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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 278-799-977-ter-1552-1942- 2146-2355-2529-2693-2909-A/R |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-A ed abb., recante «Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale»;
richiamati i propri pareri del 25 novembre 2009, sul testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, e del 3 giugno 2010, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate;
preso atto delle modifiche che la Commissione ha apportato al testo per conformarsi alle condizioni espresse nei pareri richiamati;
rilevato che persistono tuttavia i medesimi profili di incostituzionalità già evidenziati nei precedenti pareri;
considerato, per quanto attiene alla chiarezza e coerenza interna del testo, che l'articolo 5, comma 1, lett. b), primo periodo, prevede che la commissione ivi prevista selezioni «da uno a tre candidati» (e quindi non necessariamente tre candidati) che hanno ottenuto i migliori punteggi, mentre le disposizioni di cui ai successivi periodi della stessa lettera presuppongono l'esistenza di una «terna» di candidati,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) la Commissione riformuli le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, evitando di disciplinare nel dettaglio le materie da essi trattate;
2) in ogni caso, l'articolo 5, comma 1, lett. b) sia riformulato in modo da risolvere l'incongruenza evidenziata nelle premesse.
La Commissione Giustizia,
esaminato l'ulteriore nuovo testo in oggetto,
esprime
La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 278 e abb. recante principi fondamentali in materia governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;
valutate la relazione tecnica trasmessa dal Governo e le considerazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato;
considerato che, al fine di garantire che dal presente provvedimento non scaturiscano effetti negativi per la finanza pubblica, e di superare i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato, è necessario apportare alcune modifiche al testo in esame, e in particolare:
all'articolo 3, è opportuno prevedere che ai componenti del predetto Collegio non siano corrisposti compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, è opportuno prevedere che ai dirigenti medici e sanitari, a seguito di esito positivo della loro valutazione, possa essere conferito altro incarico anche di livello inferiore a quello sino ad allora ricoperto;
all'articolo 7, comma 1, lettera c), è necessario sopprimere la facoltatività del mantenimento della struttura di appartenenza da parte del direttore di dipartimento;
all'articolo 8, comma 1, è opportuno richiamare espressamente la disciplina in materia di adeguamento all'incremento della speranza di vita recata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011;
al medesimo articolo 8, comma 1, capoverso 1 è necessario reintrodurre la previsione, già contenuta nel vigente articolo 15-novies, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, volta a stabilire che in ogni caso la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale non possa dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti stessi;
all'articolo 9, comma 1, è opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle attività di programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie ivi previste;
rilevato che l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, già prevede l'istituzione in ogni azienda del Collegio di
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno di pari rilievo con le seguenti: , anche di valore economico inferiore;
All'articolo 7, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , di norma,;
All'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti;
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
All'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
e con le seguenti osservazioni:
al fine di chiarire in modo univoco i rapporti tra le disposizioni del provvedimento e quelle del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed evitare incertezze in sede interpretativa e applicativa, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di intervenire attraverso puntuali modifiche a tale decreto legislativo, che reca le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, posto che la facoltà ivi prevista di costituire organismi o enti no profit nell'ambito delle aziende sanitarie si pone in contrasto con l'indirizzo normativo volto alla razionalizzazione e alla riduzione degli organismi pubblici».
