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PDL 2697

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2697



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VILLECCO CALIPARI, META, CONCIA, GOZI, ARGENTIN, POMPILI, FERRARI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affondamento di navi con carichi di rifiuti tossici e radioattivi presso le coste della Calabria e nel mare territoriale italiano

Presentata il 17 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! — L'individuazione e il ritrovamento al largo di Cetraro (Cosenza) della nave «Cursky», in data 12 settembre 2009, hanno evidenziato drammaticamente l'urgenza non solo di una ricognizione dei nostri fondali ma di una pianificazione di interventi a difesa delle popolazioni locali, del mare e del territorio limitrofo ai luoghi degli affondamenti.
      La nave «Cursky», che si sospetta possa essere un deposito di scorie tossiche e radioattive, è stata segnalata da un pentito della ’ndrangheta, Francesco Fonti, ed è stata descritta come una nave che trasportava 120 fusti di materiale tossico.
      Purtroppo esiste la possibilità che non si tratti di un caso isolato bensì di uno dei tanti inabissamenti di materiali tossici e radioattivi avvenuti dagli anni ottanta: come il caso della motonave «Nikos I», sparita nel 1985 durante un viaggio iniziato a La Spezia per giungere a Lomé (Togo), probabilmente affondata a largo tra il Libano e la Grecia; della «Mikigan», partita nel 1986 dal porto di Marina di Carrara e affondata nel mar Tirreno calabrese con tutto il suo carico sospetto. Il 21 settembre 1987, a 20 miglia da Capo Spartivento in Calabria, naufragò invece la «Rigel». Nel dicembre 1990 è la motonave «Rosso» (ex «Jolly Rosso») a spiaggiarsi lungo la costa tirrenica in provincia di Cosenza. Nel 1989 è la motonave maltese «Anni» ad affondare a largo di Ravenna, mentre nel 1993 è stata la «Marco Polo» a sparire nel canale di Sicilia e ancora nel
 

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novembre 1995 è affondata a largo di Ustica la nave tedesca «Koraline».
      Proprio per questo, oltre gli interventi che si rendono necessari sia sul piano legislativo sia sul piano organizzativo, relativamente alle amministrazioni poste a tutela del territorio, emerge la necessità di un'indagine approfondita che accerti le cause e gli effetti di un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti.
      Lo stato di degrado ambientale, trattato anche dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti nel 2004 che non ha però affrontato compiutamente tutta la problematica, rende necessaria una seria opera di programmazione di interventi che riguardi l'impianto istituzionale e il complesso della normativa vigente e che provveda al riordino delle competenze in materia di difesa dell'acqua e del suolo ristabilendo un corretto rapporto di consequenzialità tra interventi di tipo conoscitivo e realizzazione di obiettivi certi e definiti, che devono necessariamente essere inseriti nell'ambito di un'efficace pianificazione.
      È importante realizzare una mappa mediterranea perché è l'intero Mediterraneo a essere coinvolto nell'inabissamento delle «navi dei veleni». Il problema, che oggi si manifesta in Calabria, potrebbe riguardare molte altre regioni italiane. È necessaria una preventiva ed approfondita indagine del Parlamento che abbia i contenuti, le caratteristiche e i poteri propri di un'inchiesta parlamentare. Tali penetranti poteri consentirebbero di evidenziare le responsabilità dei soggetti pubblici coinvolti e il ruolo di quei soggetti privati che, con finalità di lucro, hanno compiuto reati gravissimi nei confronti delle comunità locali e dell'ambiente e il cui accertamento è di pertinenza della magistratura.
      La presente proposta, prevede, pertanto, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affondamento di navi con carichi di rifiuti tossici e radioattivi presso le coste della Calabria e nel mare territoriale italiano. Riguardo alle competenze in materia trasferite alle regioni e agli enti locali, si prevede che la Commissione accerti, attraverso un'opera di monitoraggio, i risultati dell'azione di intervento di natura esplorativa e di risanamento che tali organismi sono chiamati a svolgere in base alla legislazione vigente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affondamento di navi con carichi di rifiuti tossici e radioattivi presso le coste della Calabria e nel mare territoriale italiano, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) svolgere indagini al fine di accertare le località delle coste della Calabria indicate come siti ove sono state affondate navi con carichi di sostanze tossiche e radioattive, i tempi nei quali si sono svolte le operazioni e la natura delle sostanze contenute nei fusti trasportati e affondati con le navi;

          b) svolgere indagini al fine di accertare, sulla base degli elementi già emersi, se altre navi con carichi di sostanze pericolose siano state affondate in altri fondali del mare territoriale italiano;

          c) individuare le responsabilità di quanti, mandanti ed esecutori, hanno organizzato l'armamento, il trasporto e l'affondamento di navi con carichi di rifiuti tossici e radioattivi, o comunque di sostanze pericolose, e in particolare accertare il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nelle diverse fasi delle operazioni;

          d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte di soggetti pubblici nelle vicende oggetto delle indagini.

      2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

 

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      3. In occasione della terza relazione annuale presentata dalla Commissione ai sensi del comma 2, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica verificano l'esigenza di una ulteriore prosecuzione dei lavori della medesima Commissione.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussiste una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
      2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati

 

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che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
      6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad

 

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altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

 

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      3. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritiene necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
      6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.
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