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PDL 4633

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4633



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCILIPOTI, FRASSINETTI

Modifiche agli articoli 2910 e 2911 del codice civile, in materia di esclusione dell'unico immobile posseduto, adibito ad abitazione principale del debitore, dalle procedure di esecuzione forzata, e altre disposizioni concernenti i prestiti vitalizi ipotecari

Presentata il 21 settembre 2011

      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è un gesto di ammirevole civiltà, di grande valore civile e di spiccato senso etico, oltre ad essere un atto necessario, atteso che circa 4.200.000 famiglie sono a rischio di procedura di esecuzione forzata dell'unico immobile posseduto adibito ad abitazione principale.
      Essa sancisce e fissa l'impignorabilità di tale immobile, in ossequio al diritto di abitazione, previsto nella Costituzione, e nel rispetto della persona umana, come previsto e tutelato dagli articoli 2, 3, 32 e 47 della stessa Costituzione.
      Sono notevoli i pregiudizi che derivano alle famiglie che, anche per via della crisi che sta interessando il nostro Paese, si trovano nella difficoltà di onorare i propri debiti. Dal primo ritardo occorso, infatti, in specie verso Equitalia Spa e il circuito bancario, iniziano a decorrere e a lievitare interessi passivi in misura esponenziale, tanto da vanificare, nel giro di poco tempo, tutto lo sforzo fino ad allora affrontato per pagare le rate dei debiti.
      Il tutto comporta una grave ripercussione, poiché la pubblica amministrazione deve comunque provvedere a portare una sistemazione alle famiglie esecutate, con aggravio di costi pubblici.
      Con la presente proposta di legge non si vogliono certo agevolare, neanche in
 

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minima parte, gli speculatori o i cosiddetti «furbetti del quartierino»; al contrario, vengono protetti i componenti del nucleo familiare residenti presso l'abitazione, poiché fino al momento in cui questi vi risiedono, non possono essere allontanati dalla stessa abitazione. Perderanno tale beneficio nel momento in cui risiederanno altrove o, a qualunque titolo, vengano a possedere un'altra abitazione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2910 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «In nessun caso può essere espropriato, pignorato, esecutato o comunque sottratto al godimento del legittimo proprietario l'unico immobile posseduto, adibito ad abitazione principale del debitore e le relative accessioni e pertinenze, fatti salvi l'espropriazione per motivi di interesse generale e gli indennizzi dovuti».

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 2911 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dell'unico immobile posseduto, adibito ad abitazione principale e delle relative accessioni e pertinenze».

Art. 3.

      1. Al comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «con età superiore ai 65 anni compiuti» sono soppresse.

Art. 4.

      1. I prestiti ipotecari, comunque concessi sull'unico immobile posseduto, adibito ad abitazione principale del debitore e le relative accessioni e pertinenze, gravati da ipoteca di primo grado, in essere prima della data di entrata in vigore della

 

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presente legge, sono convertiti in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi del comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.


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