PDL 1074-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                      Articolo 1  
                    Articolo 1                       Articolo 2  
                      Articolo 3  
                    Articolo 2    
                      Articolo 4  
                    Articolo 3                       Articolo 5  
                      Articolo 6  
                    Articolo 4                       Articolo 7  
                    Articolo 5                       Articolo 8  
                      Articolo 9  
                    Articolo 6    
                      Articolo 10  
                      Articolo 11  
                      Articolo 12  
                    Articolo 7                       Articolo 13  
                      Articolo 14  
                    Articolo 8                       Articolo 15  
                    Articolo 9    
                    Articolo 10                       Articolo 16  
                    Articolo 11                       Articolo 17  
                      Articolo 18  
                    Articolo 12    
                    Articolo 13                       Articolo 19  
                      Articolo 20  
                    Articolo 14                       Articolo 21  
                    Articolo 15    
                    Articolo 16    
                    Articolo 17    
                    Articolo 18                       Articolo 22  
                      Articolo 23  
                      Articolo 24  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 19    
                    Articolo 20    
                    Articolo 21    
                    Articolo 22    
                    Articolo 23                       Articolo 25  
                    Articolo 24                       Articolo 26  
                      Articolo 27  
                      Articolo 28  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 25                       Articolo 29  
                    Articolo 26                       Articolo 30  
                    Articolo 27                       Articolo 31  
                    Articolo 28                       Articolo 32  
                    Articolo 29                       Articolo 33  
                    Articolo 30                       Articolo 34  
            Capo IV    
                    Articolo 31    
                    Articolo 32    
                    Articolo 33    
                    Articolo 34    
            Capo V               Capo IV  
                    Articolo 35                       Articolo 35  
                    Articolo 36                       Articolo 36  
                      Articolo 37  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1074-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RUOCCO, GUSMEROLI, D'UVA, MOLINARI, TRANO, CENTEMERO, APRILE, CAVANDOLI, CABRAS, COVOLO, CANCELLERI, FERRARI, CASO, GERARDI, CURRÒ, ALESSANDRO PAGANO, GIULIODORI, PATERNOSTER, GRIMALDI, TARANTINO, MANIERO, MARTINCIGLIO, MIGLIORINO, RADUZZI, RUGGIERO, ZANICHELLI, ZENNARO , SPADONI

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale

Presentata il 6 agosto 2018

(Relatrice: RUOCCO )

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), l'11 aprile 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1074 Ruocco, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che la proposta di legge è stata profondamente rivisitata nel corso dell'esame in sede referente;

condivisi gli obiettivi, perseguiti dall'intervento legislativo, di semplificare gli adempimenti tributari, di snellire l'azione dell'Amministrazione finanziaria, di introdurre ulteriori meccanismi di sostegno delle attività economiche e di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia, in primo luogo, riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» nonché, per talune previsioni, contenute in particolare nel capo III recante agevolazioni per il sostegno dell'economia locale, alla materia «tutela della concorrenza», entrambe rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, il quale, ampliando al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24, al comma 3 interviene sul dettato dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, modificando pertanto una fonte di rango secondario quale il regolamento governativo, con la conseguenza di determinare una diversa «resistenza» delle norme del richiamato decreto rispetto a eventuali modifiche che dovessero intervenire nel tempo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 3 nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma di rango secondario nei termini previsti, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 1074 Ruocco, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;

preso atto che, con riguardo alla materia delle locazioni, l'articolo 5 reca una norma di interpretazione autentica in materia di contratti di locazione a canone agevolato, volta a chiarire che il relativo rinnovo tacito a ciascuna scadenza opera per periodo biennale, superando così incertezze applicative sulla durata del rinnovo contrattuale, anche ai fini della corretta tassazione, mentre l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ha altresì semplificato la procedura di proroga dei contratti per i quali si è optato per l'applicazione della cedolare secca, sopprimendo l'obbligo di comunicazione e la relativa sanzione;

richiamata la previsione, recata all'articolo 24-bis, finalizzata a offrire un beneficio alle imprese che virtuosamente riducono la produzione e l'uso di imballaggi, favorendone anche la raccolta differenziata funzionale al riciclo;

evidenziato che l'articolo 31-bis introduce agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami o dal compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti;

