PDL 1066-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  
                    Articolo 2                       Articolo 3  
                    Articolo 3                       Articolo 4  
                    Articolo 4                       Articolo 5  
                    Articolo 5                       Articolo 6  
                    Articolo 6                       Articolo 7  
                    Articolo 7                       Articolo 8  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1066-20-329-480-552-A

PROPOSTA DI LEGGE

1066

d'iniziativa dei deputati
CALABRIA, GELMINI, CARFAGNA, VITO, OCCHIUTO, APREA, BALDELLI, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BENIGNI, CARRARA, CATTANEO, D'ATTIS, D'ETTORE, FATUZZO, FIORINI, GIACOMETTO, MARROCCO, MILANATO, MINARDO, MUGNAI, MULÈ, MUSELLA, NEVI, NOVELLI, PEREGO DI CREMNAGO, POLVERINI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, RIPANI, ROSSELLO, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SANDRA SAVINO, SILLI, SIRACUSANO, SISTO, SORTE, SOZZANI, SPENA, MARIA TRIPODI, VERSACE

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

Presentata il 6 agosto 2018

E

PROPOSTE DI LEGGE

20

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

Presentata il 23 marzo 2018

329

d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, CIRIELLI, MELONI, RIZZETTO, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

Presentata il 23 marzo 2018

480

d'iniziativa dei deputati
CALABRIA, GELMINI, CARFAGNA, VITO, OCCHIUTO, APREA, BALDELLI, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BENIGNI, CARRARA, CATTANEO, D'ATTIS, D'ETTORE, FATUZZO, FIORINI, GIACOMETTO, MARROCCO, MINARDO, MUGNAI, MULÈ, NEVI, NOVELLI, PEREGO DI CREMNAGO, POLVERINI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, RIPANI, ROSSELLO, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SILLI, SISTO, SORTE, SOZZANI, SPENA, MARIA TRIPODI, VERSACE

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e delega al Governo in materia di formazione del personale

Presentata il 6 aprile 2018

552

d'iniziativa dei deputati
DALL'OSSO, ASCARI, PIERA AIELLO, BARBUTO, BUSINAROLO, CARBONARO, CATALDI, CHIAZZESE, COLLETTI, D'ARRANDO, DI SARNO, DORI, GIULIANO, LAPIA, LOREFICE, NAPPI, PALMISANO, PENNA, PERANTONI, PROVENZA, SAITTA, SALAFIA, SAPIA, SARLI, SCUTELLÀ

Disposizioni in materia di controllo e vigilanza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, nonché in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale scolastico e sanitario

Presentata il 20 aprile 2018

(Relatrici: DIENI, per la I Commissione;
MURELLI , per la XI Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 17 ottobre 2018, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1066. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 20, 329, 480 e 552, si vedano i relativi stampati.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge C. 1066, adottata come testo base dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) nella seduta del 4 ottobre 2018;

ricordato che la proposta di legge riproduce il testo approvato dalla Camera il 19 ottobre 2016 e trasmesso al Senato (atto Senato n. 2574) nella scorsa legislatura; su tale provvedimento il Comitato per la legislazione si era espresso nella seduta del 5 ottobre 2016;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, sulla base delle specifiche finalità di tutela indicate all'articolo 1, reca, all'articolo 2, disposizioni volte a conferire una delega al Governo in materia di valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili e, all'articolo 4, provvede a disciplinare le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle medesime strutture; a tali disposizioni si accompagnano la previsione della trasmissione da parte del Governo di una relazione annuale al Parlamento per la verifica dell'attuazione della disciplina proposta (articolo 5) e le norme finanziarie (articolo 6); l'articolo 3 prevede inoltre l'emanazione di linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 2 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta o sessanta giorni prima della scadenza della delega);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si segnala l'esigenza di aggiornare alcuni riferimenti normativi contenuti nel testo; in particolare, all'articolo 1, comma 1, si richiama la delega in materia di disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni conferita dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge n. 107 del 2015, delega poi attuata con il decreto legislativo n. 65 del 2017; è a tale decreto legislativo che appare quindi opportuno fare riferimento; all'articolo 4, comma 1, si richiama l'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che risulta abrogato e il cui contenuto appare ora ricollocato all'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo codice; all'articolo 4, comma 10, si richiamano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del medesimo codice, mentre potrebbe essere opportuno fare riferimento specifico alle sanzioni previste dall'articolo 166 del codice;

