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PDL 5200

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5200



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SARUBBI, MIOTTO, BOSSA, PEDOTO, MURER, D'INCECCO

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora

Presentata il 15 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — I servizi predisposti dallo Stato a tutela del cittadino sono, come noto, legati al possesso della residenza. In mancanza dell'iscrizione anagrafica non è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità, il rinnovo della patente, non si possono esercitare i diritti politici, sociali ed economici, non è possibile rivolgersi ai servizi sociali o richiedere sussidi e, condizione ancor più grave, non è possibile accedere al Servizio sanitario nazionale (SSN). Paradossalmente, proprio alle fasce sociali più emarginate, e che quindi maggiormente necessitano di assistenza, è negato di fatto l'accesso ai servizi offerti dallo Stato. In particolare l'assenza di residenza impedisce il godimento di un diritto fondamentale sancito dall'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute. Nel nostro Paese, infatti, le prestazioni sanitarie sono erogate dalle aziende sanitarie locali (ASL) e dai vari presìdi sanitari diffusi sul territorio nazionale in base alla residenzialità degli utenti. Ne deriva, allora, che a un cosiddetto «senza fissa dimora» siano negate l'iscrizione al SSN e quindi l'assegnazione di un medico di base cui rivolgersi per la prescrizione di un farmaco o di una visita specialistica. Si tratta di uno dei più gravi fenomeni di esclusione sociale presente nella nostra società: le persone senza fissa dimora si collocano nell'area della povertà estrema sia per la gravità oggettiva delle condizioni di vita sia per quanto riguarda la loro «invisibilità sociale e istituzionale». Oltre alla carenza di un alloggio adatto e stabile e alla difficoltà di reperire i mezzi per la sussistenza quotidiana, ciò che caratterizza questa fascia
 

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sociale è la totale mancanza di una rete formale e informale di sostegno. Ciononostante, anche per il SSN la residenza anagrafica è una barriera per l'accesso ai servizi. La legge n. 833 del 1978, che ha istituito il SSN, individua nella residenza il criterio normale di collegamento tra utente e ASL. Alla persona sprovvista di residenza è quindi di fatto precluso l'esercizio del diritto alla salute, poiché l'articolo 19 della legge n. 833 del 1978 stabilisce che per accedere alle prestazioni del SSN occorre essere iscritti in appositi elenchi presso l'ASL nel cui territorio l'utente ha fissato la sua residenza (è prevista la possibilità di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi ASL del territorio nazionale, ma solo ove sussistano motivate ragioni, nei casi di urgenza ovvero in caso di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge n. 833 del 1978). Questo comporta che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al SSN, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di base. La loro assistenza è assicurata solo dagli ambulatori gestiti da medici volontari e l'ospedalizzazione è circoscritta alla gestione delle situazioni di emergenza attraverso le prestazioni erogate dal servizio di pronto soccorso. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vuoto di tutela in contrasto sia con l'articolo 3 che con l'articolo 32 della Costituzione, ma anche con i princìpi ispiratori del SSN indicati nell'articolo 1, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, in base ai quali l'assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica italiana, siano essi cittadini, stranieri o apolidi e senza distinzioni di condizioni individuali o sociali. Nonostante la legge preveda il diritto alla residenza, poi, non è infrequente che alcuni comuni frappongono ostacoli all'iscrizione alle liste anagrafiche delle persone senza fissa dimora.
      Per questa ragione, grazie alla sollecitazione dell'associazione «Avvocato di strada» di Bologna e riprendendo il lavoro già svolto in questo senso nella passata legislatura dall'onorevole Katia Zanotti, presentiamo questa proposta di legge di modifica all'articolo 19 della legge n. 833 del 1978 al fine di garantire a tutti, indipendentemente dal possesso della residenza anagrafica, i livelli essenziali di assistenza sanitaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto a iscriversi negli elenchi relativi al comune in cui si trovano».


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