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PDL 5130

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5130



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOLUCCI

Delega al Governo per l'adozione di norme volte alla realizzazione di centri di ricerca e di impianti per la produzione di energia da fonti alternative o rinnovabili nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia

Presentata il 17 aprile 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il Mezzogiorno, che vive una fase di notevole difficoltà economica e imprenditoriale, ha una grande opportunità di crescita e di sviluppo in un settore oggi sempre più importante a livello mondiale: quello delle fonti energetiche alternative o rinnovabili. Un settore che, peraltro, è anche al centro dell'azione dell'Unione europea, come dimostra l'impegno, assunto da tutti gli Stati membri, di perseguire l'obiettivo del cosiddetto «20-20-20» in termini di apporto percentuale delle fonti pulite rispetto alla produzione totale di energia dell'Unione.
      Le caratteristiche ambientali, climatiche e morfologiche del Mezzogiorno fanno sì che le nostre regioni meridionali, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, possono trovare nell'industria delle fonti energetiche alternative o rinnovabili un importante fattore utile ad attrarre investimenti e capitali che possono essere decisivi nel rilancio economico e occupazionale di molte aree del sud Italia.
      A tal fine la presente proposta di legge intende favorire lo sviluppo e la ricerca nel Mezzogiorno attraverso una delega al Governo che ha tre scopi fondamentali:

          1) promuovere la stipula di accordi di programma tra ciascuna delle regioni meridionali e i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, nonché altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei centri di ricerca e degli impianti;

          2) organizzare un'attività di supporto alla diffusione delle minori tecnologie possibili relativamente all'efficienza energetica e alle fonti alternative o rinnovabili;

          3) introdurre misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni del Mezzogiorno in materia di ricerca scientifica e tecnologica, così da innovare i settori produttivi e favorire uno sviluppo realmente ecosostenibile.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e delega al Governo).

      1. Allo scopo di promuovere, sostenere e rilanciare l'economia del Mezzogiorno, nelle regioni italiane destinatarie delle disposizioni per l'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, è avviato un programma nazionale per la realizzazione di centri di ricerca e di impianti per la produzione di energia da fonti alternative o rinnovabili.
      2. Al fine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) promuovere la stipulazione di accordi di programma tra ciascuna delle regioni di cui al comma 1 e i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, nonché altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei centri di ricerca e degli impianti di cui al medesimo comma 1;

          b) organizzare un'attività di supporto alla diffusione delle migliori tecnologie possibili relativamente all'efficienza energetica e alle fonti alternative rinnovabili;

          c) introdurre misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni di cui al comma 1 in materia di ricerca scientifica e tecnologica in funzione di innovazione dei settori produttivi e per uno sviluppo ecosostenibile.

 

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Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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