con riferimento specifico all'articolo 4, comma 1, potrebbe risultare opportuno, alla luce dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2016/679, prevedere, in relazione all'installazione negli asili nido, scuole dell'infanzia, e strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, l'adozione di provvedimenti generali da parte del Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dal citato regolamento dell'Unione europea e dal richiamato articolo 2-quinquiesdecies per i trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati per la riservatezza dei dati; andrebbe inoltre conseguentemente previsto un termine per l'adozione di tali provvedimenti; tali provvedimenti generali potrebbero poi sostituire il più generico provvedimento del Garante previsto dal successivo comma 8;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;

evitare, all'articolo 2, comma 2, il ricorso alla «tecnica dello scorrimento», individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio sessanta giorni prima della scadenza del termine della delega);

sostituire, all'articolo 4, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 17» con le parole: «ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies»;

prevedere, all'articolo 4, comma 1, l'adozione di provvedimenti generali da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 e dal citato articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, stabilendo nel contempo un termine per l'adozione di tali provvedimenti e sopprimendo contestualmente il successivo comma 8;

sostituire, all'articolo 4, comma 10, le parole: «al titolo III della parte III» con le seguenti: «all'articolo 166».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1066 e abbinate, in materia di prevenzione e contrasto di condotte di maltrattamento o di abuso su minori, anziani e persone con disabilità, nel testo base adottato dalle Commissioni I e XI, come risultante dalle proposte emendative approvate,

rilevato che:

- la ratio del provvedimento è da ravvisare nella necessità di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili, come i bambini ospitati negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché i disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;

- l'articolo 4 della proposta di legge stabilisce, al comma 2, che l'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nel quale si prevede che, in caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

- con riguardo all'acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, la norma, pertanto, fa rinvio al codice di procedura penale nella parte in cui regola l'attività di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero;

rilevato altresì che:

la videoregistrazione contenente la rappresentazione di un fatto va ritenuta «prova documentale» ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale;

per consolidata giurisprudenza, le riprese effettuate al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, avendo natura documentale, sono sempre acquisibili da parte dell'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui vi sia una notizia di reato;

essendo i documenti contemplati tra i «mezzi di prova» di cui al libro III, titolo II, del codice di procedura penale, il rinvio contenuto nella disposizione in esame potrebbe, pertanto, risultare fuorviante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

«2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale»;

conseguentemente, sopprimere il comma 3 del medesimo articolo.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1066 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, quale risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

rilevato che:

al fine di prevenire e contrastare possibili condotte di maltrattamento o abuso all'interno della scuola dell'infanzia e di dare la possibilità ai docenti di vigilare e svolgere al meglio le proprie funzioni di educatori, appare utile prevedere una riduzione del numero massimo di alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia;

la normativa vigente prevede la possibilità di attivare nella scuola dell'infanzia sezioni costituite da non meno di quindici e non più di ventisei alunni, elevabili a ventinove, laddove sarebbe opportuno che il limite massimo fosse fissato a non di più di venti alunni;

appare altresì essenziale, al fine di prevenire condotte di maltrattamento, monitorare assiduamente il benessere psico-fisico dei docenti e attivare misure di sostegno a favore di quanti manifestino sintomi di stress da lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) comprendere nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 2 anche la riduzione a venti del numero massimo di alunni ammessi nelle singole sezioni delle scuole dell'infanzia;

