PDL 1113

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1113

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAGANI, PIZZETTI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d'epoca, circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, targhe dei veicoli impegnati in competizioni motoristiche, requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole, esercitazioni di guida, uso di dispositivi elettronici durante la guida e possesso dei documenti di circolazione

Presentata il 7 agosto 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stato più volte significativamente modificato dopo la sua approvazione, in particolare con l'introduzione della patente a punti e l'abolizione del bollo sulla patente e, allo scopo di contrastare il gravissimo numero di incidenti e di vittime, mediante un generale inasprimento delle sanzioni conseguenti alla violazione delle norme in esso previste.
Rilevante è l'innovazione introdotta con la legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha adattato la normativa nazionale all'evoluzione della realtà e alle indicazioni provenienti dall'Unione europea in materia di sicurezza stradale.
La presente proposta di legge si sviluppa in otto articoli. Alcune disposizioni sono già state esaminate dalla competente Commissione Trasporti durante la XVII legislatura e sono state approvate in modo pressoché unanime. Altre mirano a risolvere questioni che suscitano un grave allarme sociale, come l'esterovestizione dei veicoli, che vengono così sottratti agli obblighi cui sono soggetti tutti i conducenti italiani; l'uso improprio, durante la guida, di strumenti elettronici: smartphone, computer portatili, notebook e dispositivi analoghi. Si tratta di migliorare determinati profili amministrativi, sia per contrastare comportamenti elusivi e abusivi, sia per semplificare i compiti dei cittadini e, soprattutto, per incrementare la sicurezza stradale.
L'articolo 1 introduce una specifica disciplina per le macchine agricole d'epoca.
In particolare, è introdotto il comma 1-bis all'articolo 60 del codice della strada, che contiene la disciplina dei motoveicoli e degli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. La disposizione prevede che siano considerate appartenenti ai veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Si rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche di tali veicoli.
L'articolo 2 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione nel codice della strada dell'articolo 93-bis. In particolare, si prevede che per i soggetti residenti in Italia ovvero aventi sede dell'impresa in Italia da più di sessanta giorni sia vietato circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo il caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o aderente al SEE che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, nel rispetto del codice doganale comunitario (comma 1).
Il comma 2 dell'articolo 93-bis prevede che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere reimmatricolato in Italia (la reimmatricolazione, nel Paese di circolazione, di veicoli utilizzati da una persona fisica o giuridica di tale Paese, per un veicolo con targa di altro Paese, compresi veicoli intestati a società di leasing o di noleggio, è pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza comunitaria, in primis con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea «Cura Anlagen» causa C-451/99, e poi con svariate altre sentenze; per tutte si vedano le sentenze relative alle cause C-242/05 e C-552/15), l'intestatario del documento di circolazione estero deve chiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
Il comma 3 definisce l'apparato sanzionatorio per la violazione del comma 1, mentre il comma 4 prevede delle cautele nel caso di riammissione in Italia di veicolo esportato.
Il comma 5 rinvia al regolamento di esecuzione eventuali controlli identificativi dei veicoli e indicazioni di dettaglio.
L'articolo 3 inserisce nell'articolo 100 del codice della strada la facoltà, per i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono su strada e che sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del medesimo codice, di esporre, nei giorni e nei percorsi di gara, in luogo della targa normale, una targa sostitutiva, della quale la disposizione stessa definisce le caratteristiche e la collocazione.
L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 110 del codice della strada relativamente ai requisiti di immatricolazione delle macchine agricole. In particolare, attraverso una modifica del comma 2 del citato articolo 110, integra i soggetti che possono richiedere l'immatricolazione di macchine agricole, aggiungendo ai titolari di imprese agricole, ai titolari di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici, e ai commercianti di macchine agricole, colui che si dichiari proprietario del mezzo, a condizione che la macchina agricola abbia massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 tonnellate semoventi (ad eccezione delle macchine agricole operatrici ad un asse guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente) o trainate come rimorchi ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 3 dell'articolo 57 del medesimo codice, sopprimendo di conseguenza il vigente comma 4 del citato articolo 110.
Il comma 2 prevede che, a seguito di tali modifiche, il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda a modificare gli articoli 293 e 294 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 122 del codice della strada in materia di esercitazioni di guida. Con tale modifica si intende allineare le disposizioni relative alle esercitazioni pratiche di guida per il conseguimento delle patenti di tipologia AM, A1, A2 e A alla normativa europea. Viene infatti abrogato il comma 5 dell'articolo 122 del codice della strada, che limita ai soli luoghi poco frequentati le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore. Tale limitazione non è infatti prevista dalla direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
L'abrogazione del citato comma 5 dell'articolo 122 è quindi volta a consentire le esercitazioni per il conseguimento della patente di guida in tutte le condizioni di traffico.
La seconda modifica viene apportata sostituendo il comma 3 dell'articolo 122 del codice della strada con una formulazione che consente le esercitazioni per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A con i corrispondenti veicoli, anche senza una persona a bordo in funzione di istruttore.
L'articolo 6 modifica l'articolo 173 del codice della strada, rafforzando le norme di contrasto all'uso improprio di smartphone e altri dispositivi elettronici (computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero cuffie sonore), aumentando la decurtazione dei punti della patente prevista per tali violazioni. L'articolo interviene con tre modifiche:

