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PDL 4660

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4660



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCILIPOTI

Istituzione di case da gioco nei comuni di Taormina e di San Pellegrino Terme

Presentata il 29 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo e la competitività del Paese in ambito europeo e internazionale, promuovendo iniziative volte all'incremento del turismo.
      Accanto alle già consolidate attrazioni turistiche presenti nei territori, occorre mettere in campo idee e iniziative che attraggano un crescente flusso di visitatori dalle altre regioni italiane e dai Paesi esteri, al fine di conquistare ulteriori settori di mercato e di contrastare la concorrenza dei Paesi europei confinanti.
      Nella situazione attuale, dove la crescita dell'economia è bassissima o quasi nulla, dare spazio ad attività imprenditoriali che assicurino un incremento dell'economia locale e nazionale è quasi una necessità.
      In provincia di Messina, la città di Taormina (Taorimenion), già abitata dai siculi e, in seguito (753 avanti Cristo), da coloni greci e poi dai romani, ha tutti i requisiti per ottenere la riapertura di una casa da gioco, già presente negli anni sessanta ed esattamente dal 1963 al 1965. La capacità attrattiva del territorio e in particolare della città di Taormina è nota in tutto il mondo: il mare da un lato, l'Etna innevato e fiammeggiante dall'altro, le bellezze archeologiche, artistiche, naturalistiche e paesaggistiche, la cultura, la rinomata gastronomia, il calore e la socievolezza della gente. Tutto questo è un valido presupposto ed è una base qualificante per la riapertura di una casa da gioco che potrebbe essere gestita dallo stesso comune di Taormina oppure data in concessione, incamerando i profitti da destinare all'amministrazione comunale e alla regione Sicilia per essere reimpiegati per la promozione e il rilancio del turismo e dell'economia della regione. Al pagamento
 

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delle vincite, alla cassa e ad ogni movimento di denaro saranno applicate le più rigorose norme relative all'antiriciclaggio di denaro e le norme relative alla trasparenza sulle operazioni bancarie, come anche l'istituzione di un presidio fisso del Corpo della guardia di finanza che registri l'ingresso degli italiani con l'inoltro dei dati anagrafici e fiscali all'Agenzia delle entrate.
      Tale presidio, assolutamente non presente nelle altre case da gioco autorizzate in Italia, consentirebbe una migliore tutela circa il rischio di possibili infiltrazioni mafiose, cavallo di battaglia, questo, dei nemici dello sviluppo del sud.
      Infatti, a differenza del 1965, oggi il nord è divenuto, secondo recenti statistiche, territorio di riciclaggio delle organizzazioni mafiose.
      L'inesistenza di case da gioco al sud e la loro presenza di quelle al nord appare pertanto una sperequazione inspiegabile e soprattutto produttiva di notevoli perdite economiche per il sud, dove l'industria del turismo rappresenta pressoché l'unica risorsa.
      Infatti l'apertura di diverse case da gioco nella vicina isola di Malta dirotta i flussi turistici internazionali e anche del medioriente, a tutto danno della Sicilia.
      In provincia di Bergamo si trovano alcune aree in crisi occupazionale e in modo particolare la Val Brembana, della quale San Pellegrino Terme è il centro più importante, che era stata classificata quale «area svantaggiata» di cui all'obiettivo 2 dall'Unione europea (ora obiettivo «competitività regionale e occupazione»). La situazione socio-economica della Val Brembana si connota come particolarmente delicata per l'approfondirsi della crisi occupazionale in specie nel settore industriale dove, nell'ultimo quinquennio, si sono ripetute chiusure di siti produttivi e di aziende in difficoltà. Alla tradizionale marginalità del settore dell'agricoltura di montagna e alla sempre maggiore difficoltà per tutti i comuni, e particolarmente per quelli dell'alta valle, di garantire i servizi per una popolazione tendenzialmente sempre più anziana, si affiancano le particolari condizioni di crisi anche del turismo.
      In ragione della qualità delle proprie fonti termali e minerali, il comune di San Pellegrino Terme si è storicamente caratterizzato come località turistica di richiamo anche internazionale; ne sono attestazione edifici di interesse storico-monumentale quali il casinò ed il Grand Hotel. La capacità attrattiva del luogo si è tuttavia andata nel tempo estinguendosi, così che al venir meno del flusso turistico si è accompagnato il degrado delle strutture ricettive esistenti. L'economia di valle, nel settore turistico, può svilupparsi partendo dal rilancio di San Pellegrino Terme e del suo centro termale, dove accanto al richiamo di un luogo conosciuto in tutto il mondo si affianca la presenza di architetture storiche uniche, di rilevante importanza e di grande potenzialità.
      Il futuro della cittadina termale, e con esso il futuro della Val Brembana, è legato al rilancio del termalismo e del turismo congressuale come motori di un processo di recupero delle strutture storiche e di rivitalizzazione del settore alberghiero, che va rafforzato dall'inserimento di nuove funzioni di attrazione: tra le iniziative innovative e utili per lo sviluppo dell'economia e per aumentare i livelli occupazionali, appare urgente promuovere la riapertura delle case da gioco, in particolare nelle zone ove in passato erano già situate case da gioco.
      In alcuni comuni, come quello di San Pellegrino Terme in Val Brembana che già in passato ha ospitato una casa da gioco, la localizzazione di una casa da gioco renderebbe possibile una fonte autonoma di finanziamento per le amministrazioni comunali e regionali, il casinò municipale, di proprietà del comune, è un edificio storico-artistico tutelato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ed essendo di proprietà pubblica costituisce anche un bene demaniale; inaugurato nel 1907, funzionò come casa da gioco dal 1907 fino al 1917, per poi riaprire in altri brevi periodi all'attività di gioco, l'ultima volta immediatamente dopo la fine della
 