b) prevedere che, nei riguardi del personale dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole dell'infanzia, siano attivate misure finalizzate all'individuazione precoce di casi di stress da lavoro e, nel caso, il personale sia accompagnato al recupero delle indispensabili condizioni di benessere anche attraverso specifiche misure di assistenza e consulenza;

c) esplicitare che i percorsi di formazione continua del personale dei servizi educativi dell'infanzia (articolo 2, comma 1, lettera c)) devono avere ad oggetto anche la gestione degli aspetti emotivi e relazionali dell'attività di educatore;

d) specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera f), che le équipe psico-pedagogiche territoriali hanno il compito di sostenere i docenti e gli educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative difficili;

e) prevedere, all'articolo 6, comma 2, che le risorse finanziarie ivi stanziate devono essere impiegate prioritariamente per la formazione continua di carattere emotivo-relazionale, professionale e attitudinale del personale;

f) destinare parte della copertura finanziaria della legge al rinnovo degli arredi interni dei locali dei servizi educativi dell'infanzia, per migliorare le condizioni ambientali dell'apprendimento e il benessere dei bambini;

g) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, esplicitare che l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve tener conto della specifica necessità e proporzionalità operando un bilanciamento tra i valori fondamentali;

h) coordinare il testo con la legge di bilancio n. 205 del 2017 e con il decreto legislativo n. 65 del 2017, sia in merito alla terminologia («servizi educativi per l'infanzia» in luogo di «nidi» ed «educatori» in luogo di «docenti»), sia con riferimento ai requisiti di accesso alla professione;

i) all'articolo 1-bis, comma 1, includere il Ministro dell'istruzione, università e ricerca tra i ministri di cui è richiesta l'intesa.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1066 Calabria e abbinate, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;

evidenziato che:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), si fa riferimento, oltre che agli operatori socio-sanitari e agli infermieri, anche agli «altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale, semiresidenziale o diurno», senza fornire indicazioni chiare in merito a quali siano gli «altri soggetti» destinatari della disposizione in esame;

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera c), ove si prevedono percorsi di formazione professionale continua, rivolti anche al personale sanitario indicato alla precedente lettera a), appare necessario un coordinamento con la disciplina vigente concernente l'educazione continua in medicina (ECM) del personale sanitario, nell'ambito della quale possono essere individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;

tra le strutture residenziali oggetto dell'intervento vi sono anche gli hospice, strutture che si differenziano molto dalle case di riposo e dalle residenze sanitarie assistenziali, per le quali esiste uno specifico inquadramento normativo, anche, tra l'altro, per il modo in cui viene selezionato il personale che vi lavora, della cui peculiarità si dovrebbe pertanto tenere conto nell'applicazione del provvedimento;

all'articolo 6, recante le norme finanziarie, si prevede che, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dal provvedimento in esame, a partire dalla formazione del personale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui, precisando che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), di precisare quali siano gli «altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali», al fine di evitare difficoltà interpretative nell'applicazione della norma;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), di introdurre disposizioni di coordinamento con la disciplina vigente concernente l'educazione continua in medicina (ECM) del personale sanitario;

c) all'articolo 6, di incrementare le risorse destinate alla formazione del personale.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 1066 Calabria e abbinate recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;

esaminato in particolare l'articolo 4, che prevede, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, diversi da webcam;

considerata l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e della prevenzione e quelle della riservatezza e della libertà personale, tenendo conto dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza alla base della normativa europea in materia di protezione dei dati personali;

tenuto conto che il citato articolo 4, al comma 1, reca una disposizione di coordinamento con la vigente normativa interna ed europea, attribuendo al Garante per la protezione dei dati personali il compito di adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i provvedimenti e definire gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali, che appunto attribuisce al Garante il potere di adottare provvedimenti generali per i trattamenti dati, svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati per la riservatezza dei dati;

rilevato che il citato articolo 4, comma 9, in caso di violazione delle norme di cui al medesimo articolo o ai richiamati provvedimenti generali adottati dal Garante, prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al combinato disposto dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali e dell'articolo 83 del citato regolamento europeo n. 2016/679;

