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PDL 3058

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3058



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LETTA

Incentivi fiscali per favorire l'ingresso in Italia di cittadini italiani residenti all'estero e di cittadini di Stati esteri che intendano conseguire un diploma di laurea presso un'università italiana

Presentata il 16 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! — La crisi economica in atto investe tutta la società italiana, compromette il nostro modello di sviluppo, colpisce i rapporti di produzione e i consumi. La crisi mette, altresì, in discussione gli stessi processi formativi attraverso i quali i cittadini italiani accedono al mondo del lavoro, a partire dal sistema delle università e dell'alta formazione che, ovunque nel mondo, sembrano scontare gli effetti della recessione, soprattutto in termini di reperimento di finanziamenti, sia pubblici sia privati.
      Per l'Italia le difficoltà legate alla crisi risultano amplificate a causa di una situazione di strutturale ritardo rispetto alle altre realtà universitarie, su scala europea e mondiale. Le più autorevoli graduatorie internazionali, che certificano le performance delle università e delle agenzie di alta formazione a esse equiparate (la Academic Ranking of World Universities della Shanghai Jiao Toung University, il Times Higher Education e il Webometrics del National Research Council spagnolo) da anni non contemplano alcun istituto italiano nella lista delle cento università più competitive del mondo. Questo ritardo è assai significativo perché riflette i limiti di un sistema che, secondo numerosi osservatori di orientamento trasversale, è urgente riformare. Atenei poco competitivi e incapaci di attrarre talenti dal resto del mondo, scarsa valorizzazione del merito di studenti e di docenti, difficoltà a intercettare la domanda proveniente dal mercato del lavoro e dal mondo delle imprese, gestione manageriale traballante: tali carenze sono ormai diventate un leitmotiv per descrivere sinteticamente tutto ciò che non funziona nell'università italiana.
 

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      In particolare, la difficoltà di attrarre dall'estero capitale umano di qualità rischia di diventare un indicatore sintetico dello scarso appeal del «sistema Italia» nel suo complesso. Nel mondo oggi sono moltissimi i giovani che si spostano dal proprio Paese di origine alla ricerca di un'opportunità di realizzazione, personale e professionale. Tra il 2000 e il 2006 sono stati oltre 2,7 milioni gli studenti che hanno deciso di trasferirsi all'estero per completare la propria formazione. Studenti provenienti prevalentemente dai Paesi emergenti o in via di sviluppo – Cina e India in testa – e diretti in gran parte in Occidente: negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna e nell'Europa occidentale.

      L'Italia fatica molto più di altre realtà ad economia avanzata ad attrarre capitale umano di qualità dal resto del mondo. Prima del 2006, il nostro era l'unico Paese dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con un saldo negativo tra studenti in entrata e studenti in uscita. Poi, lentamente, è arrivata l'inversione di tendenza: in due anni i ragazzi giunti nel nostro Paese per studiare sono passati da 40.000 a 48.000, risultando in numero maggiore degli studenti in uscita.
      Poca cosa rispetto ai grandi numeri del resto dell'occidente ma, comunque, un passo avanti. Sia in termini assoluti che in percentuale, la nostra università si conferma, comunque, meno attrattiva di quella degli altri Stati europei di dimensioni comparabili. In rapporto alla popolazione, infatti, l'Italia attrae un quarto in meno della Spagna, tre volte meno della Germania, quattro meno della Francia e circa sette volte meno del Regno Unito.

 

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      Infine, gli studenti stranieri che si trasferiscono nel territorio nazionale sono in media pari al 2 per cento dell'intera popolazione studentesca italiana, contro l'11 per cento delle università francesi e tedesche e oltre il 17 per cento di quelle britanniche.

 

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      Come convincere gli studenti provenienti da altri Stati a venire da noi? Quali leve attivare per rilanciare l'immagine del nostro Paese come terra degli studi e della formazione? La presente proposta di legge intende utilizzare la leva fiscale, sotto forma di credito d'imposta, per incentivare i giovani stranieri a completare un intero corso di laurea in Italia, per intraprendere poi, sempre nel nostro Paese, un'attività d'impresa o di lavoro autonomo ed, eventualmente, realizzare investimenti produttivi nel territorio nazionale.
      Possono beneficiare degli incentivi previsti nella proposta di legge i giovani nati dopo il 1° gennaio 1989, residenti all'estero da più di due anni. Non solo quelli di nazionalità italiana, dunque, ma tutti i ragazzi, di cittadinanza comunitaria o extra-comunitaria, che in Italia completino, nei tempi previsti dai rispettivi ordinamenti di studi, un intero corso di laurea universitaria, con un punteggio non inferiore a 105/110, e poi avviino nel nostro Paese un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
      Gli incentivi si applicano sotto forma di credito d'imposta. La condizione per usufruirne, dopo il conseguimento nel nostro Paese del diploma di laurea nei termini previsti, è l'avvio di un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo in Italia.
      Due sono le tipologie di credito d'imposta individuate:

