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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5130 |
1) promuovere la stipula di accordi di programma tra ciascuna delle regioni meridionali e i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, nonché altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei centri di ricerca e degli impianti;
2) organizzare un'attività di supporto alla diffusione delle minori tecnologie possibili relativamente all'efficienza energetica e alle fonti alternative o rinnovabili;
3) introdurre misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni del Mezzogiorno in materia di ricerca scientifica e tecnologica, così da innovare i settori produttivi e favorire uno sviluppo realmente ecosostenibile.
1. Allo scopo di promuovere, sostenere e rilanciare l'economia del Mezzogiorno, nelle regioni italiane destinatarie delle disposizioni per l'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, è avviato un programma nazionale per la realizzazione di centri di ricerca e di impianti per la produzione di energia da fonti alternative o rinnovabili.
2. Al fine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) promuovere la stipulazione di accordi di programma tra ciascuna delle regioni di cui al comma 1 e i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, nonché altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei centri di ricerca e degli impianti di cui al medesimo comma 1;
b) organizzare un'attività di supporto alla diffusione delle migliori tecnologie possibili relativamente all'efficienza energetica e alle fonti alternative rinnovabili;
c) introdurre misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni di cui al comma 1 in materia di ricerca scientifica e tecnologica in funzione di innovazione dei settori produttivi e per uno sviluppo ecosostenibile.
1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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