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PDL 5711

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5711



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBATO

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni concernenti l'intermediazione e la gestione dei servizi relativi al diritto d'autore

Presentata il 22 dicembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Da decenni la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) promette di riformarsi da sé ma, di fatto, ciò non accade. Per questo è necessario imporre alcune regole di base in via legislativa per attuare una riforma della SIAE anche attraverso l'apertura del meccanismo di rappresentanza ad altre società, allo scopo di garantire maggiore giustizia, maggiore partecipazione e corretta retribuzione dei diritti d'autore.
      La ripartizione degli introiti della SIAE deve, d'altra parte, essere trasparente e regolamentata meglio, visto che la società stessa si è dimostrata incapace di riformarsi tanto che non è stato approvato neanche il nuovo statuto. È necessario anzitutto favorire il rilevamento e il riconoscimento automatizzato delle opere d'autore per massimizzare la corretta retribuzione dei relativi diritti. Nella presente proposta di legge, all'articolo 3, si prevede che l'autore riceva una documentazione esatta che riporti in quali occasioni sono state utilizzate le sue opere e quanta retribuzione ne consegue. In alternativa, è consentito a utenti continui di opere, come ad esempio le discoteche, di utilizzare contratti a contributo forfetario, trasparenti e standardizzati. In questo modo non ci sarà più la possibilità di applicare arbitrio alla base del contatto interpersonale tra utenza e i rappresentanti esecutivi della SIAE.
      Grazie alle tecnologie odierne non è più necessario il monopolio della SIAE, sarà, infatti, possibile creare nuove società di rappresentanza che avranno l'onere di
 

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dimostrare la rappresentanza di ogni opera eseguita nei confronti dell'utente e nello scambio collaborativo tra società di rappresentanza.
      L'articolo 1 prevede l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Le funzioni relative alla gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, relativi al diritto d'autore, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati, sono esercitate da società di rappresentanza private autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Le società di rappresentanza, disciplinate dalle norme di diritto privato, operano in regime di concorrenza, promuovendo studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. Tutte le controversie concernenti le attività relative al diritto d'autore, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria.
      Per realizzare ciò le società di rappresentanza di autori ed editori devono rendere pubblicamente accessibile via internet una banca dati di tutte le opere rappresentate in modo che si possa controllare l'incidenza caso per caso opera per opera, in via automatizzata o manuale (articolo 3). In futuro gli autori saranno quindi liberi di scegliere per ogni singola opera, da quale società di rappresentanza essere rappresentati, se scegliere di utilizzare l'opera in altro modo, ad esempio offrendola in libera promozione o vendendola ad un singolo acquirente.
      Si prevede, poi, la sostituzione dell'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, volta a prevedere che l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate è riservata alle società di rappresentanza degli autori ed editori.
      Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. L'attività delle società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei Paesi stranieri nei quali esse hanno una rappresentanza organizzata. La riserva di rappresentanza non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla legge n. 633 del 1941. Nella ripartizione dei proventi una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in Paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, e i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alle società di rappresentanza il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa. I proventi sono riscossi dalle società di rappresentanza, detratte le spese di riscossione, e sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati all'ente di previdenza cui l'avente diritto è iscritto, o, se inesistente, ad altro ente di previdenza per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
      Ulteriori modifiche sono previste alla legge n. 633 del 1941 allo scopo di adeguare la normativa vigente alla nuova disciplina (articolo 4).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni concernenti la gestione concorrenziale del diritto d'autore).

      1. L'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, è abrogato.
      2. Le funzioni relative alla gestione di servizi di accertamento e di riscossione di imposte, contributi e diritti relativi al diritto d'autore, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati, sono esercitate da società di rappresentanza private autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Le società di rappresentanza di cui al comma 2, disciplinate dalle norme di diritto privato, operano in regime di concorrenza, promuovendo studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
      4. Tutte le controversie concernenti le attività relative al diritto d'autore, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. Il secondo comma dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione

 

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o degradate, per uso didattico o scientifico, anche al fine di incentivare l'opera e l'attività dei giovani autori».

Art. 3.
(Tutela e rendicontazione dei diritti derivanti dalle opere d'autore).

      1. Ai fini di una equilibrata gestione delle prerogative autoriali, l'autore riceve ogni semestre un rendiconto relativo alle sue opere utilizzate, con relativa retribuzione da parte della società di rappresentanza, che è pubblicato sul sito internet della stessa società, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. I fruitori permanenti delle opere di cui al primo periodo, quali televisioni, radio, discoteche, possono versare un contributo forfetario, definito sulla base di regole certe, trasparenti e standardizzate, in accordo con gli autori, depositate presso la società di rappresentanza.

Art. 4.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore).

      1. L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 180. – 1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata alle società di rappresentanza degli autori ed editori.
      2. Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e

 

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autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. L'attività delle società di cui al comma 1 si esercita, altresì, secondo le norme stabilite dal regolamento in quei Paesi stranieri nei quali esse hanno una rappresentanza organizzata. La riserva di cui al comma 1 non pregiudica la facoltà all'autore, dei suoi successori o degli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla presente legge. Nella ripartizione dei proventi di cui al numero 3) una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento. Quando i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in Paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, e i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità, è conferito alle società di rappresentanza di cui al comma 1 il potere di esercitare i medesimi diritti per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.
      3. I proventi di cui al comma 2 riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso tale termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati all'ente di previdenza della società cui l'avente diritto è iscritto, o, se inesistente, ad altro ente di previdenza per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti».

      2. Agli articoli 15-bis, 58, 68, 116, 152, 153, 154, 181, 181-ter, 182-bis 191 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «Società italiana degli autori e editori», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le società di rappresentanza».

 

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      3. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il registro pubblico generale delle opere protette e i registri speciali sono liberamente e gratuitamente consultabili in via telematica, utilizzando metodi manuali o automatizzati di ricerca. Le società di rappresentanza devono, in via telematica protetta, aggiornare i registri con le liste delle opere protette di propria rappresentanza. Le società di rappresentanza provvedono a realizzare un elenco pubblico delle opere protette scaricabile, aggiornabile e replicabile su qualsiasi elaboratore elettronico, in modo tale da permettere alle società e a chiunque interessato di individuare le opere e i rispettivi incarichi di rappresentanza, sia attraverso la rete internet sia consultando la copia dell'elenco sul proprio elaboratore. Ad ogni opera documentata nel registro pubblico deve essere assegnato un codice universale d'identificazione. La tenuta dei registri è disciplinata dal regolamento».

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