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PDL 4534-1720-1918-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4534-1720-1918-A



 

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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori

MARCENARO, DELLA SETA, BAIO, CABRAS, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, FOLLINI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, MONGIELLO, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, FERRANTE; CONTINI, FLERES

e

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 18 dicembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del progetto di legge n. 4534. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 1720 e 1918 si vedano i relativi stampati.
 

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con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

con il ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

e con il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
(FITTO)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 luglio 2011 (v. stampati Senato nn. 1223-1431-2720)

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 luglio 2011

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1720, d'iniziativa del deputato GIULIETTI

Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993

Presentata il 1o ottobre 2008
 

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e

n. 1918, d'iniziativa dei deputati

MARAN, FASSINO, BARBI, COLOMBO, CORSINI, FEDI, MECACCI, NARDUCCI, PISTELLI, PORTA, RIGONI, TEMPESTINI, VERNETTI

Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993

Presentata il 18 novembre 2008

(Relatore: VOLPI)
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 9 novembre 2011)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 2 ottobre 2012)


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4534 Governo, recante Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, approvato dal Senato, adottato come testo base e modificato nel corso dell'esame in sede referente;

            ribadita la necessità e urgenza di provvedere all'attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede Onu con particolare riferimento alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale e alla Universal Periodical Review riguardante il nostro Paese, svolta dal Consiglio per i diritti umani dell'Onu nel 2010;

            espresse, tuttavia, vive perplessità sull'articolato del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle competenze della Commissione quale soggetto preposto al monitoraggio sulla tutela dei diritti umani nella considerazione delle prerogative costituzionali del Parlamento e del Governo;

            valutando la previsione dell'esistenza di due soggetti distinti, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, come causa evidente di potenziali conflitti;

            richiamata l'opportunità di promuovere l'istituzione di una Commissione bicamerale per i diritti umani,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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        con le seguenti osservazioni:

            auspicata l'opportunità di definire il modello di riferimento per l'istituzione di un'autorità nazionale indipendente per la promozione e la tutela dei diritti umani;

            in riferimento all'articolo 1, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di operare espliciti riferimenti all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e all'OSCE;

            in riferimento all'articolo 3, comma 8, la Commissione di merito valuti altresì l'opportunità di meglio precisare le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico;

        e con le seguenti condizioni:

            all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte con le seguenti: e nel diritto internazionale umanitario, pattizio e consuetudinario;

            all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: scelti, assicurando con le seguenti: che assicurino e dopo le parole: un'esperienza pluriennale inserire le seguenti: anche in ambito internazionale;

            all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei componenti con le seguenti: del Presidente e dei due componenti;

            all'articolo 3, comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo;

            all'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere d) ed e);

            all'articolo 3, comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'Unione europea con le seguenti: , dell'Unione europea e dell'OSCE;

            all'articolo 3, sopprimere i commi 3 e 4;

            all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: conforme della Commissione con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti;

            all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: su proposta del Presidente;

            sopprimere gli articoli 6 e 7;

            all'articolo 9, dopo le parole: i componenti, aggiungere le seguenti: dell'ufficio;

            all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può essere pubblicato anche con le seguenti: è pubblicato.

(Parere espresso il 10 novembre 2011)

        La III Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge n. 4534 Governo ed abb., recante «Istituzione della Commissione nazionale

 

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per la promozione e la protezione dei diritti umani», approvato dal Senato, adottato nel corso dell'esame in sede referente dalla I Commissione;

            ribadita la necessità e urgenza di provvedere all'attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede ONU con particolare riferimento alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale e alla Universal Periodical Review riguardante il nostro Paese, svolta dal Consiglio per i diritti umani dell'Onu nel 2010;

            segnalato che la mancata istituzione di un'autorità nazionale indipendente in materia di diritti umani costituisce uno dei più gravi inadempimenti del nostro Paese nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite;

            rilevata l'esigenza, pur prendendo atto delle modifiche intercorse rispetto al testo precedente, di precisare ulteriormente le competenze dell'istituenda Commissione nella considerazione delle prerogative costituzionali del Parlamento e del Governo;

            raccomandata la necessità di mettere al servizio della Commissione personale esperto proveniente dalla pubblica amministrazione anche in quanto offre le massime garanzie di imparzialità ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;

            richiamata nuovamente l'opportunità di promuovere una Commissione bicamerale per i diritti umani;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: un'esperienza pluriennale inserire le seguenti: anche in ambito internazionale;

            all'articolo 3, comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: proporre con la parola: raccomandare;

            all'articolo 3, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ai fini della definizione della posizione italiana;

            all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: e su parere conforme della Commissione con le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione;

            all'articolo 5, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

(Parere espresso il 3 ottobre 2012)