rilevato che l'articolo 6, comma 1, dispone che all'attuazione delle norme della proposta di legge si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo che reca un finanziamento triennale di 5 milioni di euro annui per la sperimentazione delle misure recate dalla proposta di legge a partire dalla formazione del personale;

valutata l'opportunità di favorire l'accesso a fondi di finanziamento europei per sostenere l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui all'articolo 1;

considerato che l'articolo 88 del citato regolamento europeo n. 2016/679, che prevede norme in materia di trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro, prevede che eventuali norme nazionali comprendano «misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro» e pone a carico dello Stato membro l'obbligo di comunicare alla Commissione europea le modifiche normative rilevanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una disposizione recante un espresso richiamo all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte a prevedere l'accesso delle strutture di cui all'articolo 1 ai fondi strutturali europei per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 4;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che i server di cui all'articolo 4, comma 1, non possono in alcun caso essere connessi alla rete internet, al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

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Testo
della proposta di legge
n. 1066

Testo
delle Commissioni

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

Art. 1.
(Finalità).

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

1. La presente legge, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2
(Piano straordinario di ispezioni).

1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2018-2020 il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le aziende sanitarie locali, attua, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.

2. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente, nonché del numero dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero della salute una relazione, riferita all'anno precedente, nella quale sono esposti i dati aggregati sui controlli effettuati presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole e le strutture di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie locali relativamente ai provvedimenti adottati.

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale;

a) prevedere che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in aggiunta all’idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere attitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento della loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere che tra il personale di cui alla lettera a) possa essere indicato un soggetto preposto alla prevenzione nonché al controllo di eventuali condotte di maltrattamento o di abuso, anche reiterate, di cui all'articolo 1, in particolare nei confronti delle persone impossibilitate a mostrare il proprio stato d'animo verbalmente o attraverso la mimica facciale;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;

d) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), svolti eventualmente con modalità telematica, anche in collaborazione con le università, e finalizzati, in particolare, all'apprendimento delle pratiche e delle tecniche della relazione empatica, che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali, nonché procedendo, ove necessario, al coordinamento con la disciplina vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM) del personale sanitario;

d) prevedere incontri periodici e regolari di équipe di operatori, allo scopo di verificare precocemente l'insorgenza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno della medesima équipe, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;

e) identica;

e) prevedere colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) identica;

f) prevedere adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali.

g) prevedere adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali, anche al fine di sostenere i docenti e gli educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative difficili;

h) prevedere misure di rilevamento precoce dei casi di stress lavoro-correlato per il personale addetto ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché misure per il recupero delle condizioni di benessere, anche attraverso attività di assistenza e consulenza specifiche per tale personale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

3. Identico.

Art. 3.
(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).

Art. 4.
(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).

1. Anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emana linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

Identico.

Art. 4.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

Art. 5.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono criptate e conservate per sei mesi, decorrenti dalla data della registrazione, all'interno di un server dedicato, appositamente installato nella struttura, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di cui al primo periodo del presente comma, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante è altresì competente, ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.

2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale.

3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

Soppresso

4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

3. Identico.

5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

4. Identico.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia.

7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

6. Identico.

8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

Soppresso

9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.

7. Identico.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o dei provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 5.
(Relazione alle Camere).

Art. 6.
(Relazione alle Camere).

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

1. Identico.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede, con cadenza biennale, alla verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

Art. 6.
(Norme finanziarie).

Art. 7.
(Norme finanziarie).

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla presente legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 3, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla presente legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità per lo svolgimento della sperimentazione e i criteri per la ripartizione del fondo di cui al primo periodo, da destinare prioritariamente a iniziative di formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2 alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2 alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al medesimo comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Identico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Identico.

Art. 7.
(Clausola di salvaguardia).

Art. 8.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Identico.

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