          1) un incentivo fisso, pari a 12.000 euro per ogni annualità del corso universitario sostenuto, elevabili a 18.000 euro per le donne: il credito d'imposta si applica, accertati il conseguimento della laurea e l'avvio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, al momento della prima dichiarazione dei redditi presentata in Italia;

          2) un incentivo variabile, pari al 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti in beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, che sale al 45 per cento se chi richiede di usufruire dell'incentivo è una donna o se l'investimento è diretto in una delle regioni del Mezzogiorno; ove ricorrano entrambe le predette condizioni, il beneficio è aumentato al 60 per cento. Il credito d'imposta si applica agli stessi soggetti che, dopo essersi laureati in Italia e aver avviato un'attività imprenditoriale, dimostrano di realizzare investimenti produttivi in beni materiali o immateriali sul territorio nazionale.

      Accanto agli incentivi fissi e variabili, la proposta di legge prevede facilitazioni e obblighi per i soggetti beneficiari del credito d'imposta. Tra le facilitazioni sono previsti:

          a) il supporto all'espletamento delle pratiche burocratiche, necessarie per perfezionare l'ingresso in Italia di persone fisiche, fornito dalle nostre sedi consolari all'estero;

          b) la concessione di borse di studio a quanti, ritenuti particolarmente meritevoli di attenzione da parte della nostra rete diplomatica, decidono di svolgere il proprio percorso di studi in Italia.

      Tra gli obblighi richiesti ai soggetti beneficiari delle borse concesse dalla rete diplomatica c’è, infine, la necessità di dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura italiane, verificata secondo requisiti oggettivi disposti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      La presente proposta di legge, al netto dello stanziamento previsto per le borse di studio, non comporta costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta potenziali nuovi titolari di reddito in Italia.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ E DURATA DEGLI INCENTIVI FISCALI

Art. 1.
(Finalità e durata degli incentivi fiscali).

      1. La presente legge è finalizzata a favorire lo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione, sul territorio nazionale, delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da soggetti, nati e residenti all'estero, che conseguono un diploma di laurea in Italia e che, successivamente, intendano ivi sviluppare una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo.
      2. La presente legge prevede, altresì, ulteriori incentivi in favore dei soggetti individuati dall'articolo 3, disciplinati dal capo III.
      3. Gli incentivi fiscali di cui alla presente legge sono attribuibili dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino all'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013 e sono retroattivamente applicabili alle fattispecie ammissibili alla data del 20 gennaio 2009.

Capo II
CREDITI D'IMPOSTA

Art. 2.
(Caratteristiche dei crediti d'imposta).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, su presentazione di un'apposita istanza, è concesso un credito d'imposta

 

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utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo la tempistica e le modalità indicate nell'articolo 4 della presente legge. La compensazione può avvenire solo in relazione alle imposte dirette e indirette, nonché ai contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, individuati ai sensi degli articoli 53, 55 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, comma 1, e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      2. Il credito d'imposta richiesto e concesso ai sensi di quanto stabilito dal presente capo matura solo dopo lo stabilimento in Italia di una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. Il diritto alla fruizione del credito d'imposta attribuito in misura fissa, di cui all'articolo 4, comma 1, e con riferimento alle singole annualità d'imposta, matura nel momento in cui sorge a carico del beneficiario l'obbligo di dichiarare all'erario redditi d'impresa o di lavoro autonomo tassabili in Italia. Il diritto alla fruizione della parte variabile del credito d'imposta, di cui al citato articolo 4, comma 3, e con riferimento alle singole annualità d'imposta, matura nel momento di effettuazione di nuovi investimenti produttivi in beni materiali e immateriali in Italia.
      3. I crediti d'imposta di cui al presente capo sono attribuiti nel rispetto delle regole per l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore stabilite nel regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, salva l'applicazione delle deroghe previste dalla comunicazione
 

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della Commissione n. 2009/C16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 16 del 22 gennaio 2009, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009.

