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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5662 |
a) il paziente è maggiorenne e capace di intendere e di volere al momento della richiesta;
b) la richiesta di eutanasia è stata formulata volontariamente, è stata ben ponderata e ripetuta e non è il risultato di una pressione esterna;
c) il paziente è affetto da una malattia con prognosi infausta e in fase
L'eutanasia può essere anche praticata nei confronti di persone affette da malattia grave e incurabile e che non sono più in grado di intendere e di volere (e non potrebbero quindi effettuare una valida richiesta di eutanasia), qualora queste abbiano sottoscritto la cosiddetta «dichiarazione anticipata» entro i cinque anni immediatamente precedenti la situazione che rende impossibile la manifestazione cosciente della propria volontà.
È inoltre prevista l'istituzione di una Commissione nazionale che verifica se l'eutanasia è stata effettuata secondo le condizioni e le procedure previste.
La presente proposta di legge ha lo scopo di aprire un dibattito in Parlamento che possa, nel rispetto delle opinioni di tutti, portare una risposta il più possibile condivisa non solo rispetto a scelte, di certo non facili, che molti – medici, malati e loro familiari – si trovano quotidianamente a dover fare, ma anche rispetto a un tema su cui il dibattito e il confronto nel Paese sono sempre più attuali.
È necessario dunque un serio confronto, privo di pregiudizi ideologici, su un tema tanto delicato qual è quello relativo all'affermazione del diritto a non soffrire, del diritto, cioè, di ciascun individuo di scegliere le modalità dell'interruzione della propria vita nel caso di malattie non curabili e pervenute alla fase terminale.
La necessità di un confronto, nel rispetto reciproco di posizioni diverse, sul ruolo che deve avere lo Stato e la sua legislazione rispetto alle decisioni individuali, anche quelle che riguardano la propria vita, o la possibilità di una «dolce morte» – chiaramente in situazioni in cui vi siano precise condizioni tali da far consapevolmente scegliere una morte non dolorosa rispetto a una sopravvivenza caratterizzata da sofferenze non più sopportabili, da una «non vita» in quanto ormai priva di dignità a causa di malattie che non danno speranza di prognosi positive – ha trovato spesso conferma, oltre che nelle riflessioni di malati terminali con sofferenze insopportabili, anche in quelle di alcuni medici.
Certo, non può essere il legislatore a dare una risposta a dilemmi etici e filosofici, ma il Parlamento – di fronte a un problema così rilevante e che riguarda migliaia di persone – non può limitarsi a rimuoverlo, ma ha il dovere di affrontarlo dando una risposta che deve tenere conto della realtà.
Significativo, a tale proposito, è il risultato di un'indagine curata dai ricercatori dell'università Cattolica di Milano, allo scopo di conoscere le risposte che quotidianamente molti medici danno – seguendo la propria coscienza e sulla base delle proprie conoscenze scientifiche – di fronte a situazioni concrete rispetto a un problema che è sempre più spesso spunto di riflessioni bioetiche.
L'indagine, svolta nei venti centri di terapia intensiva milanesi tramite questionari a risposta anonima e che verte sul comportamento dei medici rianimatori chiamati ad assistere persone in condizioni estremamente critiche, ha portato ai seguenti risultati: circa il 4 per cento dei rianimatori praticherebbe la cosiddetta «eutanasia attiva», somministrando farmaci letali ai pazienti terminali che dipendono solo da un respiratore, mentre l'80 per cento avrebbe ammesso di aver attuato almeno una volta quella passiva, cioè di aver «staccato la spina del respiratore», spesso senza consultare i pazienti (notizia riportata da «Il Corriere della Sera» del 12 novembre 2002).
I ricercatori hanno quindi rilevato che, pur se l'eutanasia, in ogni sua forma, non è attualmente ammessa dal codice deontologico, molti medici decidono in favore di essa, in scienza e coscienza, quando la vita del paziente volge al termine.
Anche alla luce di quanto accade nella realtà, nel caso di un individuo affetto da malattie non curabili e pervenute alla fase terminale non appare insensato, ma anzi
1. Ai fini della presente legge, per eutanasia si intende l'atto praticato da un terzo che mette volontariamente fine alla vita di una persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, a seguito della richiesta della medesima persona.
1. Il medico che pratica l'eutanasia, di seguito denominato «medico curante», non è punibile se presta la propria opera alle condizioni e con le procedure stabilite dalla presente legge e se ha accertato, con i mezzi medico-scientifici esistenti, che:
a) il paziente è maggiorenne e capace di intendere e di volere al momento della richiesta;
b) la richiesta è stata formulata in maniera volontaria, è stata ben ponderata e ripetuta e non è il risultato di una pressione esterna;
c) il paziente è affetto da una malattia con prognosi infausta e in fase terminale, senza alcuna prospettiva di sopravvivenza, e le sue sofferenze fisiche o psichiche sono costanti e insopportabili e tali da non poter essere eliminate con trattamenti farmacologici.
