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PDL 1226

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1226



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VELTRONI, SORO, SERENI, BRESSA, MARTELLA

Modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente

Presentata il 3 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! — Una distribuzione del reddito troppo squilibrata rappresenta un limite allo sviluppo; una pressione fiscale eccessiva rappresenta un limite allo sviluppo di qualità.
      Pertanto la presente proposta di legge ha l'obiettivo di aumentare le detrazioni per i lavoratori dipendenti, motivato dall'esigenza di incrementare il valore di salari e di stipendi che, come ricorda la Banca d'Italia, hanno progressivamente perso potere d'acquisto negli ultimi anni. L'aumento della detrazione per lavoro dipendente già dall'anno 2008 è lo strumento con cui si può realizzare un alleggerimento del carico fiscale sui lavoratori, specie su quelli con basso salario, senza disincentivare l'offerta di lavoro. Non è una misura di contrasto alla povertà ed è diretta ai soggetti che sono comunque inseriti nel mercato del lavoro. La detrazione è un incentivo finanziario riconosciuto in modo automatico e raggiungere una vasta platea di cittadini.
      Si tratta di un intervento determinato da ragioni di equità e finalizzato ad esigenze di sviluppo, che dà attuazione al disposto del comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevedeva la destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle
 

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previsioni alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e specificava che tale riduzione dovesse essere realizzata attraverso l'incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente. A tal fine le maggiori entrate permanenti, come risultanti dalla legge di assestamento del bilancio, dovevano essere iscritte in un fondo presso il Ministero dell'economia e come finanze, destinato a finanziare l'incremento della detrazione, da corrispondere a decorrere dal periodo d'imposta 2008.
      L'incremento della detrazione è tale da determinare un incremento del reddito disponibile per tutti i redditi fino a 46.500 euro; il beneficio, inoltre, si massimizza per i redditi compresi tra 15.000 e 25.000 euro, per i quali l'aumento del reddito disponibile si aggira intorno a 300 euro.
      Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta dovuta è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta stessa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere del 1o luglio 2008, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «1.955 euro, di cui 851 euro per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro»;

              2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                  «b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000 euro, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro»;

              3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

                  «c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 12 e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a) del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

 

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finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) ai commi 5 e 5-bis, la parola: «2,» è soppressa.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,3 miliardi di euro per l'anno 2008 e 4,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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