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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4001 |
10.013 le persone in lista di attesa di trapianto;
1.208.449 i cittadini che hanno espresso il loro consenso alla donazione di organi e di tessuti; di questi, 1.000.510 mediante le aziende sanitarie locali (ASL) e 1.107.939 mediante l'Associazione italiana donatori di organi (AIDO).
Già dai primi anni sessanta gli interventi di trapianto sono stati effettuati con sempre maggiore frequenza e con risultati sempre più apprezzabili fino a giungere al primo trapianto di cuore effettuato nel 1967; i risultati successivamente ottenuti nel campo dei trapianti di organi e di tessuti hanno dato entusiasmo, speranze e prospettive di vita alle persone affette da patologie, anche grazie ai successi che si sono realizzati nel contrastare il cosiddetto «rigetto» per effetto degli studi, perfezionati in tutti questi anni, sulle terapie per rendere il soggetto ricevente più «tollerante» verso il trapianto. Così, sempre più spesso, grazie alla cultura che viene affermandosi, i cittadini italiani si rendono disponibili a proporsi quali donatori di organi e di tessuti.
La proposta di legge de qua mira a innovare la disciplina in oggetto, offrendo un'opportunità ulteriore a quanti vogliano divenire donatori, ponendoli dinanzi a un'opzione di scelta da effettuare all'atto del rilascio della carta d'identità, come sancito dal comma 1 dell'articolo 3-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'unico articolo della proposta di legge. Tale scelta, come previsto dal comma 3, sarà reversibile e quindi modificabile in ogni momento, indipendentemente dalle tempistiche (dieci anni) dettate dal medesimo testo unico, in ordine ai necessari rinnovi del documento.
Al comma 2 è disciplinata la possibilità, in caso di assenso alla donazione da parte del titolare della carta d'identità, di esprimere il proprio consenso circa l'apposizione della dicitura «donatore di organi e di tessuti» sul documento d'identità rilasciato.
In ultimo, al comma 4, si prevede l'obbligo in capo agli uffici anagrafici del comune di trasmettere alle ASL e ai centri regionali di riferimento per i trapianti la volontà del titolare della carta d'identità in ordine alla donazione di organi e di tessuti entro trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa o della modifica di volontà.
1. Dopo l'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. All'atto del rilascio della carta d'identità alle persone maggiorenni, il titolare dichiara la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo nel caso in cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
2. In caso di assenso alla donazione, il titolare della carta d'identità può esprimere il proprio consenso circa l'apposizione della dicitura “donatore di organi e di tessuti” sul documento di identità rilasciato.
3. Il titolare della carta d'identità ha diritto di modificare, in ogni momento e indipendentemente dalle ulteriori convalide del documento, la volontà di cui al comma 1, presso gli uffici anagrafici del comune e, ove ne faccia richiesta, può chiedere l'apposizione ovvero la cancellazione della dicitura di cui al comma 2 sul proprio documento d'identità.
4. Entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di cui al comma 1 ovvero della modificazione di cui al comma 3, gli uffici anagrafici del comune provvedono a trasmettere alle aziende sanitarie locali e ai centri regionali di riferimento per i trapianti, la volontà del titolare della carta d'identità in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo nel caso in cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».
2. Il terzo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivamente modificazioni, è abrogato.
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