Art. 3.
(Caratteristiche dei beneficiari).

      1. Hanno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente capo:

          a) i cittadini italiani, nati all'estero dopo il 1° gennaio 1989 e residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8, comma 1, che intendono conseguire un diploma di laurea presso un'università degli studi italiana;

          b) i cittadini comunitari non italiani, nati all'estero dopo il 1° gennaio 1989 e residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8, comma 1, e che intendano conseguire un diploma di laurea presso un'università degli studi italiana;

          c) i cittadini extracomunitari, nati all'estero dopo il 1° gennaio 1989 e residenti continuativamente in un Paese non appartenente all'Unione europea o da più di ventiquattro mesi alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8, comma 1, che intendono conseguire un diploma di laurea presso un'università degli studi italiana.

      2. I crediti d'imposta di cui al presente capo maturano solo nel caso in cui il diploma universitario sia conseguito nel numero di anni previsti dal relativo ordinamento degli studi e con una votazione non inferiore a 105/110.

 

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Art. 4.
(Misura e gestione dei crediti d'imposta).

      1. Un credito d'imposta è attribuito, in misura fissa, ai soggetti di cui all'articolo 3 che, avendo conseguito in Italia il diploma di laurea e avendo ivi stabilito la propria residenza, vi avviano una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. La parte fissa dell'incentivo è pari a 1.000 euro per ciascuna mensilità, o parte della stessa, di frequenza del corso di studi universitario in Italia, con un minimo di frequenza di dodici mesi.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è aumentato a 1.500 euro per ciascuna mensilità, o parte della stessa, di frequenza del corso di studi universitario in Italia, nel caso in cui il richiedente sia di sesso femminile.
      3. Un credito d'imposta è attribuito, in misura variabile, ai soggetti di cui all'articolo 3 che, avendo conseguito in Italia il diploma di laurea e avendo ivi stabilito la propria residenza, vi avviano una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo, con la realizzazione di investimenti produttivi. La parte variabile dell'incentivo è pari al 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti in beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
      4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono aumentati al 45 per cento dei costi sostenuti nel caso in cui il richiedente sia di sesso femminile o nel caso in cui l'investimento avvenga in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Ove ricorrano entrambe le predette condizioni, i crediti d'imposta sono aumentati al 60 per cento dei costi sostenuti.
      5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo devono essere dichiarati, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale ne matura il diritto.

 

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Capo III
FACILITAZIONI E OBBLIGHI

Art. 5.
(Borse di studio per la frequenza del primo anno).

      1. Fino ad esaurimento dei fondi annualmente disponibili, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è attribuita una borsa di studio in denaro, concessa dal Ministero degli affari esteri, per il primo anno di studi da frequentare in Italia. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare, per il primo anno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 ottobre di ogni anno, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'attribuzione e il rinnovo della borsa di studio.
      2. L'importo di ogni singola borsa di studio è pari a 10.000 euro annui e non è cumulabile con i crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi 1 e 3. Il numero di borse di studio concedibili annualmente non può superare le 1.000 unità.
      3. Le borse di studio sono concesse dalle ambasciate italiane, secondo i criteri di cui al comma 1 e previa definizione, con decreto del Ministro degli affari esteri, del numero massimo di borse attribuibili per singolo Paese. Le suddette borse possono essere concesse ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), solo a condizione che i Paesi, di cui tali soggetti sono cittadini, mettano a disposizione un uguale numero di borse di studio, ai sensi del presente articolo, in modo da raddoppiarne il numero complessivo per i propri studenti.
      4. Il numero delle borse di studio concesse ai cittadini di uno specifico Paese, determinato dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 3, può essere annualmente aumentato mediante le liberalità concesse da imprese italiane interessate a progetti nei Paesi di provenienza dei soggetti

 

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beneficiari. Il Ministro degli affari esteri adotta, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 6.
(Corsi gratuiti di lingua italiana per extracomunitari).