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seconda guerra mondiale. Successivamente fu destinato ad altre funzioni pubbliche e di pubblico spettacolo, prima attraverso una gestione diretta da parte del comune e poi con l'affidamento della gestione a terzi durante gli anni di apertura, la presenza del casinò quale casa da gioco consentì di proporre a livello nazionale ed internazionale San Pellegrino Terme quale destinazione termale e turistica di altissimo livello e determinò un forte impulso per tutta l'economia della Val Brembana, della provincia di Bergamo e anche per l'intera regione Lombardia. È pertanto necessario intraprendere ogni utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo dell'economia e per aumentare i livelli occupazionali, respingendo, nel contempo, i pregiudizi in base ai quali la presenza delle case da gioco sul territorio andrebbe esclusa per timore di infiltrazioni criminali. Appare urgente convogliare cospicui flussi di denaro, dirottandoli da canali illeciti, quali bische e scommesse clandestine, verso le economie delle comunità locali, contribuendo a trainarne lo sviluppo in termini di presenze e di flussi sul territorio, nonché di risorse finanziarie.
      Nella seduta della Camera dei deputati di mercoledì 23 luglio 2008 il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 9/1386/252 impegnandosi a prevedere un provvedimento legislativo atto ad autorizzare la riapertura della casa da gioco di Taormina e a valutare l'opportunità di aprirne altre.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di case da gioco nelle regioni Sicilia e Lombardia).

      1. In armonia con i princìpi costituzionali in materia, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno per i particolari profili inerenti all'ordine pubblico, l'apertura e l'esercizio di case da gioco nel territorio delle regioni Sicilia e Lombardia.
      2. Ai fini dell'apertura e della gestione delle case da gioco autorizzate ai sensi del comma 1, i presidenti della regione Sicilia e della regione Lombardia tengono conto delle esigenze economiche e turistiche dei rispettivi territori.

Art. 2.
(Individuazione dei siti).

      1. Quali siti privilegiati per l'istituzione e per l'esercizio di case da gioco sono individuati i territori dei comuni di Taormina, nella regione Sicilia, e di San Pellegrino Terme, nella regione Lombardia.
      2. Con successive leggi regionali possono essere individuati ulteriori siti, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, e, in particolare, dei flussi turistici nel territorio regionale e delle esigenze di mercato del settore.

Art. 3.
(Gestione delle case da gioco).

      1. La gestione delle case da gioco è effettuata a mezzo di società per azioni

 

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con capitale interamente pubblico, prevedendo comunque una partecipazione regionale pari almeno al 51 per cento, il restante 49 per cento può essere attribuito ai comuni interessati o ad altri enti pubblici locali.
      2. In alternativa all'ipotesi di cui al comma 1, con legge regionale può essere stabilito che la gestione del servizio sia affidata a una società mista, con capitale pubblico pari almeno al 66 per cento; il restante 34 per cento può essere attribuito a privati, previa gara ad evidenza pubblica. All'interno della quota azionaria attribuita alla parte pubblica deve essere sempre garantita la partecipazione regionale pari almeno al 34 per cento.
      3. La prevalenza della partecipazione regionale prevista dai commi 1 e 2 è posta a tutela della trasparenza della gestione del servizio e tende a garantire un continuo e diretto controllo nei confronti dell'attività svolta all'interno delle case da gioco.
      4. Al fine di evitare fenomeni di infiltrazione mafiosa e di criminalità organizzata, nonché di garantire il più elevato livello di trasparenza nella gestione del servizio, è fatto divieto di affidare in concessione l'esercizio delle case da gioco a società con capitale interamente privato o a maggioranza privata.
      5. La concessione del servizio può essere revocata in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la stessa, senza alcun onere aggiuntivo per la pubblica amministrazione.
      6. La legge regionale stabilisce le modalità e le garanzie di affidamento in concessione del servizio, nonché la durata della concessione medesima.

Art. 4.
(Regolamento per il funzionamento e l'esercizio delle case da gioco).

      1. Il regolamento per il funzionamento e l'esercizio delle case da gioco istituite nelle regioni Sicilia e Lombardia è adottato dalle rispettive giunte regionali.

 

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      2. Il regolamento di cui al comma 1 reca:

          a) le disposizioni relative alla gestione amministrativa delle case da gioco;

          b) le norme concernenti il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          c) i requisiti di moralità e di onorabilità che il personale addetto deve possedere;

          d) le disposizioni riguardanti l'esercizio della vigilanza all'interno delle case da gioco da parte del personale preposto, il quale è tenuto a collaborare attivamente con le autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio dell'attività di controllo e di tutela dell'ordine pubblico;

          e) il divieto assoluto di accesso alle case da gioco per i minori di anni diciotto;

          f) l'indicazione dei tipi di giochi autorizzati;

          g) i giorni di chiusura e l'orario di apertura al pubblico dei locali adibiti a casa da gioco.

Art. 5.
(Assunzione del personale).

      1. Lo statuto della società concessionaria del servizio prevede le modalità di assunzione del personale adibito alla casa da gioco, sulla base delle esigenze organizzative rilevate.
      2. Il personale della società di cui al comma 1, compreso quello con contratto di lavoro part-time o a tempo determinato, deve possedere i requisiti di moralità e di onorabilità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Proventi delle case da gioco).

      1. I proventi dell'esercizio delle case da gioco sono attribuiti, nel pieno rispetto dei

 

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princìpi di trasparenza e di chiarezza, ai bilanci degli enti che costituiscono la società concessionaria del servizio.

Art. 7.
(Trasparenza delle operazioni di cassa delle case da gioco).

      1. Alle operazioni e ai servizi di cassa delle case da gioco si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, nonché le disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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