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PDL 4335

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4335



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRISTALDI, CALDERISI, DIMA, LISI, MARINELLO, ANTONIO PEPE, PORCU, SBAI, SCANDROGLIO, SCELLI, TRAVERSA

Disposizioni per l'individuazione di aree da destinare agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Presentata il 4 maggio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, impone agli Stati membri dell'Unione europea l'adozione di atti tendenti a promuovere lo sviluppo della produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili. Quella che comunemente è denominata «energia alternativa». Secondo il pronunciamento del Governo e del Parlamento, l'Italia entro il 2020 dovrà produrre almeno il 17 per cento dell'energia necessaria al nostro Paese con fonti rinnovabili. «La quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti».
      È evidente che l'obiettivo da raggiungere è ambizioso, ma al tempo stesso si sa che è obbligatorio attivare ogni passo utile a che la cosiddetta «energia alternativa» entri nella logica degli italiani, sia che si ricoprano incarichi pubblici sia che ci si muova nella quotidianità come semplici cittadini. Per raggiungere il traguardo previsto dalla direttiva dell'Unione europea, è necessario che ciascuno faccia la propria parte, a cominciare dagli enti locali. Per tale ragione, con la presente proposta di legge si prevede che i comuni e le regioni adottino strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi citati. La proposta di legge prevede, pertanto, l'obbligo per i comuni di procedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici per individuare specifiche aree del territorio comunale da destinare alla realizzazione di impianti per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, nonché l'intervento sostitutivo del Governo in caso di inerzia da parte dei comuni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di contribuire allo sviluppo delle energie alternative, i comuni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri strumenti urbanistici prevedendo l'individuazione di una o più aree da destinare all'ubicazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
      2. Le aree previste negli strumenti urbanistici per le finalità di cui al comma 1 non possono essere inferiori al 3 per cento della superficie totale del territorio comunale.
      3. Decorso inutilmente il termine di sei mesi di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con la regione nel cui territorio ricade il comune che non ha provveduto all'adeguamento dello strumento urbanistico, adotta gli atti necessari entro due mesi.


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