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PDL 5355

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5355



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUGGERI, POLI

Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, in materia di classificazione delle armi per uso sportivo e di unificazione delle licenze relative al trasporto di esse e al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo

Presentata il 12 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Con l'entrata in vigore della legge 11 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), si è determinata una vacatio legis che penalizza fortemente i cittadini e l'industria armiera italiana.
      Infatti, è stato soppresso il Catalogo nazionale delle armi (articolo 14 rubricato «Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini»), che, al comma 7, recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110», determinando un vuoto legislativo sull'individuazione delle armi sportive che l'articolo 10, sesto comma, del decreto-legge n. 110 del 1975, richiama stabilendo che non occorre licenza di collezione per detenere armi «nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo».
      La legge di stabilità 2012 ha di fatto privato i cittadini della possibilità di detenere e, quindi, utilizzare per gli sport riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nuovi modelli di armi sportive, strumenti sempre più adeguati alle discipline sportive praticate, e l'industria armiera nazionale di produrre prototipi che dopo lunghe sperimentazioni e collaudi da parte degli atleti sono immessi nel mercato nazionale producendo ricchezza e tecnologie di qualità per il nostro Paese.
      La normativa che regolamenta la materia delle armi per uso sportivo è contenuta
 

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nella legge 25 marzo 1986, n. 85, «Norme in materia di armi per uso sportivo» che all'articolo 2 ne stabilisce le caratteristiche, sentite le federazioni sportive affiliate al CONI intendendo per armi sportive quelle «sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive» (comma 2).
      Il terzo comma dell'originario articolo 2 stabiliva poi che «Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo». Cosa ormai impossibile da attuare a causa della soppressione del Catalogo nazionale.
      Va rilevato che la nozione di arma sportiva è estranea alla normativa europea e internazionale e che si tratta di una categoria fittizia creata dal legislatore del 1986 solo per agevolare chi pratica il tiro sportivo, comunque facilmente descrivibile sulla base di caratteristiche esteriori dell'arma.
      Rilevato ciò, nell'intento di salvaguardare il diritto dei cittadini e dei produttori e di mantenere i criteri tecnici elaborati dalla Commissione consultiva per le armi (lunghezza di canna, mire regolabili, sensibilità dello scatto), la presente proposta di legge sostituisce gli articoli 2 e 3 della citata legge n. 85 del 1986, in modo da sopperire al vuoto legislativo prodottosi dal 1o gennaio 2012, senza aggravio di spese per la pubblica amministrazione e ulteriori oneri per i produttori e per gli importatori di armi per uso sportivo.
      Di seguito sono elencate le armi interessate dalle singole disposizioni che si propongono:

          1) le armi lunghe non usabili per la caccia in Italia, ma usabili all'estero, sono quelle a percussione anulare e quelle ad aria compressa; quindi armi tipicamente destinate al tiro sportivo, tanto che un tempo, prima della legge n. 110 del 1975, rientravano fra le armi da bersaglio da sala. Sono armi al livello più basso di pericolosità. Con la nuova normativa vengono però escluse le armi lunghe con calcio ripieghevole, le quali non hanno alcun impiego venatorio o sportivo;

          2) tutte le armi corte a percussione anulare che hanno una canna superiore a 110 millimetri, usate per il tiro sportivo;

          3) tutte le armi corte ad aria o gas compressi, usate per il tiro a volo sportivo e quasi tutte liberalizzate con la legge 21 dicembre 1999, n. 526;

          4) le armi corte a percussione centrale che presentano le caratteristiche tecniche già individuate in relazione alle armi sportive catalogate in passato; si fa una piccola eccezione per i revolver del Far West, usati nel Western Shooting che sono ad azione singola, con canna molto lunga e che si considerano sportivi anche se privi di mire regolabili.

      Al comma 2 del novellato articolo 2 della legge n. 85 del 1986 si provvede a correggere un'improprietà di classificazione contenuta nella legge n. 110 del 1975 che non considera che le armi lanciarazzi (usate per operazioni di soccorso, di protezione civile e sui natanti) e le carabine lancia-siringhe per usi veterinari non possono essere considerate più pericolose delle armi da caccia e da difesa o sportive, non sono armi da collezione non ha senso inserirle in una collezione.
      È prevista, la possibilità di sostituire, eventualmente, le mire regolabili con analoghi congegni di puntamento e collimatori ottici mantenendo caratteristiche simili di accoppiamento e di incastro.
      È prevista, inoltre, la possibilità che, su richiesta del CONI, si possano far riconoscere come sportivi nuovi modelli di arma non rientranti nei criteri generali stabiliti.
      È eliminata la necessità di un marchio, perché se le armi sono detenute in casa, la loro natura è indicata nella denunzia e se sono trasportate fuori del luogo di detenzione il tipo di arma non ha grande importanza, poiché non vi è differenza di regolamentazione.