segnalato che, con riguardo alla corretta formulazione del testo, la rubrica del citato articolo 31-bis reca anche un riferimento al «riuso» dei prodotti che non sembra trovare riscontro nel corpo dell'articolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 1074 Ruocco, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;

condivisa la finalità di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

apprezzata la disposizione, di cui all'articolo 24, che, modificando la disciplina delle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati, ne amplia l'ambito applicativo, estendendo tale regime anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e semplifica le condizioni richieste per l'accesso ai benefìci,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 1074 Ruocco, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;

evidenziato che l'articolo 6-quater, nella parte in cui estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), specifica che resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare;

rilevato, altresì, che l'articolo 7-bis modifica l'articolo 89 del Codice del Terzo settore al fine di inserire le associazioni con fini assistenziali nell'elenco degli enti per i quali non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1074, come risultante dall'esame in sede referente delle proposte emendative, recante norme per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;

rilevato come il provvedimento sia riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Capo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Capo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Art. 1.
(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».

Art. 1.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

Art. 2.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato con effetto dalla data, stabilita dal comma 916 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla quale trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 1, comma 909, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 205 del 2017.

1. Il comma 1 dell’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».

Art. 3.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».

Art. 2.
(Modifiche ai termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

Soppresso.

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018:

a) le parole: «l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta»;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 3.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

Art. 5.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

1. Identico:

«3-bis. Ai fini del controllo di cui al presente articolo gli uffici non possono chiedere ai contribuenti certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi».

«3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci».

2. Al comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».

Art. 6.
(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere, di cui al comma 6-bis»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

Art. 7.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono inserite le seguenti:

a) dopo la lettera h-bis) sono inserite le seguenti:

«h-bis.1) all'imposta sulle successioni e donazioni;

«h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

h-bis.2) all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale e alle tasse ipotecarie;

h-septies) alle tasse scolastiche».

h-bis.3) all'imposta di bollo, fatte salve le modalità di pagamento previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Soppressa

h-bis.4) ai tributi speciali previsti dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869;

Soppressa

h-bis.5) ai tributi locali, comprese le tariffe per i servizi;

Soppressa

h-bis.6) ad accessori, interessi e sanzioni relativi alle entrate indicate nel presente comma, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale»;

Soppressa

b) la lettera h-ter) è sostituita dalla seguente:

Soppressa

«h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni della lettera h-bis.5) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015»;

b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015».

4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

Art. 5.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

Art. 8.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Identico.

Art. 9.
(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Art. 6.
(Semplificazioni in materia di modelli dichiarativi)

Soppresso

1. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi, volte, in particolare, a sopprimere duplicazioni di dati e di informazioni già forniti per il periodo d'imposta interessato.

2. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicate le misure di semplificazione degli adempimenti tributari annualmente adottate.

3. Nel primo provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1:

a) sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi al fine di eliminare l'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione, non necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

b) sono disposte la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente nei cui riguardi è stata effettuata la ritenuta d'acconto.

Art . 10.
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili )

1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Art. 11.
(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

Art. 12.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».

Art. 7.
(Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche)

Art. 13.
(Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche)

1. Il soggetto che percepisce le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante, al momento del primo pagamento, un'unica dichiarazione, con validità per l'intero anno d'imposta, attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico.

Identico.

2. Qualora nel corso dell'anno d'imposta intervenga il superamento della franchigia, il soggetto che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1 deve comunicarlo tempestivamente all'associazione sportiva, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte l'importo eccedente, con un minimo di euro 200.

3. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione.

4. Alla contestazione e all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2 provvede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contravventore.

Art. 14.
(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)

1. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: “Per le associazioni politiche” fino a: “non si considerano commerciali ” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”».

Art. 8.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

Art. 15.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa»;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF)

Soppresso

1. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

Art. 10.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)

Art. 16.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

a) identico:

«3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i servizi telematici, la modulistica, i documenti di prassi amministrativa e, in generale, ogni altra comunicazione da essa emanata siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, prima dell'inizio del periodo d'imposta interessato e, comunque, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;

«3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I modelli, le istruzioni e ogni altra comunicazione devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

«3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli».

