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PDL 57163

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5713-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 gennaio 2013 (v. stampato Senato n. 3653)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

dal ministro della difesa
(DI PAOLA)

e dal ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

di concerto con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

e con il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
(RICCARDI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5713.
Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), il 22 gennaio 2013, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 5713.
 

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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 gennaio 2013

(Relatori: BONIVER, per la III Commissione; GAROFANI, per la IV Commissione)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5713 e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione che vedono impegnato il nostro Paese fino al 30 settembre 2013, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

                anche se connesse e genericamente indicate nel titolo e nella premessa dell'atto legislativo, appaiono non del tutto omogenee con il nucleo essenziale del decreto le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 5, in materia di assunzioni nella Polizia di Stato, nonché dall'articolo 6, commi 7, 14 e 15, recanti stanziamenti concernenti, rispettivamente, lo Staff College con sede in Torino, la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles e i contributi all'Associazione Culturale «Villa Vigoni»;

            sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;

                in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente. In proposito, si rileva che la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) a corredo del provvedimento, dà conto delle norme derogate, anche implicitamente, mediante i rinvii disposti alla normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale;

 

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                nel procedere alla modifica della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento (si vedano, in proposito, l'articolo 6, comma 15, che incrementa in via non testuale il contributo annuo in favore dell'Associazione culturale «Villa Vigoni» e l'articolo 7, comma 11, che estende l'applicabilità delle norme che tutelano il coniuge del funzionario internazionale anche ai coniugi dei dipendenti pubblici impiegati in sedi diplomatiche all'estero, senza provvedere a novellare in tal senso la legge n. 227 del 2010);

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate;

            il decreto-legge, all'articolo 5, comma 2, laddove prevede che nell'ambito dello stanziamento disposto per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possano, «a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto», sembra assegnare ad un decreto interministeriale il compito di individuare aree di crisi ulteriori rispetto a quelle individuate per legge, alle quali destinare parte delle risorse stanziate; analogamente, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, nell'ambito dello stanziamento previsto dal primo periodo per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo, prevede che «il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto»;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il decreto-legge reca talune formulazioni e richiami normativi generici ed imprecisi; ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all'articolo 5, comma 3, ove si dispone che il «Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per fini umanitari», senza precisare né lo strumento da utilizzare per l'identificazione di tali misure, né la loro natura; mentre, all'articolo 7, comma 9, contiene una clausola di garanzia, disponendo che «Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, nonché degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente articolo, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o gennaio 2013, fino alla data di entrata

 

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in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto»;

            il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1, primo periodo, i quali prevedono che fonti di rango secondario possano intervenire su ambiti materiali che l'ordinamento assegna alla fonte primaria del diritto, sia verificata la congruità delle disposizioni in titolo con il sistema delle fonti.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:
      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 6, comma 15 (che modifica in via non testuale la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 170 del 1997) e all'articolo 7, comma 11 (che incide sulle disposizioni contenute all'articolo 5 della legge n. 227 del 2010, senza tuttavia modificarle) si dovrebbero riformulare le disposizioni in questione in termini di novella alle succitate norme;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 5, comma 3, che demanda al Ministro degli affari esteri e al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione l'identificazione delle «Misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari», si dovrebbe individuare sia lo strumento al quale i Ministri dovrebbero ricorrere al fine di identificare le suddette misure, sia quale sia la natura delle misure in questione.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 5713 Governo, approvato dal Senato, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.    227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»,

            rilevato che il provvedimento interviene, nel complesso, sulle materie politica estera e rapporti internazionali, difesa e forze armate e ordinamento penale, che sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione,

            ricordato, in particolare, che, da ultimo, le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali – dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 – sono state disposte dall'articolo 1 del decreto-legge n.    215 del 2011, convertito dalla legge n.    13 del 24 febbraio 2012,

            preso altresì atto favorevolmente delle misure previste dal comma 5 dell'articolo 2, volte a garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali,

            ricordato, in particolare, che il comma 5 dell'articolo 2 interviene, alla lettera a), in materia di assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente di Polizia di Stato,

            tenuto altresì conto che il medesimo comma 5 dell'articolo 2 alla lettera b) reca un'autorizzazione per il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali tali da semplificare l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, alla doppia condizione di rientrate nei limiti dei posti disponibili in organico a fine 2012 e di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

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