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PDL 5549

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5549



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURO, DI BIAGIO

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernente l'ordinamento e la struttura organizzativa degli enti pubblici previdenziali

Presentata il 24 ottobre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di revisione della governance degli enti pubblici previdenziali si intende fare seguito alle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero, fornite alla Commissione Lavoro della Camera dei deputati, circa la presentazione di un nuovo modello di organizzazione per gli enti previdenziali e assicurativi. Si intende inoltre dare risposta alla Confindustria e alle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) che – con un avviso comune del 26 giugno 2012 – hanno adottato una chiara posizione per realizzare un modello di welfare più equo e sostenibile, anche attraverso un'ottimizzazione degli assetti organizzativi e del sistema di governo degli enti previdenziali e assicurativi.
      Si è tenuto conto delle indicazioni della commissione di studio nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che alla fine di giugno ha prodotto un rapporto che prospetta apprezzabili novità in materia di riforma degli enti e degli istituti previdenziali e assicurativi.
      Le linee guida della presente proposta di legge sono primariamente orientate ad abbattere i costi di gestione degli organi di governo degli enti pubblici previdenziali, riducendo sensibilmente il numero dei consiglieri di amministrazione e dei componenti degli altri organi. Si punta altresì a garantire un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie interessate, con particolare riguardo per le parti sociali, e a favorire una chiara ripartizione di competenze, rendendo la gestione degli enti indipendente rispetto alle variabili politiche. Si rafforzano i sistemi di vigilanza e di controllo e si punta a incentivare la scelta dei profili professionali in base a requisiti di alta competenza e di riconosciuta esperienza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – (Ordinamento degli enti). – 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 1 in conformità ai criteri di carattere generale di cui al presente articolo.
      2. Sono organi degli enti:

          a) il consiglio di amministrazione;

          b) il consiglio di pianificazione e vigilanza;

          c) il collegio dei sindaci;

          d) il direttore generale.

      3. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale sul piano nazionale, l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, nonché i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette semestralmente al consiglio di pianificazione e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento all'andamento del processo produttivo

 

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e alla situazione finanziaria, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal consiglio di pianificazione e vigilanza. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Esso è composto da non più di sette membri, che eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente. I componenti del consiglio di amministrazione possono assistere alle sedute del consiglio di pianificazione e vigilanza e sono scelti in base a criteri di riconosciuta competenza, di affermata capacità gestionale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancato raggiungimento, entro trenta giorni dalla data della proposta di nomina, dell'intesa di cui al periodo precedente o di mancata espressione, nei medesimi termini, del parere parlamentare, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
      4. Il consiglio di pianificazione e vigilanza definisce gli indirizzi strategici dell'ente e ne verifica l'attuazione; approva i regolamenti generali dell'ente e quelli di contabilità e di organizzazione; detta le linee di indirizzo; approva i piani industriali e finanziari; approva con parere vincolante il bilancio di esercizio e il bilancio consuntivo entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; esprime parere sulla nomina del presidente e propone, attraverso sfiducia motivata, la revoca o l'azione sociale di responsabilità nei suoi confronti; esercita l'attività di valutazione effettiva sull'operato
 

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degli organi di gestione riguardo alla puntuale attuazione degli indirizzi strategici e del piano industriale; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse. Il consiglio di pianificazione e vigilanza è composto da non più di dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, quattro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, un esperto in materia previdenziale o assicurativa e un esperto in materia di amministrazione e bilancio. Il consiglio di pianificazione e vigilanza dell'INAIL è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ed elegge il presidente tra i propri membri. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ente, d'intesa con il consiglio di pianificazione e vigilanza. I componenti devono avere alta competenza e riconosciuta esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi pubblici elettivi.
      5. Il collegio dei sindaci vigila sull'osservanza della legge e sulla regolarità contabile dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al presidente dell'ente. È composto da nove membri, in rappresentanza dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del collegio dei sindaci devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche
 

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rappresentate. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.
      6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di pianificazione e vigilanza; ha la piena responsabilità per tutte le decisioni attinenti alla gestione dell'ente, oltre che le competenze e le responsabilità relative alla formulazione di proposte, non vincolanti, per il consiglio di amministrazione; risponde al consiglio di amministrazione in merito all'attuazione degli indirizzi e delle determinazioni dello stesso, nonché della qualità ed efficienza della gestione nel suo insieme; la durata e la scadenza del suo incaricato sono parificate, a quelle degli altri organi dell'ente; è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso; per la riconferma nell'incarico è necessaria e vincolante una valutazione dei risultati effettivamente conseguiti; in caso di mancata o di parziale attuazione degli indirizzi e delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale per inazione o per responsabilità attribuibili allo stesso, il consiglio di amministrazione può richiedere puntuale motivazione; nei casi più gravi il consiglio di amministrazione può proporre, sentiti i Ministeri vigilanti, la revoca dell'incarico del direttore generale.
      7. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 è comprovato da un apposito curriculum del singolo componente dei consigli ivi previsti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di pianificazione e vigilanza.
      8. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni e possono
 

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essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti».

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