3-ter. In caso di irregolarità, malfunzionamento, disservizio o ritardo nella predisposizione di quanto previsto dal comma 3 ovvero quando si verifichino obiettive condizioni di incertezza sulle modalità operative cui il contribuente deve attenersi, il contribuente medesimo non è soggetto alle conseguenze sanzionatorie della violazione delle norme che dispongono l'adempimento, ferma restando la punibilità dei comportamenti contrari a buona fede».

Soppresso

Art. 11.
(Introduzione dell’obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)

Art. 17.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, fuori dei casi previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;

b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.
4. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non addotti né, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.
7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;

d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso di accertamento;

e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario».

2. Prima dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. (Invito obbligatorio) 1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento».

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Art. 18.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

Art. 12.
(Bilancio complessivo degli oneri amministrativi)

Soppresso.

1. Il comma 2-septies dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 13.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

Art. 19.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

1. Al comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico».

1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15- ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15 -quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

15 -quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

Art. 20.
(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e, in ogni caso, purché non siano locati».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

Art. 14.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

Art. 21.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».

Identico.

Art. 15.
(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni tributarie)

Soppresso.

1. Nei casi di omessa, errata o tardiva emissione delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni previste dagli articoli 6 e 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in misura ridotta alla metà del minimo edittale relativamente alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2019.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 6, commi da 9-bis a 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano qualora l'errata applicazione dell'inversione contabile non abbia comportato un errato o minore versamento dell'imposta di cui all'articolo 17, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di omessa dichiarazione con imposta a debito, non sono punibili le violazioni che».

Art. 16.
(Disposizioni in materia di scarto d'archivio nell'anagrafe tributaria)

Soppresso.

1. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria aggiornano i dati presenti nell'anagrafe tributaria eliminando dai propri archivi le informazioni obsolete, conservate in modo massivo o in modo disaggregato su singoli contribuenti.

2. L'obsolescenza delle informazioni si presume, salva comprovata diversa esigenza, quando siano decorsi dieci anni dalla data di inserimento o registrazione nella banca dati ovvero di acquisizione dell'informazione o del documento.

3. I contribuenti, fatta salva la temporanea ed eccezionale necessità di segretezza istruttoria relativamente a controlli fiscali in corso, possono chiedere l'accesso alle informazioni sulla propria posizione fiscale detenute dall'amministrazione fiscale e la rimozione di esse nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 17.
(Modifiche al regime della scissione dei pagamenti)

Soppresso.

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le cessioni e le prestazioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di operatori tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo per le cessioni o prestazioni effettuate sono eseguite senza pagamento dell'imposta, previa dichiarazione scritta di questi ultimi e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni assoggettate al predetto regime fatte dai medesimi nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i committenti possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio o dopo tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni fatte ai sensi del presente articolo nell'anno solare precedente. La volontà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma ha efficacia fino a revoca espressa, da comunicare con le stesse modalità dell'adesione. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione scritta al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, rimane efficace, al termine di ciascun triennio, per il successivo. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio successivo al termine del triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato operazioni soggette al regime previsto dal presente articolo nell'anno solare precedente possono avvalersi, per la durata di un triennio solare, della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni assoggettate al regime di cui al presente articolo, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10 per cento del volume d'affari determinato ai sensi dell'articolo 20. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare supera la predetta percentuale del volume d'affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

b) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta per via telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore prima dell'effettuazione dell'operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter si applicano per gli acquisti di beni e servizi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del presente articolo effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme di attuazione del presente comma e dei commi 2-bis e 2-ter».

Art. 18.
(Disposizioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi)

Art. 22.
(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

1. Per le operazioni effettuate dai soggetti che eseguono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, gli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 24, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soddisfatti nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di semplificazione e di attenuazione degli oneri di gestione, con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici.

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2.

Art. 23.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;

b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

Art. 24.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis . – (Ravvedimento parziale) 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata».

Capo II
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Capo II
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 19.
(Disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

Soppresso

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, 5, 6» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 49, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 50.000 euro; è esclusa la punibilità per l'emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario»;

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Nella determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si ha riguardo:

a) alla gravità della violazione, desunta dall'importo della provvista, dalla condotta dell'agente e dalle sue modalità;

b) all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua condotta;

c) alla personalità e alle condizioni economiche e sociali dell'agente.

