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PDL 5676

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5676



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TANONI

Introduzione degli articoli 452-bis e 452-ter del codice penale, in materia di delitti contro l'ambiente

Presentata il 19 dicembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.
      L'articolo 1 del decreto legislativo ha, infatti, introdotto due nuove fattispecie contravvenzionali che puniscono l'uccisione, la cattura e la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis del codice penale) e la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis del codice penale).
      Si è trattato di un provvedimento, lungamente atteso, che, pur meritorio nei suoi contenuti essenziali (si veda anche l'estensione alle violazioni ambientali della responsabilità d'impresa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), non ha contribuito significativamente al rafforzamento delle tutele giuridiche dell'ambiente, inteso nelle sue tre principali matrici naturali rappresentate dal suolo, dall'acqua e dall'atmosfera, in relazione alla tenuità dell'illecito contravvenzionale e alla specificità delle fattispecie individuate.
      Le norme che si propone di introdurre nel codice penale hanno l'obiettivo di anticipare la tutela penale, sanzionando con la reclusione le condotte dolose, anche non produttive di danno all'ambiente, ma comunque in grado di esporre a un pericolo concreto la qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo o del sottosuolo.
      Come noto, il principio di prevenzione in campo ambientale è particolarmente significativo, sia nella sua accezione di strumento di politica ambientale europeo e nazionale, sia dal punto di vista giurisdizionale. Prevenire il danno alle matrici
 

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ambientali causato da condotte inquinatrici dell'uomo è fondamentale, se pensiamo che purtroppo nel nostro Paese gli strumenti riparatori e di ristoro ambientali rappresentati dalle operazioni di bonifica e di ripristino ambientali, compiutamente realizzate nel nostro Paese, sono, purtroppo, ancora in numero esiguo, in ragione di gravi oneri di spesa, soprattutto a carico dello Stato centrale e degli enti locali che essi comportano. Aspetto non secondario di una corretta applicazione del principio di prevenzione in campo ambientale sta nella circostanza secondo cui individuare e sanzionare penalmente ed economicamente chi mette in pericolo il bene ambiente significa far ricadere le responsabilità solo su chi ha tenuto la condotta inquinatrice oggi, anziché far pagare per le citate operazioni di ripristino e di bonifica l'intera collettività domani.
      L'articolo 452-bis introdotto nel codice penale sanziona, in ossequio al principio di offensività della condotta e di proporzionalità della sanzione, le azioni che mettono in pericolo e creano un danno alla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo o del sottosuolo.
      Nelle condotte di cui ai commi secondo, terzo e quarto è, altresì, configurabile l'adozione di misure cautelari personali nei confronti dell'agente inquinatore ai sensi del combinato disposto degli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale.
      L'articolo 452-ter introdotto nel medesimo codice penale consente una ragguardevole riduzione della pena per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, collaborando concretamente con le Forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria nella ricostruzione della dinamica della condotta inquinatrice, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. È un aspetto, quest'ultimo, di indubbia rilevanza se consideriamo l'arco di tempo, spesso anche molto lungo, in cui si manifestano i danni prodotti dalle condotte inquinatrici. Il secondo comma dell'articolo 452-ter stabilisce, invece, la riduzione della metà della pena per colui che, nei casi di danno alle matrici naturali, ha provveduto alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Per favorire tale auspicabile ipotesi, il giudice può disporre un'apposita sospensione del procedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al libro secondo, titolo VI, capo III del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

      «Art. 452-bis. – (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque, in violazione di norme di legge o di regolamento, fa sorgere o persistere il pericolo di un danno alla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo o del sottosuolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
      Se dal fatto deriva un danno alla qualità dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo, la pena è della reclusione da due a sei anni; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.
      Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni.
      Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

      Art. 452-ter. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-bis, commi terzo e quarto, sono diminuite dalla metà a due terzi per

 

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chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
      Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 452-bis e al presente articolo sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo adeguato a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al presente comma».


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