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PDL 5710

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5710



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI

Modifica dell'articolo 97 della Costituzione, istituzione delle Autorità amministrative indipendenti e disposizioni concernenti l'esercizio di poteri di controllo sull'attività delle medesime da parte dei membri del Parlamento

Presentata il 21 dicembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! – Molti princìpi generali in tema di pubblica amministrazione sono stati ormai sufficientemente elaborati, per ritenere maturo il tempo di costituzionalizzarli: l'articolo 97 è quindi riscritto dalla presente proposta di legge costituzionale, con riferimento non solo all'organizzazione, ma anche all'azione amministrativa, richiamando i princìpi di trasparenza, partecipazione e imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità.
      Sono altresì costituzionalizzati il diritto di accesso ai documenti anche in corso di procedimento, gli accordi sostitutivi, l'obbligo del termine per i procedimenti, l'obbligo di motivazione delle decisioni discrezionali; si è volutamente impiegato il termine «decisione», per comprendervi anche quelle non formalizzate in provvedimenti autoritativi, ma, ad esempio, in accordi.
      Per l'accesso ai pubblici impieghi si preferisce limitare al massimo la possibilità di derogare alla regola del pubblico concorso, prevedendo che la legge può consentire deroghe solo con riferimento a specifiche funzioni e qualifiche.
      È poi prevista l'istituzione con legge di Autorità amministrative indipendenti per la regolazione di settori di rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali. Nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nel corso di questa legislatura, i cui
 

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risultati sono stati da poco pubblicati, emerge con chiarezza che le Autorità indipendenti si caratterizzano, rispetto ai modelli ordinari di amministrazione, per particolari e specifici profili; da una parte la loro indipendenza le sottrae al rapporto di subordinazione sussistente tra tutte le amministrazioni statali e il Governo interrompendo, di fatto, per i settori ad esse affidati, il rapporto di responsabilità, inteso in senso stretto, che lega il Governo al Parlamento. D'altra parte, essendo chiamate a svolgere funzioni di formazione, di vigilanza e, in taluni casi, di risoluzione di controversie, derogano al principio di separazione tra poteri, su cui si fonda l'ordinamento costituzionale italiano, in base al quale le funzioni normative, amministrative e giurisdizionali sono esercitate da apparati distinti.
      Le Autorità amministrative esercitano funzioni pubbliche rilevantissime in posizione di terzietà e sono, almeno tendenzialmente, indipendenti dal potere politico.
      Per questo motivo si propone un potere ispettivo che consenta l’accountability di quanto svolto dalle Autorità, senza che ciò interferisca sulle attività in corso, potendo presentare gli atti di sindacato ispettivo solo successivamente all'attività svolta. Unica eccezione, la proposta di atti di sindacato ispettivo in caso di inerzia dell'Autorità, caso che sovente si verifica quando, per un adempimento, non è fissato un termine e l'inattività prolungata può creare nocumento a soggetti giuridici, o quando i termini sono scaduti senza che l'Autorità abbia provveduto a espletare per tempo le proprie funzioni.
      Tali istituzioni, come detto, hanno assunto una centralità oggettiva nel nostro ordinamento giuridico e svolgono funzioni talmente rilevanti che si è ritenuto opportuno estendere ad esse l'onere di rispondere del proprio operato ai componenti del Parlamento, come già accade per i membri del Governo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 97. – L'organizzazione e l'azione della pubblica amministrazione sono disciplinate in base alla legge secondo criteri che ne assicurino la trasparenza, la partecipazione e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
      Con legge sono determinati gli ambiti riservati alla potestà regolamentare e ai provvedimenti della pubblica amministrazione.
      Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le competenze, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
      Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. La legge può individuare funzioni e qualifiche per le quali è consentito derogare a tale principio.
      La pubblica amministrazione è tenuta a garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche prima della decisione finale, a favorire la conclusione di accordi sostitutivi di provvedimenti, a definire i procedimenti entro termini brevi e tassativi e a motivare tutte le decisioni discrezionali.
      Per la regolazione di settori di rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, con legge sono istituite Autorità amministrative indipendenti, prevedendo requisiti e modalità di nomina dei soggetti preposti che ne assicurino l'esercizio delle funzioni in condizioni di neutralità e terzietà.
      Il Parlamento esercita un controllo in ordine alle delibere delle Autorità amministrative indipendenti concernenti aspetti

 

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ordinamentali, provvedimentali e relativi ai diritti della persona, con esclusione degli atti aventi natura sanzionatoria, in modo da assicurare la conformità dell'azione delle medesime Autorità alle funzioni loro attribuite dalla legge. Il controllo ispettivo può essere esercitato anche in caso di inerzia delle Autorità».
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