7-ter. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità della sanzione irrogabile ai sensi del presente articolo e la violazione a cui la stessa si riferisce, tenuto conto delle modalità della condotta, della particolare tenuità del fatto e del comportamento non abituale dell'autore dello stesso, la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo».

Art. 20.
(Limiti di pignorabilità)

Soppresso

1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione possono essere pignorati dall'agente della riscossione in misura pari a un sesto del reddito complessivo dichiarato dal debitore nel periodo d'imposta precedente.

2-quinquies. Il limite di pignorabilità di cui al comma 2-quater si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito affidato all'agente della riscossione:

a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);

b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».

2. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo alle persone fisiche per l'attività svolta nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;

b) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il quinto pignorabile delle somme e dei crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione è computato avendo riferimento al reddito complessivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente»;

c) all'ottavo comma, dopo la parola: «quiescenza,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

«Il limite di pignorabilità di cui ai commi terzo e ottavo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:

a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);

b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».

3. All'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il limite di pignorabilità di cui al presente articolo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:

a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);

b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».

Art. 21.
(Imposta sul reddito professionale)

Soppresso

1. Dopo l'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 53-bis. – (Imposta sul reddito professionale). – 1. Il reddito di lavoro autonomo, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77.

2. Dal reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1 sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore del lavoratore autonomo, a carico dei compensi percepiti e al netto delle spese sostenute e deducibili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

3. Le somme prelevate ai sensi del comma 2, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 53 e 54, concorrendo integralmente a formare il reddito complessivo dell'artista o professionista.

4. In deroga all'articolo 8, comma 1, le perdite maturate nei periodi d'imposta nei quali sono applicate le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

5. I lavoratori autonomi che optano per il regime di contabilità ordinaria possono esercitare l'opzione per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.

6. L'applicazione del presente articolo alle associazioni senza personalità giuridica fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni esclude quella dell'articolo 5, limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

8. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 88, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 22.
(Misure di sostegno economico in favore delle famiglie)

Soppresso

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore:

a) a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è raddoppiato;

b) a 13.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.560 euro annui;

c) a 19.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.200 euro annui».

2. Il comma 128 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

«128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in 337 milioni di euro per l'anno 2019, 337 milioni di euro per l'anno 2020, 202 milioni di euro per l'anno 2021 e 67 milioni di euro per l'anno 2022».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 337 milioni di euro per l'anno 2019, a 337 milioni di euro per l'anno 2020, a 202 milioni di euro per l'anno 2021 e a 67 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)

Art. 25.
(Redditi fondiari percepiti)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse.

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 18,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,4 milioni di euro per l'anno 2025 e in 6,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

Art. 24.
(Regime tributario speciale per i lavoratori impatriati)

Art. 26.
(Incentivi per il rientro dei lavoratori )

1 All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) identico:

«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento di cui all'alinea e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

a) identica;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano»;

b) identica»;

b) il comma l-bis è abrogato.

b) il comma l-bis è sostituito dal seguente:

c) dopo il comma l-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti indicati al medesimo comma 1 o al comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°gennaio 2020»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare»;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia»;

f) dopo il comma 5-bis, introdotto dalla lettera e) del presente comma, è aggiunto il seguente:

« 5-ter. I cittadini italiani non iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)».

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 2020.

3. Il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

4. È istituito presso il Ministero dell'interno il Portale unico per i cittadini italiani e di Stati stranieri che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il loro domicilio nel territorio dello Stato italiano. Il Portale opera attraverso il sito internet www.capitaleumanoitalia.it.

5. Il Portale di cui al comma 4 è gestito in coordinamento con il Ministero dell'interno e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia con riferimento non esclusivo alle seguenti materie:

a) normativa vigente in tema di incentivi fiscali per i cittadini italiani e di Stati stranieri che decidono di trasferire la loro residenza o il loro domicilio nel territorio dello Stato italiano;

b) documentazione necessaria per il trasferimento in Italia;

c) offerte di lavoro pubblicate dai centri per l'impiego;

d) offerte di lavoro per persone altamente qualificate;

e) concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

6. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell'interno una commissione speciale con il compito di costituire un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.

7. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;

b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore trasferisce la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente o dal ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e i ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico, e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o i ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico, e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato»;

c) dopo il comma ter, introdotto dalla lettera b) del presente comma, è aggiunto il seguente:

«3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

8. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 7 si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 2020.