2. Senza pregiudizio per le terapie che comunque può mettere a disposizione del
a) informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, a chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e a documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;
b) dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua malattia, nonché ad accertare che la richiesta dello stesso paziente sia volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;
c) accertare che perduri lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso sia ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;
d) consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche abbiano carattere costante, insopportabile e non siano suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato nessun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico curante e deve essere competente rispetto alla malattia esaminata. Il medico curante informa il paziente sull'esito della consulenza;
e) consultare e a tenere conto delle considerazioni dell’équipe sanitaria, ove
f) informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;
g) garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia.
3. Se il medico curante ritiene che il decesso non sia a breve scadenza è tenuto a:
a) consultare un altro medico, psichiatra o specialista nella specifica malattia informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente, valuta se le sue sofferenze fisiche e psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di miglioramenti a fronte di specifici trattamenti terapeutici. Si assicura, altresì, del carattere volontario, ponderato e ripetuto della richiesta di eutanasia. Lo stesso medico redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato deve avere le medesime caratteristiche di indipendenza stabilite al comma 2, lettera d), nei confronti del paziente, del medico curante e del medico consultato ai sensi della citata lettera d). Il medico curante informa il paziente sull'esito della consulenza;
b) lasciare trascorrere almeno un mese tra la data della dichiarazione scritta del paziente di cui al comma 4 e l'attuazione dell'intervento di eutanasia.
4. La richiesta di eutanasia del paziente deve risultare da una dichiarazione scritta, redatta, datata e firmata personalmente. Se il paziente non è in grado di compilare tale dichiarazione, può affidare l'incarico a una persona di sua fiducia, purché maggiorenne. Il soggetto incaricato è tenuto a riportare, nella dichiarazione, che il paziente non è in grado di scrivere personalmente la sua richiesta di eutanasia, indicandone le ragioni. In tale caso, la
1. Ogni persona maggiorenne può, qualora abbia timore di perdere la propria capacità di intendere e di volere, mediante un'apposita dichiarazione scritta anticipata, esprimere la volontà che gli sia praticata l'eutanasia, nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:
a) presenza di una malattia grave e incurabile e di sofferenze fisiche e psichiche costanti e insopportabili;
b) incapacità di intendere e di volere;
c) diagnosi medica di malattie con prognosi infausta di irreversibilità.
2. Nella dichiarazione anticipata sono indicate una o più persone di fiducia maggiorenni, alle quali è affidato il compito di informare il medico curante della volontà del paziente. In caso di rifiuto, impedimento, incapacità o morte di una delle persone di fiducia, subentra quella che eventualmente segue nell'elenco. Il medico curante, il medico o i medici consultati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, e i membri dell’équipe sanitaria di cui
a) è affetto da una malattia grave e incurabile;
b) patisce sofferenze fisiche e psichiche costanti e insopportabili e tali da non poter essere eliminate con trattamenti farmacologici;
c) non è in grado di intendere e di volere;
d) è stato oggetto di una diagnosi medica di malattia con prognosi infausta ed irreversibile.
8. Senza pregiudizio per le terapie che comunque può mettere a disposizione del paziente, il medico curante è tenuto in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia a:
a) consultare un altro medico ai fini della conferma della diagnosi di malattia con diagnosi infausta ed irreversibile, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni. Se con la dichiarazione anticipata è stata designata una persona di fiducia, il medico curante la mette al corrente dell'esito di tale consulenza. Il medico consultato deve avere le medesime caratteristiche di indipendenza stabilite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), nei confronti del paziente e del medico curante e deve essere competente rispetto alla malattia esaminata;
b) consultare e a tenere conto delle considerazioni dell’équipe sanitaria, ove presente, in contatto costante con il paziente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata con la dichiarazione anticipata;
c) interpellare la persona di fiducia, se designata nella dichiarazione anticipata in merito alla volontà del paziente di essere sottoposto a eutanasia;
d) interpellare i familiari del paziente, se indicati nella dichiarazione anticipata,
9. La dichiarazione anticipata, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico curante con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico consultato sono inseriti nella cartella clinica del paziente.
1. Ogni atto medico finalizzato a praticare l'eutanasia deve essere registrato ai sensi di quanto disposto dal capo V. A tale fine il medico curante consegna, entro quattro giorni lavorativi, la documentazione prevista dall'articolo 6, debitamente compilata, alla Commissione nazionale di controllo e valutazione di cui all'articolo 5.
1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo e valutazione sull'attuazione della presente legge, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da sedici membri, designati sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza nelle materie di competenza della stessa Commissione, così individuati: otto medici chirurghi, dei quali almeno quattro professori universitari; quattro professori universitari di materie giuridiche o avvocati; quattro rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano delle problematiche relative alle persone affette da
1. La Commissione provvede alla redazione di un documento di registrazione che deve essere compilato dai medici curanti per ogni intervento di eutanasia da essi praticato.
