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PDL 5000

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5000



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUONANNO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sospensione e di revoca della patente di guida in caso di lesioni personali gravi o gravissime o di omicidio commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 24 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — In base alla normativa vigente la persona che, trovandosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca un incidente stradale cui consegue la morte o il ferimento di terze persone, risponde a titolo di colpa del proprio gesto. A tali imputazioni potrà essere affiancata la contestazione dell'articolo 186 o dell'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, a seconda della tipologia della sostanza indebitamente assunta. La struttura normativa vigente, infatti, non tiene in alcun conto la circostanza che, nell’iter progressivo di commissione del fatto, interviene spesso in maniera decisiva una condotta dolosa assolutamente rilevante, che consiste nella consapevole assunzione da parte dell'autore del fatto illecito di sostanze (stupefacenti o alcool) che sono fortemente idonee ad alterare la sua capacità di conduzione del veicolo.
      Con la presente proposta di legge si vuole punire la condotta consistente nel porsi consapevolmente alla guida di un veicolo, nelle condizioni soggettive descritte, dato che l'esperienza comune indica che gli incidenti stradali più frequenti e numerosi coinvolgono conducenti che versano negli stati alterativi descritti. Anche la giurisprudenza, negli ultimi anni, ha tenuto conto dell'ipotesi del dolo in alcune sentenze di merito particolarmente innovative, che hanno iniziato a ritenere compatibili
 

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omicidio volontario e incidente stradale.
      L'articolo unico della presente proposta di legge provvede ad apportare alcune modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, inserendo specifiche sanzioni per chi provoca incidenti stradali sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, si prevedono delle sanzioni amministrative accessorie in caso di incidente mortale, costituite dal provvedimento definitivo di revoca della patente di guida e dall'impossibilità di conseguire il certificato di abilitazione alla guida o di idoneità anche in futuro al fine di impedire per sempre la guida di qualsiasi veicolo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva per i reati di lesioni personali gravi o gravissime o di omicidio colposo a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Il soggetto condannato che ha causato un incidente mortale in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori»;

          b) all'articolo 222, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; qualora il soggetto sia sprovvisto di titolo abilitante alla guida, al medesimo soggetto non è consentito conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori»;

          c) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, la revoca è valida fino alla sentenza definitiva relativa al reato imputato».


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