        

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge n. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani;

            considerato che la nuova relazione tecnica, presentata in data 13 luglio 2012, è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato in seguito alle modifiche prospettate dalla stessa con riferimento agli articoli 2, comma 7, e 12;

            tenuto conto, alla luce dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, dell'opportunità di aggiornare la quantificazione degli oneri prevista dalla relazione tecnica, che ipotizza che il provvedimento entri in vigore dal 1o gennaio 2013;

            rilevato che la Commissione di merito ha provveduto a modificare in maniera conforme a quanto indicato nella relazione tecnica le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 7, e 12, indicando esplicitamente il limite massimo dell'indennità del Presidente della Commissione, e allineando la quantificazione degli oneri e la loro decorrenza al nuovo testo del provvedimento;

            ritenuta l'opportunità di ridurre ulteriormente il trattamento massimo spettante al Presidente della Commissione ed ai componenti in relazione alle funzioni attribuite alla Commissione medesima;

            rilevata l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, al fine di fare riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di riformulare le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, commi 1 e 2, in maniera conforme alla prassi contabile vigente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 2, comma 7, sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 125 mila euro;

            all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente;

            all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri;

 

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            all'articolo 8, commi 1 e 2, sopprimere le parole: , senza oneri finanziari,.

        Conseguentemente, al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: a euro 741.174,50 per l'anno 2012 e a euro 1.322.349,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: a euro 1.109.916,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 10 gennaio 2012)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 2 ottobre 2012)


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4534, approvato dal Senato, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione

 

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e la protezione dei diritti umani, e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

            ritenute positive le finalità dell'intervento normativo proposto;

            preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all'articolo 5, che, disciplinando nel dettaglio l'ufficio di cui si avvale la Commissione per l'espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, nonché all'articolo 6, che prevede anche la creazione di un «Consiglio», del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo;

            tenuto conto che, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, non può non rimarcarsi una certa complessità dell'impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari;

            evidenziato come l'articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità, con l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti;

            giudicato opportuno riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 5, comma 1, occorre che la Commissione di merito valuti con il massimo rigore l'effettiva esigenza di procedere alla nomina di un direttore da preporre a capo dell'ufficio di cui si avvale la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale da preporre all'ufficio medesimo;

            2) al medesimo articolo 5, sia soppresso il comma 2, attese le forti perplessità che la creazione di un ruolo organico del personale

 

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dipendente della Commissione può destare rispetto alle regole ordinarie che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico;

            3) all'articolo 6, si raccomanda di ridurre significativamente il numero di componenti nominati nel Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali;

            4) all'articolo 7, comma 8, si rileva l'opportunità di non prevedere l'erogazione di un rimborso spese per i componenti del predetto Consiglio.

(Parere espresso il 14 dicembre 2011)

        La XI Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge n. 4534, approvato dal Senato, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            preso atto che sono stati sostanzialmente recepiti i rilievi già formulati dalla XI Commissione in occasione del parere reso sul precedente testo del provvedimento;

            raccomandato nuovamente che – pur riconoscendo l'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani – siano valutate con la massima attenzione, soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale, talune perplessità che possono emergere in termini di oneri finanziari,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 12 settembre 2012)


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 26 settembre 2012)
 