a) il comma 2 viene modificato con l'inserimento esplicito di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi tra gli strumenti dei quali è vietato far uso durante la guida;

b) il comma 3-bis viene modificato prevedendo il raddoppio della sanzione amministrativa in caso di violazione dei divieti sopra indicati (si passa da una sanzione tra 161 e 647 euro a una sanzione tra 322 e 1.294 euro) e si introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi anche nel caso di prima infrazione. Nei casi di recidiva verificatasi nel corso di un biennio dalla prima sanzione si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che passa da due a sei mesi mentre nel regime attuale era da uno a tre mesi) e della sanzione amministrativa pecuniaria (da 644 a 2.588 euro);

c) si modifica la tabella relativa alla decurtazione dei punti della patente allegata all'articolo 126-bis, raddoppiando la decurtazione (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione del divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici suddetti. Rimane invece ferma la decurtazione di 5 punti prevista per la prima violazione.

L'articolo 7 modifica l'articolo 180 del codice della strada in materia di possesso dei documenti di circolazione. Viene modificato il comma 1, inserendo la lettera a-bis), che prevede l'obbligo del conducente di avere con sé la carta di circolazione, specificando la documentazione che il conducente deve detenere nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà, eccetera) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio. Si prevede infatti che, quando sono in corso di definizione i trasferimenti di cui all'articolo 94, comma 2, basta l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo 92, mentre, in loro assenza, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei mutamenti.
L'articolo 94, comma 2, del codice della strada prevede la procedura per il rilascio di una nuova carta di circolazione nel caso di passaggio di proprietà, costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto.
L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico)

1. All'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito «codice della strada», dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono altresì considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli di cui al comma 1-bis dell'articolo 60 del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 93-bis del codice della strada in materia di veicoli immatricolati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)

1. Dopo l'articolo 93 del codice della strada è inserito il seguente:

« Art . 93-bis. – 1. È vietato, a chi ha stabilito la residenza o la sede dell'impresa in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salva l'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero chiede al competente Ufficio della motorizzazione civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
3. Alla violazione delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Si applica altresì la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Qualora, entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
4. Il veicolo cancellato dalla circolazione per esportazione, ai fini della riammissione e reimmatricolazione in Italia deve essere sottoposto a collaudo, previa verifica della regolarità fiscale, riportando sulla carta di circolazione gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere stabilite disposizioni attuative nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 100 del codice della strada, in materia di targhe sostitutive per i veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche)

1. Al comma 10 dell'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli autoveicoli e i motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale targa sostitutiva deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocata garantendone la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada concernente i requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole)

1. All'articolo 110 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «nonché a nome di enti e consorzi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a nome di enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario»;

b) il comma 4 è abrogato.

2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 293 e 294 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per adeguarlo alle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 122 del codice della strada concernente le esercitazioni di guida)

1. All'articolo 122 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2»;

b) il comma 5 è soppresso;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 173 del codice della strada in materia di contrasto all'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore e alla tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis)

1. All'articolo 173 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».

2. Alla tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis del codice della strada, al capoverso «Art. 173», le parole: «commi 3 e 3-bis – 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3 – 5; comma 3-bis – 10».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 180 del codice della strada in materia di possesso dei documenti di circolazione)

1. All'articolo 180, comma 1, del codice della strada, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) quando sono in corso i trasferimenti di cui all'articolo 94, comma 2, l'estratto dei documenti o la ricevuta di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 92; in tali casi, in mancanza dell'estratto o della ricevuta, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti;».

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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