Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5589

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5589



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CATANOSO GENOESE, ROMANO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 20 novembre 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il fenomeno dell'infortunistica stradale ha ormai raggiunto livelli di pericolosità non più contrastabili con il vigente quadro normativo, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate quale elemento psicologico dalla colpa, per lo più specifica in quanto correlata alla violazione di norme di comportamento del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.       Non esiste nell'ordinamento giuridico un'autonoma e adeguata considerazione del fenomeno stesso, la cui tutela, proprio per la ricordata gravità delle conseguenze, non può essere affidata solamente a ipotesi di reato dogmaticamente «non volontarie», sebbene recentemente aggravate mediante la previsione di singole fattispecie circostanziate. A chi, per lavoro o per sventura, è stato obbligato a confrontarsi con questo fenomeno, è purtroppo evidente tale mancanza di attenzione specifica per omicidio e lesioni stradali, comunque riconducibili agli omonimi reati colposi, ancorché come già detto, in forma aggravata.
      Con questa proposta di legge si intende colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita e integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo. In tale ottica diventa determinante incidere non
 

Pag. 2

soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscono l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Ecco perché si intende creare un quadro sanzionatorio autonomo, ma comunque basato su fattispecie legislative che in circostanze oggettive ben precise e sintomatiche della volontarietà indiretta del proprio operato ne implichino l'inquadramento in tali termini individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell'omicidio e delle lesioni personali stradali.
      Negli ultimi anni si è assistito a coraggiosi tentativi di giudici che hanno cominciato a inquadrare come non colposo l'omicidio riconducibile all'infortunistica stradale, individuando un diverso, e più grave, atteggiamento psicologico dell'autore che, in presenza di ben particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio, non tanto di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione, quanto di provocare la morte di altri, in evidente dispregio al bene giuridico «vita».
      Anche dalla lettura di tali sentenze trae forza l'esigenza di creare già a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, che si contrappongano a quelle meramente colpose, per definizione caratterizzate da un livello di disvalore sociale decisamente minore e nemmeno a livello di immaginario collettivo paragonabile a quello che si va necessariamente a ledere.
      Per rendere immediatamente intellegibile l'intento di questa proposta di legge, vanno ancora sottolineati due aspetti:

          1) il fenomeno dell'infortunistica stradale – che produce, in termini di costi sociali, somme pari al 2,6 per cento del prodotto interno lordo italiano – ha assunto dimensioni e forme tali da necessitare, a livello di interesse istituzionale e di impatto normativo, un decisivo cambio di impostazione, privilegiando la parola «omicidio» a tutto ciò che residualmente lo caratterizza;

          2) l'oggettiva difficoltà di individuare un discrimine netto tra dolo indiretto e colpa, con previsione specifica del caso di morte o di lesioni collegate a scontri stradali, causate da individui sotto l'effetto di alcol o di droga, che non può essere rimessa all'iniziativa e alla sensibilità di singoli magistrati coraggiosi.

      Con tali premesse, si pensa possa essere chiaro anche nella forma l'articolato che si propone. Esso si compone di dieci articoli suddivisi in quattro capi. I capi I, II e III rispondono alla necessità di armonizzazione delle diverse fonti del diritto che a vario titolo disciplinano la materia, il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, il codice penale e il codice di procedura penale. Il capo IV reca la data di entrata in vigore.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).

      1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», è inserito il seguente:

          «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 222 del codice della strada, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati).

      1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione

 

Pag. 4

della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è raddoppiata. Nel caso il reato di cui al periodo precedente sia commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 223 del codice della strada, in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).

      1. All'articolo 223 del codice della strada, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale»;

          b) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora

 

Pag. 5

si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale».

Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 575-bis del codice penale, in materia di omicidio stradale).

      1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 575-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 576 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti).

      1. All'allinea del primo comma dell'articolo 576 del codice penale le parole: «articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 575».

 

Pag. 6

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale, in materia di lesioni personali stradali).

      1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 582-bis.(Lesioni personali stradali). – Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583, il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 589 del codice penale, in materia di omicidio colposo).

      1. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dai seguenti:

          «1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro;».

 

Pag. 7

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 590 del codice penale, in materia di lesioni personali colpose).

      1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo del terzo comma le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 186, comma 2, lettera a), o dell'articolo 186-bis»;

          b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
      «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e dal secondo comma».

Capo III
MODIFICA ALL'ARTICOLO 380 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 9.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto obbligatorio in flagranza).

      1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis del codice penale».

Capo IV
ENTRATA IN VIGORE

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su