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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo della proposta di legge n. 4534, approvata dal Senato, recante «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani»;

            considerata la rilevanza che l'istituzione della predetta Commissione potrà assumere nel campo della promozione dei diritti umani;

            rilevato che il provvedimento rientra in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, in particolare nella materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), in quanto recante l'istituzione di un organo dello Stato, nonché afferisce al profilo dei rapporti internazionali dello Stato ai sensi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), atteso che il provvedimento si conforma agli impegni assunti con la risoluzione ONU richiamata all'articolo 2;

            constatato che l'articolo 3 enuncia, tra i compiti della suddetta Commissione, la promozione della cultura dei diritti umani attraverso specifici percorsi formativi da realizzare anche presso istituzioni scolastiche, nonché la promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione personale;

            rilevata l'opportunità di rivedere il profilo della copertura finanziaria del testo, in armonia con il clima di austerità ed in coerenza con le restrizioni poste a carico degli enti pubblici dalla manovra economica varata dal Governo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati nell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, inerenti alla definizione di specifici percorsi formativi da realizzare presso istituzioni scolastiche e di programmi di formazione del personale volti alla promozione della cultura dei diritti umani.

(Parere espresso il 14 dicembre 2012)
 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4534, approvata dal Senato, recante «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani»;

            rilevato che il provvedimento rientra in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, in particolare nella materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), in quanto recante l'istituzione di un organo dello Stato, nonché afferisce al profilo dei rapporti internazionali dello Stato ai sensi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), atteso che il provvedimento si conforma agli impegni assunti con la risoluzione ONU richiamata all'articolo 2;

            constatato che l'articolo 3 enuncia, tra i compiti della suddetta Commissione, la promozione della cultura dei diritti umani attraverso specifici percorsi formativi da realizzare anche presso istituzioni scolastiche, nonché la promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione personale;

            rilevata l'opportunità di coordinare gli aspetti finanziari del testo in esame con la disciplina di cui alle legge n. 135 del 2012 in materia di spending review,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un diretto coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, inerenti alla definizione di specifici percorsi formativi da realizzare presso istituzioni scolastiche e di programmi di formazione del personale volti alla promozione della cultura dei diritti umani.

(Parere espresso il 12 settembre 2012)
 

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TESTO
del progetto di legge n. 4534

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Princìpi generali).

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i princìpi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte.

      1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i princìpi contenuti nella Costituzione e nel diritto internazionale, umanitario, pattizio e consuetudinario.

      2. Al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.       2. Identico.

Art. 2.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani).

Art. 2.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani).

      1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

      1. Identico.

      2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente, i due       2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente e i

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membri di cui al comma 3 del presente articolo e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni. due componenti di cui al comma 3 del presente articolo non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.
      3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.       3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due componenti scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale anche in ambito internazionale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.
      4. I due membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.       4. I due componenti sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina del Presidente e dei due componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Il Presidente e i due membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.       5. Il Presidente e i due componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.
      6. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.       6. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico.

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      7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Agli altri due membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.       7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata in misura non superiore a 200.000 euro annui.
      8. Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
      8. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del membro da sostituire. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.       9. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del componente da sostituire. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.
      9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 2.       10. Identico.

Art. 3.
(Competenze della Commissione).

Art. 3.
(Competenze della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

      1. Identico:

          a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all'articolo 1, comma 1;           a) identica;
          b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;           b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza dei princìpi e delle norme in materia, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
          c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera a),           c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera a),

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pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare, proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1; pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare, raccomandare al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;
          d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;           d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;
          e) contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;           e) identica;
          f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;           f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'OSCE, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;
          g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;           g) identica;
          h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;           h) identica;

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          i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;           i) identica;
          l) promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.           l) identica.

      2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

      2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, la Commissione si avvale, con funzioni consultive, con riferimento ai profili che attengono alla parità di trattamento ed alle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

      3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici       3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici
ambiti di competenza conferendo ad uno dei membri l'incarico di coordinarne le attività. ambiti di competenza conferendo ad uno dei componenti l'incarico di coordinarne le attività.
      4. Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.       4. Le leggi di esecuzione di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.
      5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni       5. Identico.

