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PDL 707

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 707



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCÀ

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili per le famiglie numerose

Presentata il 5 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! — Non costituisce, certamente, oggetto di discussione il fatto che la proprietà della prima casa assolva a una funzione sociale che «riempie» di significato lo stesso diritto di proprietà, così come è sancito dall'articolo 42 della Costituzione. È inoltre incontestabile il fondamentale ruolo che la casa riveste per la vita e per il futuro di ogni nucleo familiare. Dal 1949 ad oggi, dalla cosiddetta «legge Tupini» (legge n. 408), molti sono stati gli interventi normativi che si sono succeduti con l'intenzione di introdurre delle agevolazioni creditizie e fiscali in materia di acquisto della prima abitazione, ma mai nessuno di essi contemplava la possibilità di prevedere una riduzione dell'aliquota sulla prima casa per le famiglie numerose.
      Una misura di questo genere si andrebbe, di diritto, a inserire nel più ampio contesto di una linea politica di sostegno alla famiglia, linea che, per essere realmente efficace, si deve muovere su tre fondamentali direttrici: un più pregnante sostegno economico diretto; la creazione di un più generale clima culturale favorevole alla famiglia (per mezzo, ad esempio, di una produzione normativa di stampo più prettamente civilistico che spazi dai diritti negati dell'infanzia ai diritti delle donne che lavorano in casa); la creazione delle condizioni per una maggiore compatibilità tra lavoro di cura e responsabilità familiari.
      La presente proposta di legge consta di un unico articolo, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedendo la possibilità per i comuni, ferma restando comunque la loro discrezionalità, di stabilire delle riduzioni dell'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (ICI), fino ad arrivare a un minimo dell'1 per mille, per le famiglie numerose.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

          «2-ter. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'aliquota può essere deliberata in misura inferiore al 4 per mille, fino a un minimo dell'1 per mille, con riferimento all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del suo nucleo familiare. Ai fini della determinazione della consistenza numerica del nucleo familiare si tiene conto dei figli e degli altri familiari conviventi a carico del soggetto passivo».


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