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PDL 3971

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3971



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PICCHI

Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale all'estero

Presentata il 16 dicembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'Italia è un Paese unico al mondo per la continuità e per la qualità del fenomeno migratorio che oggi consiste in oltre 4 milioni di cittadini italiani residenti all'estero, pari a oltre il 6 per cento della popolazione complessiva. In risposta a questo fenomeno migratorio e per sostenerlo soprattutto negli anni passati l'Italia e le collettività italiane all'estero avevano previsto una rete di protezione costituita dagli istituti di patronato e di assistenza sociale italiani operanti all'estero, di seguito «istituti». Ad oggi 18 istituti con 476 sedi operano in 32 Paesi. Se in passato gli istituti sono stati fonte di coesione, di riferimento e di sostegno per le collettività italiane all'estero, negli ultimi anni il loro ruolo è venuto a modificarsi e, soprattutto nell'Unione europea, fatalmente ad esaurirsi.
      Nelle elezioni politiche 2006 e 2008 gli istituti hanno svolto un ruolo attivo e determinante per condizionare il risultato elettorale, non solo sponsorizzando istituzionalmente ed economicamente questo o quel partito politico, ma adoperandosi attivamente con le proprie strutture per convogliare il voto su questo o su quel candidato spesso operante per l'istituto stesso, in modo tale da creare vere e proprie distorsioni in termini di consenso.
      L'attività di controllo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, seppure incrementata, è difficile e non è tale da prevenire vere e proprie frodi come il noto «caso Giacchetta», responsabile dell'Istituto nazionale confederale di assistenza – Confederazione generale italiana del lavoro (INCA-CGIL) di Zurigo, il quale avrebbe distolto ingenti somme utilizzando proprio le funzioni proprie dell'attività patronale e senza che l'INCA-CGIL di Roma si facesse carico delle perdite subite dai
 

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soggetti truffati, ma anzi scaricando tutto sulla consociata di diritto svizzero dello stesso istituto.
      La presente proposta di legge ha pertanto la finalità di eliminare le distorsioni dovute all'attività degli istituti all'estero, sia dal punto di vista dell'attivismo politico che da quello dei controlli.
      Da un lato, infatti, si interviene sulle attività all'estero degli istituti (articolo 1), specificando altresì che le attività di cui all'articolo 11 della legge n. 152 del 2001, cessano inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 4) e si prevede l'eliminazione del relativo meccanismo di finanziamento (articolo 2), vincolando le risorse all'assistenza dei cittadini italiani indigenti residenti all'estero e al finanziamento dei servizi amministrativi forniti dalle strutture diplomatiche e consolari (articolo 3).
      Si stabiliscono, inoltre, il principio di responsabilità oggettiva e solidale (retroattiva) degli istituti per le attività svolte dalle filiazioni estere e il foro competente per le controversie (articolo 5) e, infine, l'obbligatorietà di pubblicazione dei propri bilanci e contributi sul sito web (articolo 6).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è abrogato.

Art. 2.

      1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono sostituite dalle seguenti:

          «b) 8 per cento all'organizzazione;

          c) 2,10 per cento per le attività di cui al comma 2-bis».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
      «2-bis. Il prelievo di cui alla lettera c) del comma 2 è destinato al finanziamento dei servizi amministrativi erogati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle attività di assistenza sociale per i connazionali residenti all'estero che vivono in condizioni di bisogno e di indigenza».

Art. 4.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono sospese.

Art. 5.

      1. Le attività svolte ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152,

 

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obbligano in solido, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 152 del 2001 e le relative dipendenze estere, comunque costituite, con retroattività al 30 marzo 2001.
      2. Il foro esclusivamente competente per dispute relative alle attività svolte ai sensi del comma 1 è il foro di Roma, fatte salve le azioni intraprese secondo giurisdizioni estere.

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dagli articoli 2 e 3 della presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 13-ter. - (Obbligo di pubblicazione). - 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti alla pubblicazione sul proprio sito web dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 13 e dei propri bilanci, con specifica suddivisione delle attività svolte in Italia e all'estero».


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