      1. Ove necessario, e su espressa richiesta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministero degli affari esteri, anche per il tramite degli Istituti italiani di cultura all'estero e compatibilmente con le proprie disponibilità organizzative, organizza in Italia e all'estero corsi di lingua italiana, usufruibili dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
      2. I corsi di lingua di cui al comma 1 sono gratuiti per i soggetti beneficiari delle borse di studio di cui all'articolo 5.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per definire una procedura agevolata per la concessione dei visti d'ingresso ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge. La procedura deve prevedere l'esclusiva modalità telematica nei rapporti tra i soggetti beneficiari e le autorità competenti e garantire la concessione automatica del visto in presenza delle condizioni stabilite dalle norme vigenti, fatta salva la possibilità per le autorità competenti di attuare qualsiasi tipo di controllo nei confronti del richiedente, ivi compresi accessi e ispezioni presso il suo domicilio.

 

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Capo IV
MODALITÀ DI RICHIESTA DEI CREDITI D'IMPOSTA E CAUSE DI DECADENZA

Art. 8.
(Modalità di richiesta e attribuzione dei crediti d'imposta).

      1. Al fine di fruire dei crediti d'imposta di cui al capo II, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, inoltrano al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara, in via telematica ed entro sei mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, un'istanza contenente gli elementi stabiliti dalle singole disposizioni agevolative.
      2. L'Agenzia delle entrate, dopo aver rilasciato, in via telematica e con procedura automatizzata, la certificazione della data e del numero protocollo di avvenuta presentazione delle istanze di cui al comma 1, le esamina dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, a quelle già presentate, non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e ripresentate e, successivamente e secondo l'ordine di presentazione, alle istanze presentate per la prima volta.
      3. L'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato in via telematica, entro un mese dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il diniego della concessione del credito d'imposta per la mancanza di uno degli elementi previsti dalla presente legge, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il credito d'imposta si intende concesso decorso un mese dalla data di presentazione dell'istanza e in mancanza di comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
      4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati e degli elementi previsti dalle singole disposizioni agevolative.

 

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      5. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza mensile, sul proprio sito internet, il numero delle istanze di cui al comma 1 pervenute e di quelle accolte, il nominativo dei beneficiari, l'ammontare totale dei contributi concessi e quello delle risorse finanziarie residue nonché i dati delle eventuali revoche, rinunce o decadenze, per ogni credito d'imposta concesso ai sensi della presente legge.
      6. La data dell'accertato esaurimento dei fondi disponibili per i singoli interventi è tempestivamente comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare, con evidenza, sul sito internet della stessa Agenzia.

Art. 9.
(Cause di decadenza e di rideterminazione dei crediti d'imposta).

      1. Il diritto a fruire del credito d'imposta in misura fissa, di cui all'articolo 4, comma 1, decade se il soggetto avente diritto trasferisce la sua residenza fuori dal territorio italiano prima del decorso del periodo di cinque anni dalla data della prima fruizione del credito medesimo.
      2. Il diritto a fruire del credito d'imposta in misura variabile di cui all'articolo 4, comma 3, decade se il soggetto medesimo ceda a terzi, o destini a strutture produttive ubicate fuori dal territorio nazionale, i beni di investimento acquistati usufruendo del suddetto credito, prima del decorso del periodo di cinque anni dall'anno dell'esercizio nel quale i beni sono acquistati.
      3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2, la decadenza del beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato fino alla data in cui si verifica la decadenza, nonché l'eventuale recupero da parte dello Stato del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e dei relativi e interessi.
      4. La misura del credito d'imposta variabile di cui all'articolo 4, comma 3,

 

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deve essere rideterminata, secondo un nuovo valore assoluto o percentuale, qualora i beni acquistati usufruendo dei crediti d'imposta di cui al capo II siano destinati a strutture produttive ubicate al di fuori del territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, prima del decorso di un periodo di cinque anni dalla data dell'esercizio nel quale i beni sono acquistati. In tal caso, la rideterminazione della misura del credito d'imposta deve essere operata dalla data in cui si verifica una delle cause ivi previste.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie).

      1. I crediti d'imposta di cui al capo II della presente legge, in quanto fruibili da nuovi titolari di reddito in Italia, non comportano effetti di spesa per il bilancio dello Stato, al pari di quanto previsto per il beneficio di cui all'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      2. I benefìci di cui al capo III possono essere erogati nel limite di 10.000.000 di euro annui, per quelli di cui all'articolo 5, e di 5.000.000 di euro annui, per quelli di cui all'articolo 6.


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