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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 2663 |
1. In attuazione delle indicazioni contenute nella risoluzione n. 194 del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le piccole e medie imprese in Europa, e fatti salvi i princìpi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia di piccole e medie imprese, al fine di promuovere una legislazione dedicata mediante la redazione di un testo unico denominato codice delle piccole e medie imprese.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
3. I pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2 del presente articolo sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati
1. La delega di cui all'articolo 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riduzione della pressione fiscale mediante l'adozione di un concordato quinquennale come metodo di accertamento per l'imposizione dei redditi delle piccole e medie imprese che hanno effettuato investimenti di lungo periodo. L'Agenzia delle entrate stabilisce, a tale fine, un ammontare d'imposta determinato per il periodo di durata del concordato;
b) determinazione delle modalità per la certificazione dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici territoriali da poter eventualmente utilizzare quale garanzia da fornire agli istituti di credito per l'ottenimento di finanziamenti;
c) introduzione di termini di pagamento obbligatori e inderogabili, non superiori a trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura, per le piccole e medie imprese che operano all'interno della filiera produttiva;
d) adozione di misure atte a garantire la continuità del credito alle piccole e medie imprese attraverso il sostegno al patrimonio dei confidi in modo che essi possano intervenire nel sostenere i finanziamenti erogati nei confronti delle medesime imprese;
e) previsione della possibilità di sospendere, limitatamente al periodo d'imposta al 31 dicembre 2009 e ai due periodi d'imposta successivi, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) previsione delle modalità secondo le quali i titolari di reddito d'impresa possono accantonare, nei bilanci in corso, una speciale riserva per la copertura di eventuali perdite di esercizio che le piccole e medie imprese potrebbero subire negli anni immediatamente successivi;
g) revisione della disciplina sugli studi di settore al fine di renderla più semplice, garantendo la certezza dei diritti e degli obblighi che incombono sui contribuenti, in conformità alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, ribadendo la validità degli studi di settore esclusivamente come strumento di misurazione della capacità di generare valore delle diverse attività economiche, evitando che gli stessi siano ridotti a mero strumento di accertamento;
h) previsione che le pubbliche amministrazioni statali e periferiche, nonché i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti riservino almeno il 30 per cento del valore dei propri acquisti di beni e di servizi, nell'anno fiscale di riferimento, alle piccole e medie imprese presenti nei rispettivi territori per forniture di piccola entità;
i) revisione della normativa vigente in materia di fallimento e delle procedure concorsuali per le piccole e medie imprese al fine di realizzare la riduzione a un anno
l) previsione di opportune forme di tutela e di valorizzazione del Made in Italy anche attraverso l'eventuale introduzione di un sistema di etichettatura dei prodotti, nonché di promozione dei prodotti Made in Italy sui mercati internazionali;
m) determinazione delle modalità per l'istituzione presso gli istituti di credito di uno sportello riservato alle piccole e medie imprese per l'assistenza e per l'erogazione di servizi bancari e finanziari;
n) individuazione di specifici programmi di intervento per lo sviluppo di sistemi di aggregazione tra piccole e medie imprese, prevedendo adeguati incentivi fiscali in favore delle imprese che investono nella crescita e nella formazione di figure professionali che provvedono anche allo sviluppo dell'innovazione e alla fornitura di servizi di consulenza e di orientamento strategico alle medesime imprese, definite «tutori di impresa».
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato, di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono incrementati di 100 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Alle imprese nazionali che investono in ricerca e sviluppo non si applica il secondo periodo, lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alle medesime imprese continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) euro 5,40 per mille KWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 KWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille KWh per consumi compresi tra 200.000 KWh e 1.200.000 KWh; euro 2,80 per mille KWh per consumi superiori a 1.200.000 KWh»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione, da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille KWh per consumi fino a 200.000 KWh al mese;
b) euro 5,60 per mille KWh per consumi compresi tra 200.000 KWh e 1.200.000 KWh;
c) euro 3,40 per mille KWh per consumi superiori a 1.200.000 KWh».
2. Dopo il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«344-bis. Le misure di cui al comma 344 sono estese all'acquisto di lampade a LED e all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori.
344-ter. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è estesa agli interventi per l'installazione di impianti per la generazione distributiva di piccola taglia di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 160/2006 del 25 luglio 2006».
1. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia per le piccole e medie imprese, di seguito denominata «Agenzia», al fine di verificare la conformità degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 ai princìpi contenuti nella risoluzione n. 194 del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 e di accelerare i processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. L'Agenzia svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) elaborazione di proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di 50 dipendenti;
b) predisposizione di un rapporto annuale sulla media e piccola impresa che individua le politiche da attuare per favorire la competitività delle piccole e medie imprese, secondo i princìpi contenuti nella risoluzione n. 194 del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008;
c) elaborazione di proposte di semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore delle piccole e medie imprese, anche al fine di dare attuazione
3. L'Agenzia effettua, anche avvalendosi del contributo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto sulle medie e piccole imprese degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione concernente il rapporto annuale di cui al comma 2, lettera b).
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento e la struttura organizzativa dell'Agenzia.
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