590.550

Liguria

15.647.000

5.476.450

4.284.278

4.068.220

1.658.582

156.470

Lombardia

88.219.000

30.876.650

24.172.006

22.936.940

9.351.214

882.190

Marche

17.572.000

6.150.200

4.814.728

4.568.720

1.862.632

175.720

Molise

4.830.000

1.690.500

1.323.420

1.255.800

511.980

48.300

Piemonte

41.515.000

14.530.250

11.375.110

10.793.900

4.400.590

415.150

Puglia

41.139.000

14.398.650

11.272.086

10.696.140

4.360.734

411.390

Toscana

39.447.000

13.806.450

10.808.478

10.256.220

4.181.382

394.470

Umbria

9.900.000

3.465.000

2.712.600

2.574.000

1.049.400

99.000

Veneto

40.098.000

14.034.300

10.986.852

10.425.480

4.250.388

400.980

Totale

500.000.000

175.000.000

137.000.000

130.000.000

53.000.000

5.000.000

Tabella 2

Regioni

Riparto spazi
finanziari
2019

Profilo investimenti

2019

2020

2021

2022

2023

Abruzzo

15.959.000

1.117.130

6.224.010

5.904.830

2.393.850

319.180

Basilicata

8.000.000

560.000

3.120.000

2.960.000

1.200.000

160.000

Calabria

22.509.000

1.575.630

8.778.510

8.328.330

3.376.350

450.180

Campania

53.185.000

3.722.950

20.742.150

19.678.450

7.977.750

1.063.700

Emilia-Romagna

42.925.000

3.004.750

16.740.750

15.882.250

6.438.750

858.500

Lazio

59.055.000

4.133.850

23.031.450

21.850.350

8.858.250

1.181.100

Liguria

15.647.000

1.095.290

6.102.330

5.789.390

2.347.050

312.940

Lombardia

88.219.000

6.175.330

34.405.410

32.641.030

13.232.850

1.764.380

Marche

17.572.000

1.230.040

6.853.080

6.501.640

2.635.800

351.440

Molise

4.830.000

338.100

1.883.700

1.787.100

724.500

96.600

Piemonte

41.515.000

2.906.050

16.190.850

15.360.550

6.227.250

830.300

Puglia

41.139.000

2.879.730

16.044.210

15.221.430

6.170.850

822.780

Toscana

39.447.000

2.761.290

15.384.330

14.595.390

5.917.050

788.940

Umbria

9.900.000

693.000

3.861.000

3.663.000

1.485.000

198.000

Veneto

40.098.000

2.806.860

15.638.220

14.836.260

6.014.700

801.960

Totale

500.000.000

35.000.000

195.000.000

185.000.000

75.000.000

10.000.000

»;

b) i commi da 497 a 500 sono abrogati.

1-ter. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «per gli anni 2017/2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017/2020».

Articolo 13-bis.
(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.

Articolo 13-ter.
(Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179).

1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 14.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2018.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri.
Tria , Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

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* Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in neretto corsivo .

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