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PDL 5438

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5438



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LO PRESTI

Modifica all'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e altre disposizioni concernenti la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui e l'assunzione dei candidati idonei iscritti nelle graduatorie di concorso

Presentata il 12 settembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il personale volontario in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge una funzione estremamente importante per la collettività. Si tratta di personale particolarmente qualificato, non solo per la conoscenza del territorio, ma anche per l'esperienza maturata e per le funzioni svolte. Il personale cosiddetto «volontario discontinuo» concorre, quindi, con grande professionalità al grado di efficienza operativa del Corpo e, pertanto, è necessaria la sua effettiva stabilizzazione, in modo che possa svolgere la sua funzione nel migliore dei modi. E opportuno, quindi, che questo personale riceva un adeguato trattamento economico e tutte le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di lavoro necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Occorre, quindi, un impegno preciso da parte del Parlamento per approvare la presente proposta di legge che costituisce un giusto ed equo riconoscimento per un personale che, come già sottolineato, svolge una funzione importante e rilevante per le nostre comunità. La soluzione politico-legislativa qui proposta è finalizzata a consentire la stabilizzazione – in deroga alle disposizioni vigenti – dei vigili del fuoco volontari discontinui. Le norme proposte sono, lo si ripete, un equo e giusto riconoscimento per un personale che si è distinto in luoghi di lavoro e mansioni ad elevato rischio di incolumità fisica, che si è sottoposto a enormi sacrifici personali e familiari e che ha svolto la propria funzione di pubblica sicurezza con particolare impegno e con grande dedizione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla stabilizzazione del personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2012, l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono portate ad esaurimento le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente:
      «2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 e per la durata di un triennio a decorrere dal 1o gennaio 2013, è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva risultano iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno quattro anni, hanno espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non hanno superato il quarantottesimo anno di età. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».
      3. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
      4. I vigili del fuoco stabilizzati di cui al comma 2 prestano servizio nella provincia di appartenenza.

 

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Art. 2.
(Prova selettiva).

      1.    Al fine della stabilizzazione di cui all'articolo 12, comma 2-bis, della legge 10 agosto 2000, n. 246, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, il candidato deve superare con esito favorevole la prova selettiva di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Le modalità di svolgimento della prova selettiva di cui al comma 1 e i criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 400 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dalle aliquote stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui.


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