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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5589 |
1) il fenomeno dell'infortunistica stradale – che produce, in termini di costi sociali, somme pari al 2,6 per cento del prodotto interno lordo italiano – ha assunto dimensioni e forme tali da necessitare, a livello di interesse istituzionale e di impatto normativo, un decisivo cambio di impostazione, privilegiando la parola «omicidio» a tutto ciò che residualmente lo caratterizza;
2) l'oggettiva difficoltà di individuare un discrimine netto tra dolo indiretto e colpa, con previsione specifica del caso di morte o di lesioni collegate a scontri stradali, causate da individui sotto l'effetto di alcol o di droga, che non può essere rimessa all'iniziativa e alla sensibilità di singoli magistrati coraggiosi.
Con tali premesse, si pensa possa essere chiaro anche nella forma l'articolato che si propone. Esso si compone di dieci articoli suddivisi in quattro capi. I capi I, II e III rispondono alla necessità di armonizzazione delle diverse fonti del diritto che a vario titolo disciplinano la materia, il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, il codice penale e il codice di procedura penale. Il capo IV reca la data di entrata in vigore.
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», è inserito il seguente:
«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli».
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione
1. All'articolo 223 del codice della strada, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale»;
b) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora
1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 575-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno».
1. All'allinea del primo comma dell'articolo 576 del codice penale le parole: «articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 575».
1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 582-bis. – (Lesioni personali stradali). – Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583, il delitto è punibile a querela della persona offesa».
1. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dai seguenti:
«1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro;».
1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo del terzo comma le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 186, comma 2, lettera a), o dell'articolo 186-bis»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e dal secondo comma».
1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis del codice penale».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
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