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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 1365 |
1. La presente legge disciplina l'attività remunerata di operatore di assistenza sessuale (OAS).
1. L'attività di OAS può essere esercitata da soggetti maggiorenni con soggetti maggiorenni consenzienti all'interno di una privata dimora, in assenza di persone minori conviventi, in appositi studi professionali o in locali pubblici destinati a tale scopo esclusivo. I luoghi di esercizio dell'attività devono essere muniti di un certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale (ASL), apposto in modo tale da essere visibile ai clienti e alle autorità preposte ai controlli.
2. L'esercizio dell'attività di OAS può essere svolto nella forma di ditta individuale o di società di persone o di società cooperativa, i cui soci devono essere in possesso dei permessi per l'esercizio della medesima attività, rilasciati dalle autorità competenti.
3. L'esercizio dell'attività di OAS è vietato in luogo pubblico. Chiunque in luogo pubblico esercita l'attività di OAS è punito con la reclusione fino a tre anni. Chiunque ricorre in luogo pubblico a prestazioni di natura sessuale con soggetti esercenti l'attività di OAS è punito con la multa da 1.000 a 3.000 euro.
1. È istituito il registro professionale degli OAS, da tenere presso ogni questura. Ad esso possono iscriversi i cittadini maggiorenni,
1. I proventi dell'attività di OAS sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA); nel caso in cui l'attività è esercitata in forma individuale, sono obbligatorie l'apertura di un'apposita partita IVA, l'iscrizione al regime pensionistico autonomo obbligatorio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'iscrizione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le malattie professionali inerenti l'attività di OAS, riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, sono coperte mediante l'assicurazione INAIL.
2. Nell'esercizio dell'attività di OAS è obbligatorio l'uso del profilattico per qualsiasi tipo di prestazione. L'eventuale danneggiamento del profilattico durante una prestazione deve essere denunciata, da parte del soggetto esercente l'attività di OAS, alle autorità sanitarie competenti,
1. L'attività di OAS può essere pubblicizzata sulla stampa quotidiana e periodica non destinata espressamente a minori; la pubblicità dell'attività di OAS mediante spot televisivi o radiofonici è consentita tra le ore 23 e le ore 6. È vietata la pubblicità dell'attività di OAS mediante manifesti stradali.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione fino a tre anni e con una sanzione pecuniaria fino a 3.000 euro.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.
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