 

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      Viene confermata l'interpretazione autentica già espressa dal Parlamento in sede di approvazione della legge n. 85 del 1986, secondo cui le armi corte sportive possono essere usate anche per difesa personale da chi è munito di licenza di porto di armi corte.
      Si prevede che chi detiene armi corte sportive può ricaricare e detenere fino a 600 cartucce destinate ad esse a condizione che abbiano l'ogiva in piombo non blindata, una peculiarità propria del tiratore sportivo.
      Viene poi precisato che, come già si deduce da norme vigenti, la licenza di caccia per la quale non è stata pagata la tassa di concessione governativa in sede di rinnovo annuale rimane equipollente alla nuova licenza di trasporto di armi sportive per il loro porto in campi o in poligoni di tiro.
      In considerazione del fatto che ormai la licenza di tiro a volo è utilizzata sia per il tiro con arma rigata che per l'esercizio di attività di tiro a volo, è ragionevole e utile unificare la licenza prevista dall'articolo 3 della legge n. 85 del 1986 con quella prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, per il tiro a volo, con notevole semplificazione burocratica. Si prevede, infine, che sulla cedola di autorizzazione allegata al libretti sia riportata la dicitura «licenza di porto di fucile e di armi sportivi».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
      «Art. 2. – 1. Al fine esclusivo di determinare quali armi sono detenibili, ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, senza licenza di collezione, tenuto conto della loro prevalente destinazione ad usi sportivi, sono considerate sportive:

          a) le armi lunghe a canna rigata il cui uso non è consentito per l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con esclusione di quelle con calcio ripieghevole;

          b) le armi corte di calibro a percussione anulare con canna di lunghezza superiore a millimetri 110, nonché le armi corte ad aria o gas compressi;

          c) le pistole semiautomatiche e i revolver di calibro a percussione centrale che presentano le seguenti caratteristiche:

              1) canna di lunghezza non inferiore a millimetri 100;

              2) dotazione di mire regolabili o di analoghi congegni di puntamento e di collimatori ottici. I revolver a retrocarica e ad azione singola, e loro repliche, anche privi di mire regolabili;

              3) peso minimo dello scatto non superiore a grammi 1.750 in singola azione, salvo variazioni previste di relativi regolamenti delle federazioni sportive affiliate al CONI.

      2. Non rientrano fra le armi detenibili senza licenza di collezione nel numero massimo di tre, ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, e sono

 

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equiparati alle armi da caccia, le armi lanciarazzi e le armi da fuoco lancia siringhe, nonché i fucili a canna liscia di calibro superiore a 12 e i fucili combinati.
      3. La qualità di arma sportiva è attestata dal produttore, dall'importatore, dall'assemblatore o da un altro fabbricante nazionale mediante punzone depositato presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia, ed è trascritta nel registro di pubblica sicurezza, nel registro del venditore, nella dichiarazione di vendita e nella denuncia dell'arma. Gli stessi soggetti possono richiedere al CONI di riconoscere la qualità di arma sportiva a modelli di arma diversi da quelli individuati in base al comma 1 il cui impiego è richiesto da una particolare disciplina sportiva.
      4. Le armi classificate come armi sportive fino alla data del 31 dicembre 2011 sono considerate sportive anche se non rientrano tra quelle elencate al comma 1. Il Ministro dell'interno provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a emanare una circolare contenente l'elenco di tali armi indicandone l'ex numero di catalogo, la marca e il modello. Le armi comprese in tale elenco possono essere ulteriormente prodotte e importate anche dopo il 1o gennaio 2012, se non variate, con apposizione dell'ex numero di catalogo a cura dell'importatore o del produttore.
      5. L'eliminazione delle mire regolabili o degli altri congegni di puntamento, l'impiego di una canna di minore lunghezza e l'aumento del peso di scatto o del peso stabilito dai relativi regolamenti delle federazioni sportive di cui al comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, pur non integrando un'alterazione di arma ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, comportano la perdita della qualità di arma sportiva ai fini del numero di armi detenibili senza licenza di collezione e del loro porto.
      6. I detentori di armi corte sportive possono detenere senza licenza di deposito e in aggiunta ai prodotti indicati dall'articolo 97 del regolamento di cui al regio
 

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decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, fino a 600 cartucce nei calibri impiegabili in tali armi e con ogiva in piombo non blindata, e fino a 200 cartucce per armi corte non sportive. Le cartucce di calibro 22 si considerano munizioni per arma lunga.
      7. Le armi corte sportive possono essere portate per difesa personale da parte di chi è munito di licenza di porto di armi corte.
      Art. 3. – 1. Per l'esercizio degli sport del tiro a volo, del tiro a segno e di ogni altro sport esercitato con armi comuni da sparo il questore ha facoltà di rilasciare licenza per il porto di armi a canna lunga e di armi sportive all'interno di campi o di poligoni di tiro di ogni genere a chi è in possesso dei requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza per il rilascio di tale licenza.
      2. I requisiti psico-fisici ai fini della licenza di cui al comma 1 sono quelli richiesti per l'esercizio dello sport del tiro a volo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione dell'idoneità al maneggio delle armi. La licenza ha la durata di sei anni e non comporta il pagamento della tassa di concessione governativa.
      3. La licenza autorizza il trasporto di armi di ogni genere, nel numero massimo di sei pezzi, su tutto il territorio dello Stato e il loro impiego in campi o poligoni di tiro, pubblici e privati e in ogni luogo in cui ne sia consentito l'uso.
      4. La licenza è titolo valido per l'acquisto di armi nonché di munizioni e di materie esplodenti, nei quantitativi consentiti dalla legge. La licenza di porto di fucili per uso di caccia dopo il primo rilascio e nella vigenza della stessa, qualora non siano corrisposte le tasse annuali di concessione governativa, rimane titolo equiparato alla licenza di porto di fucili a canna liscia e di armi sportive.
      5. Le licenze e i rinnovi del porto di fucili di cui al presente articolo riportano sulla cedola di autorizzazione allegata al libretto la dicitura “licenza di porto di fucili e di armi sportivi”.
      6. La legge 18 giugno 1969, n. 323, è abrogata».
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