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2009-A e abbinate, recante «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278 e abbinate/A,
esprime
La XI Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A;
ricordato che la Commissione XI aveva già espresso i propri pareri sulle precedenti versioni del provvedimento e che la Commissione
considerato che l'ulteriore nuova versione del testo – che intende positivamente rendere flessibile e articolato il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti – appare migliorata in modo sensibile, avendo anche introdotto meccanismi utili a sottoporre la nomina dei dirigenti a criteri più meritocratici;
apprezzate le finalità di trasparenza e imparzialità sottese ai meccanismi di selezione della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e invitata la Commissione di merito a valutare una maggiore semplificazione delle relative procedure;
segnalata l'esigenza che la Commissione di merito svolga una valutazione sulla cedevolezza delle norme statali di dettaglio e procedurali rispetto a quelle della legislazione regionale in materia di diverse figure professionali e di meccanismi per la determinazione di requisiti di accesso, sistemi di valutazione e modalità di individuazione degli incarichi a queste riferite;
evidenziato, in particolare, il contenuto dell'articolo 8 che, modificando l'articolo 15-novies del decreto legislativo n. 502 del 1992, fissa al compimento del sessantasettesimo anno il limite massimo di età per il collocamento a riposo di numerose categorie di personale medico, consentendo l'innalzamento di tale limite sino al settantesimo anno, a domanda dell'interessato e sentito il Collegio di direzione;
preso atto che, rispetto alle precedenti versioni e alla stessa normativa vigente, tale norma estende la facoltà non solo ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, ma anche ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie;
ritenuto che le novità introdotte dall'articolo 8 vadano nella direzione, auspicata anche a livello europeo, di un allungamento dei limiti di età per l'accesso al pensionamento, in coerenza con il miglioramento delle aspettative di vita dei lavoratori e in armonia con le recenti innovazioni legislative introdotte in materia previdenziale dal Governo in carica, nel segno di un'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;
osservato, peraltro, che tali disposizioni – ampliando significativamente la platea dei destinatari e modificando la normativa previgente, anche omettendo di disciplinare la casistica dei pensionamenti anticipati – vanno comunque valutate alla luce della recente riforma pensionistica, di cui al decreto-legge cosiddetto «Salva Italia»,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 8, comma 1, proprio al fine di assicurare la conformità del testo alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, il capoverso «comma 1» sia sostituito dal seguente: «1. Ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, si applicano le disposizioni in materia di collocamento a riposo e di pensionamento anticipato di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fatto salvo che il limite massimo di età per il collocamento a riposo di tali soggetti è stabilito, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al compimento del sessantasettesimo anno di età ovvero, a domanda dell'interessato, sentito il Collegio di direzione, al compimento del settantesimo anno di età»;
2) al medesimo articolo 8, comma 1, sia chiarito il contenuto dell'ultimo periodo del capoverso «comma 2», specificando quali figure rientrino tra il «personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale», ivi previsto.
La XIV Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato C. 278 e abb./A, recante «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale»,
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La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 278 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;
rilevato che il testo reca norme in materia di «tutela della salute» e di «professioni», oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
considerato che il provvedimento in esame appare contraddire le previsioni del Titolo V della Costituzione, in quanto enuncia prescrizioni eccessivamente dettagliate in ordine a profili di programmazione, indirizzo e regolamentazione afferenti a competenze regionali,
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1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, nonché delle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.
3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all'assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei
1. Le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività.
2. Tali attività sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dei medici, e dei professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.
3. Le norme, emanate sia a livello nazionale che regionale, connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sanitari e socio-sanitari e di ogni altra attività esercitata da questi professionisti si applicano nell'ambito di tali principi di autonomia e responsabilità.
1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione, quale organo dell'Azienda, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali
1. Le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei termini e dei requisiti già previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantendo adeguate misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti, nonché il possesso da parte degli aspiranti medesimi di un diploma di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, al momento della nomina.
1. Le regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata, tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale la terna di candidati idonei che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla commissione, motivandone analiticamente la scelta. Qualora il dirigente a cui è stato
c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.
1-bis. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base del lavoro svolto nonché dei criteri di valutazione cui all'articolo 5 della presente legge.
2. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e delle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo non possono essere utilizzati contratti
1. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 su proposta del Ministro della salute, le quali tengono conto anche dei principi del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali, concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, assegnati e gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza oneri aggiuntivi per l'azienda.
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti principi:
a) l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa
b) il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale tra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
c) il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti il dipartimento e mantiene la direzione della struttura di appartenenza;
d) nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, sentito il Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche d sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale nell'uso delle tecnologie sanitarie, nonché per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, al fine di garantire la protezione
dalle radiazioni dei pazienti e degli operatori, deve essere prevista la valutazione di sicurezza delle tecnologie radiologiche di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000, garantendo il coinvolgimento delle strutture di fisica medica.
3. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, possono costituire, nei loro ambito, organismi o enti no-profit, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale.
1. Le periodiche verifiche di cassa e le relazioni sull'andamento delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolte dal collegio sindacale devono essere rese note al pubblico anche mediante la pubblicazione nei siti web delle aziende.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attuazione delle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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