Art. 27.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

Art. 28.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

Capo III
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Capo III
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Art. 25.
(Ambito di applicazione)

Art. 29.
(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

1. Identico.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali («sex shop»), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Identico.

4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente capo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte.

4. Identico.

5. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

5. Identico.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 26.
(Agevolazioni)

Art. 30.
(Agevolazioni)

1. Le agevolazioni previste dal presente capo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui all'articolo 25 e per i tre anni successivi.

1. Le agevolazioni previste dal presente capo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui all'articolo 29 e per i tre anni successivi.

2. La misura del contributo di cui al comma 1 è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 28.

2. La misura del contributo di cui al comma 1 è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 32.

3. I comuni di cui all'articolo 25, comma 1, istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

3. I comuni di cui all'articolo 29, comma 1, istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.

4. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

4. Identico.

Art. 27.
(Soggetti beneficiari)

Art. 31.
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 26 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 dell'articolo 25, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 25, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 30 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 dell'articolo 25, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 25, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

2. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

2. Identico.

Art. 28.
(Procedure)

Art. 32.
(Procedure)

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

1. Identico.

2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3.

2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 30, comma 3.

3. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.

3. Identico.

Art. 29.
(Ulteriori condizioni)

Art. 33.
(Ulteriori condizioni)

1. I contributi di cui al presente capo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa.

Identico.

2. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 30.
(Copertura finanziaria)

Art. 34.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 13 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

Capo IV
RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AI BENI E SERVIZI ESSENZIALI PER I BAMBINI E LE PERSONE DISABILI O NON AUTOSUFFICIENTI

Soppresso

Art. 31.
(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni e servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) sono aggiunti i seguenti:

«1-quater) pannolini monouso, pannolini riutilizzabili, biberon, tettarelle per biberon, latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate, prodotti per l'igiene neonatale e per soggetti allergici e intolleranti, apparecchi e prodotti per sterilizzare i contenitori del cibo;

1-quinquies) ausili e attrezzature, indumenti e calzature, strumenti e accessori per autoveicoli, destinati ai bambini, compresi i sistemi di ritenuta e i dispositivi accessori per prevenirne l'abbandono negli autoveicoli, seggioloni, girelli, fasciatoi, box e prodotti simili;

1-sexies) beni per l'educazione e lo sviluppo cognitivo, fra cui i giochi, destinati a bambini non autosufficienti o disabili;

1-septies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

1-octies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

1-novies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio»;

b) alla parte III:

1) il numero 65) è sostituito dal seguente:

«65) estratti di malto, preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso»;

2) il numero 78) è sostituito dal seguente:

«78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati».

2. Con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, nel limite delle risorse di cui all'articolo 33, le eventuali ulteriori fattispecie di ausili e di attrezzature essenziali all'alimentazione, all'assistenza e alla cura dei bambini fino a 3 anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ed è operato il necessario coordinamento normativo tra le disposizioni di cui al presente articolo e le altre agevolazioni vigenti in materia.

Art. 32.
(Riduzione delle rette delle strutture accreditate per l'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 33, le strutture accreditate per l'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti applicano una riduzione delle rette praticate a carico degli utenti in misura pari al risparmio derivante in loro favore dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 31.

2. Nell'adempimento degli obblighi di prestazione dei livelli essenziali di assistenza di cui articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, le regioni regolano la messa a contratto degli erogatori dei trattamenti a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera e verificano che gli stessi erogatori assolvano all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'esecuzione di controlli attraverso i nuclei operativi di ciascuna regione.

Art. 33.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, allo scopo utilizzando in via prioritaria l'accantonamento relativo al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

2. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale per i beni e i servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalla razionalizzazione dei servizi di accoglienza, accertate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.
(Disposizioni finali)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.

Capo V
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE

Capo IV
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE

Art. 35.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

Art. 35.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.

Identico.

Art. 36.
(Misure per il contrasto delle indebite compensazioni)

Art. 36.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

«2-quater. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali, qualora un'eccedenza o un credito d'imposta esistenti sia utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero qualora siano utilizzati in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti, il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato».

«Art. 77. (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali) 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) mediante bonifico bancario;

c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustifichino particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».

Art. 37.
(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

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