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PDL 5714

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5714-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 gennaio 2013 (v. stampato Senato n. 3658)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(CLINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 gennaio 2013

(Relatore: ALESSANDRI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5714.
La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 22 gennaio 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 5714
.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5714 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            esso presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto reca limitati interventi in materia di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, di smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti e di proroga di talune gestioni commissariali: a tale nucleo originario, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata aggiunta una disposizione volta a trasformare la disciplina vigente in materia di raccolta e smaltimento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) da transitoria in disciplina a regime, una disposizione volta a prevedere il posticipo al mese di luglio del termine per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché una disposizione (si tratta dell'articolo 2-bis) concernente le regioni colpite dal sisma del maggio 2012, la quale non sembrerebbe riconducibile all'ambito materiale oggetto del provvedimento ed alle finalità dal medesimo perseguite. In proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nell'intervenire sul tessuto normativo vigente al fine di differire l'operatività del regime speciale temporaneo in vigore in Campania in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 1, comma 1) e di differire il termine di vigenza del divieto di smaltimento in discarica di alcun tipologie di rifiuti (articolo 1, comma 2), il provvedimento non si coordina in modo adeguato con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che le suddette disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali;

            inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo – laddove dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2013, la gestione della raccolta differenziata da parte dei comuni della Regione Campania sarà disciplinata a norma dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge n. 78 del 2010 – reca una disposizione che appare di dubbia portata normativa, tenuto conto che la normativa cui si opera il rinvio definisce le funzioni fondamentali dei comuni con disposizione a regime e risulta già efficace erga omnes;

            infine, il provvedimento, all'articolo 2, comma 1, agisce in deroga ad una disposizione di portata generale in materia di durata delle gestioni commissariali introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge

 

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15 maggio 2012, n. 59, disponendo la proroga degli incarichi di alcuni Commissari straordinari, nominati per lo svolgimento di interventi in materia di emergenze ambientali;

            il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); esso non è tuttavia provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni contenute all'articolo 2-bis, inserite nel corso dell'esame del provvedimento in sede parlamentare, in quanto le stesse recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1 e comma 2, che modificano in via non testuale le disposizioni contenute, rispettivamente, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, e all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, si dovrebbero riformulare le disposizioni in questione in termini di novella alle succitate norme;

            per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si dovrebbe verificare la portata normativa della disposizione ivi contenuta.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 5714 Governo, approvato dal Senato, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale»;

 

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            rilevato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili, in via prevalente, alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            ricordato, infatti, che con la sentenza n. 249 del 2008, la Corte Costituzionale ha evidenziato come la disciplina della gestione dei rifiuti si collochi nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche se interferisce con altri interessi e competenze; deve dunque essere riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali;

            evidenziato che, con riferimento a specifiche disposizioni del provvedimento, rilevano le seguenti materie: «sistema tributario e contabile dello Stato», riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e «protezione civile» assegnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

            evidenziato che l'articolo 2, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2013 gli incarichi di taluni Commissari nominati per il superamento di alcune emergenze ambientali;

            rilevato che la suddetta disposizione interviene in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, a norma del quale le gestioni commissariali in atto, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 5714, approvato dal Senato, di conversione in legge, con

 

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modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

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