2. Il documento di registrazione è composto da due fascicoli.
3. Il primo fascicolo reca i dati coperti dal segreto professionale e che non possono essere portati a conoscenza della Commissione prima che la stessa deliberi sul caso in oggetto, né possono costituire elemento di valutazione da parte della Commissione medesima, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1. Il fascicolo è sigillato dal medico curante e contiene le seguenti informazioni:
a) il nome, il cognome e la residenza del paziente;
b) il nome, il cognome e la residenza del medico curante;
c) il nome, il cognome e la residenza del medico o dei medici consultati sulla richiesta di eutanasia;
d) i nomi, i cognomi e la residenza delle persone interpellate dal medico curante con l'indicazione delle date di tali contatti e la specificazione dell'attività prestata;
e) se è stata fatta la dichiarazione anticipata, nella quale è designata una o più persone di fiducia, il nome, il cognome e la residenza delle stesse.
4. Il secondo fascicolo contiene i seguenti dati:
a) il sesso, la data e il luogo di nascita del paziente;
b) la data, il luogo e l'ora del decesso;
c) l'indicazione della malattia grave e incurabile da cui era affetto il paziente;
d) le caratteristiche delle sofferenze fisiche o psichiche che hanno portato a definirle costanti e insopportabili;
e) gli elementi che hanno permesso di accertare che la richiesta di eutanasia è stata formulata in maniera volontaria, ponderata e non è stata il risultato di una pressione esterna;
f) ogni elemento utile a comprovare che il decesso avrebbe avuto luogo comunque a breve termine;
g) l'esistenza o meno della dichiarazione scritta di volontà;
h) la procedura seguita dal medico curante nelle fasi precedenti all'intervento di eutanasia;
i) la qualifica dei medici consultati e del medico curante e le date delle consulenze;
l) le modalità e la procedura seguita dal medico curante nell'intervento di eutanasia.
1. La Commissione esamina il documento di registrazione debitamente compilato e trasmesso dal medico curante. La stessa Commissione verifica sulla base del secondo fascicolo del documento di cui all'articolo 6, comma 4, se l'intervento di eutanasia è stato effettuato secondo le condizioni e le procedure previste dalla presente legge. In caso di dubbio, la Commissione può decidere, a maggioranza semplice, di essere portata a conoscenza dell'identità del paziente.
2. La Commissione, presa visione del primo fascicolo del documento di registrazione, di cui all'articolo 6, comma 3, può richiedere al medico curante la cartella clinica relativa all'intervento di eutanasia.
3. La Commissione si pronuncia entro due mesi dalla data di trasmissione del documento di registrazione.
4. Quando la Commissione, a seguito di una decisione presa dalla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, delibera la non conformità delle procedure seguite alle disposizioni di cui alla presente legge, trasmette la documentazione completa alla procura della Repubblica competente in relazione al luogo del decesso del paziente.
5. Qualora la conoscenza dell'identità del paziente richiesta ai sensi del comma 1 possa incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità di giudizio di un membro della Commissione, questi ha l'obbligo di astenersi dall'esame del caso.
1. La Commissione trasmette alle Camere, ai fini dell'esame da parte dei competenti organi parlamentari, un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, in seguito, a cadenza biennale:
a) un rapporto statistico basato sulle informazioni raccolte nel secondo fascicolo del documento di registrazione che i medici consegnano compilato alla Commissione ai sensi dell'articolo 7;
b) un rapporto sull'attuazione della presente legge, corredato delle valutazioni della Commissione.
2. Per la redazione dei rapporti di cui al comma 1 la Commissione può chiedere la collaborazione di esperti nonché raccogliere tutte le informazioni utili da autorità, enti e istituzioni nonché da ogni soggetto, pubblico o privato. Le informazioni raccolte dalla Commissione sono coperte dal segreto, in particolare per quanto riguarda l'identità delle persone citate nel documento di registrazione di cui all'articolo 6.
3. La Commissione può trasmettere le informazioni statistiche raccolte ai sensi del comma 1, lettera a), ad eccezione dei dati aventi carattere personale, agli istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici che ne fanno richiesta motivata.
1. Le spese di funzionamento e quelle del personale della Commissione sono poste a carico per metà dello stato di previsione del Ministero della giustizia e per metà dello stato di previsione del Ministero della salute.
1. Chiunque partecipa, a qualsiasi titolo, all'attuazione della presente legge, è tenuto al rispetto della riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza nell'esercizio del suo compito. In caso di violazione del segreto si applicano le pene previste dall'articolo 326 del codice penale.
1. La dichiarazione scritta e la dichiarazione anticipata, previste, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 4, e 3, non
1. La persona deceduta a seguito di un intervento di eutanasia, praticato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dalla presente legge, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.
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