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rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.  
      6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previe intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.       6. Identico.
      7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite, accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previe intese con l'amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.       7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite, accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previe intese con l'amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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      8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione, il personale di cui avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento, ai sensi della normativa vigente, l'ordinamento delle carriere nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità. Al fine di consentire l'avvio dell'attività amministrativa, la Commissione stabilisce con regolamento le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico, nell'ambito della predetta dotazione, nel limite massimo di sei unità, selezionate fra il personale dipendente dalla pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.       8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio, ai sensi della normativa vigente, il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, nonché le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione e dell'ulteriore personale ad esso assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità per l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti e degli organismi di cui all'articolo 6.
      9. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

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      9. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.       10. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 8, le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.
(Obbligo di rapporto).

Art. 4.
(Obbligo di rapporto).

      1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

      Identico.

Art. 5.
(Ufficio della Commissione).

Art. 5.
(Ufficio della Commissione).

      1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8.

      (vedi articolo 3, comma 8)

      1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio appositamente istituito, la cui composizione è fissata nel numero massimo di dieci unità, di cui sette funzionari esperti e tre fra amministrativi e tecnici. Il numero di dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, non potrà superare la metà dei componenti di tale ufficio. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

        2. Nell'ambito dell'ufficio è selezionato un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Il compenso del direttore non può comunque essere superiore alla metà dell'indennità di funzione spettante al Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

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      2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici.       Soppresso.
      3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i princìpi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.       3. Identico.
      4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.       4. Identico.

Art. 6.
(Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali).

Art. 6.
(Acquisizione delle valutazioni di altri soggetti ed organismi).

      1. La Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti nominati con le seguenti modalità:

          a) diciotto componenti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della tutela dei diritti umani e del diritto umanitario;

          b) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

          c) sei esperti scelti in ragione della loro riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, ivi compresi gli esperti indipendenti designati dal Governo presso gli organismi internazionali dei diritti umani;

      1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce le valutazioni, anche attraverso consultazioni periodiche e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 8, dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni sindacali, dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nonché di studiosi ed esperti dei diritti umani.
      2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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          d) tre componenti designati congiuntamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano fra coloro che, a livello locale, svolgono istituzionalmente attività autonoma di promozione e tutela di diritti umani;  
          e) sei componenti designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'UNAR, in rappresentanza delle istituzioni;  
          f) due componenti scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, istituiti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.  

      2. Le modalità di selezione dei componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo sono stabilite nella delibera di cui all'articolo 3, comma 9.
      3. Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che abbiano competenze nell'ambito della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

 

Art. 7.
(Compiti e funzioni del Consiglio).

Art. 7.
(Compiti e funzioni del Consiglio).

      1. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Formula altresì pareri e raccomandazioni alla Commissione.

      Soppresso.


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      2. Il Consiglio assiste la Commissione nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.  
      3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Commissione, almeno quattro volte l'anno, per approvare le linee politiche generali del programma annuale della Commissione, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Presidente della Commissione può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio con diritto di voto. A fine anno, la Commissione presenta e discute con i componenti del Consiglio il programma di lavoro per l'anno successivo.  
      4. Il Consiglio esamina ed approva il programma annuale di lavoro della Commissione e formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.  
      5. Il Consiglio nomina al suo interno un coordinatore, che lo rappresenta presso la Commissione e può essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.  
      6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio può istituire al suo interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche discusse nell'ambito del Consiglio stesso e deliberate dalla Commissione. Ciascuno dei gruppi di lavoro è coordinato da un componente della Commissione.  
      7. I rappresentanti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), che sono componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.
      8. Per i componenti del Consiglio è previsto il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute.

Art. 8.
(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni).

Art. 8.
(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni).
      1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di       1. Identico.

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altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.  
      2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.       2. Identico.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.
(Segreto d'ufficio).

Art. 9.
(Segreto d'ufficio).

      1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

      Identico.

Art. 10.
(Relazione annuale della Commissione e informazione).

Art. 10.
(Relazione annuale della Commissione e informazione).
      1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione approvata all'unanimità sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.       Identico.
      2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.  
      3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere pubblicato anche attraverso strumenti telematici.

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Art. 11.
(Spese).

Art. 11.
(Spese).

      1. Le spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio e dell'ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

      1. Le spese di funzionamento della Commissione e dell'ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 662.575 per l'anno 2011 e euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.109.916 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.


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