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PDL 5605

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5605



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PESCANTE, GIOACCHINO ALFANO, ARACU, BARBIERI, CAZZOLA, DELL'ELCE, DI CENTA, FARINONE, FORMICHELLA, FUCCI, MARINELLO, PIANETTA, RAZZI, LUCIANO ROSSI, TOUADI

Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza a stranieri extracomunitari per meriti sportivi

Presentata il 27 novembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Lo sport è da sempre considerato uno dei più importanti settori dell'azione umana nella quale primeggiano i valori di solidarietà e di tolleranza nonché l'assenza di discriminazioni razziali e di ogni altro tipo. Sono questi, insieme con la promozione della pace e con il rispetto delle regole e degli avversari, i principali cardini del movimento olimpico.
      È per questo che lo sport è, con la scuola, uno dei principali veicoli di integrazione multietnica all'interno di ciascun Paese e quindi può e deve favorire il processo di trasformazione che è quotidianamente in atto nella società civile italiana.
      Chiunque abbia una qualche dimestichezza con i campi sportivi frequentati da bambini e da adolescenti che vivono in Italia può avere la prova diretta di questo stato dei fatti. Ragazzi delle più diverse etnie, che stanno crescendo nel nostro Paese, praticano lo sport uno a fianco dell'altro, nella reciproca solidarietà e nella competizione senza pregiudizio.
      Chiunque, poi, abbia frequentato, o avuto notizia, dei risultati sportivi al massimo livello in campo internazionale avrà constatato come nei Paesi più avanzati del
 

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mondo la partecipazione degli sportivi sia da tempo generalizzata, senza barriere etniche di nessun tipo ma tenendo conto unicamente della crescita sportiva di ogni atleta.
      Ecco perché apportare modifiche all'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, in materia di concessione della cittadinanza, è particolarmente importante in questa congiuntura storica.
      Le motivazioni principali possono essere sintetizzate nelle seguenti ragioni:

          1) la realtà quotidiana è più progredita rispetto alla realtà normativa;

          2) per mantenere l'Italia al livello che le spetta nell'ambito della competizione internazionale è necessario procedere a una revisione della normativa in vigore, per dare spazio ad atleti stranieri di grande livello o molto promettenti.

      Lo sport impegna i bambini che crescono in Italia fin dall'infanzia: i centri di avviamento allo sport risultano molto frequentati e non si richiede al minore l'esibizione del certificato di cittadinanza.
      La situazione diventa difficile nell'età adolescenziale, quando non è stata ancora raggiunta la maggiore età e dunque nessuna scelta burocratica è stata ancora possibile, ma molti ragazzi che praticano sport vorrebbero avere la possibilità di partecipare con i colori dell'Italia alle competizioni, nazionali e internazionali, insieme con i ragazzi con i quali sono cresciuti.
      Ma è proprio in tali casi che, invece, l'adolescenza si trasforma in età dell'abbandono.
      È per queste ragioni, che sono insieme sociali, di civile convivenza e di affermazione sportiva, che appare opportuna la revisione della normativa in materia di concessione della cittadinanza italiana, ed a tale scopo che viene presentata la proposta di legge.
      È previsto un percorso semplificato per un numero limitato di cittadini extracomunitari che abbiano significativi meriti sportivi, al fine di favorirne l'integrazione e di potenziare la partecipazione italiana alle competizioni sportive internazionali, in analogia con quanto fanno da tempo i Paesi più avanzati dell'occidente, in particolare europei.
      Le nuove disposizioni prevedono nello specifico:

          1) la concessione della cittadinanza italiana a un numero massimo di 30 atleti extracomunitari l'anno per meriti sportivi;

          2) l'individuazione degli atleti extracomunitari potenziali beneficiari da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) su segnalazione delle federazioni sportive nazionali. Il CONI invia annualmente tale elenco al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, che provvede a trasmetterlo entro trenta giorni, al Ministro dell'interno accludendo il proprio parere;

          3) il beneficio può riguardare, su richiesta dei genitori, o di chi ne fa le veci, anche atleti minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, a condizione che i genitori o chi ne fa le veci non abbiano precedenti penali e che i minori siano tesserati presso una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI e siano in possesso di comprovate attitudini sportive.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «f-bis) allo straniero extracomunitario incluso nell'elenco di cui al comma 1-bis»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) possono inviare al CONI un elenco recante i nominativi di stranieri extracomunitari che hanno conseguito particolari meriti sportivi o che hanno comprovate attitudini sportive.
      Il CONI seleziona tali nominativi e invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, un elenco costituito da un numero massimo di trenta nominativi di stranieri extracomunitari ai fini della concessione della cittadinanza per eventi sportivi ai sensi del comma 1, lettera f-bis). Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, provvede a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, l'elenco al Ministro dell'interno, corredato del proprio parere.
      1-ter. La richiesta di concessione della cittadinanza italiana per meriti sportivi ai sensi del comma 1 lettera f-bis), può essere altresì presentata anche dai genitori o da chi ne fa le veci di minori extracomunitari che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, alle seguenti condizioni:

          a) i genitori o chi ne fa le veci devono risiedere legalmente nel territoriodella

 

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Repubblica da almeno 3 anni e non devono aver riportato nel medesimo territorio nessuna condanna penale per reati non colposi, né avere procedimenti penali pendenti per reati non colposi;

          b) i minori extracomunitari devono essere tesserati presso le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e avere comprovate attitudini sportive.

      1-quater. La richiesta di cui al comma 1-ter è presentata al CONI che provvede all'eventuale inserimento del nominativo del minore extracomunitario nell'elenco di cui al comma 1-bis».


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