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PDL 5624

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5624



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZAZZERA, VATINNO

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi dovute allo Stato, e all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di competenze delle regioni per la valutazione di impatto ambientale

Presentata il 6 dicembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Le attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi stanno mettendo a repentaglio l'integrità del nostro ambiente marino, tanto che nel nostro mar Mediterraneo sono stati rilevati 10 grammi di idrocarburi per metro quadrato di superficie e 500 litri di catrame per chilometro quadrato (Kmq). Solo nella baia di Napoli sono stati registrati 60 grammi di benzopirene in 100 grammi di zooplacton.
      Gli idrocarburi sono composti chimici costituiti da atomi di carbonio e di idrogeno cancerogeni per l'uomo, che una volta dispersi nel mare vengono assorbiti dai tessuti dei pesci entrando nella catena alimentare anche per un raggio di 10 chilometri.
      Il principio «chi inquina paga» introdotto dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, non sembra aver prodotto gli effetti disincentivanti desiderati, considerato che secondo il dossier di Legambiente «Texas Italia» del 12 luglio 2010, presentato in occasione della tavola rotonda «La minaccia del petrolio sul futuro sostenibile della Puglia», i permessi di ricerca di idrocarburi già rilasciati sarebbero 95, di cui 24 a mare per
 

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un'area di circa 11.000 kmq e 71 a terra, per più di 25.000 kmq. A tali dati vanno poi aggiunte le ultime 65 istanze presentate, di cui oltre la metà a mare. Sempre secondo gli studi di Legambiente, tra le ultime istanze citate vi sarebbe anche quella avanzata dalla società petrolifera Petrolceltic Italia, nell'area tra la costa teramana e le isole Tremiti, peraltro già interessate da un'altra richiesta di permesso di ricerca per un'area marina di 730 kmq. Ma anche altre società petrolifere, come la Northern Petroleum Ltd e l'ENI hanno presentato richieste di prospezioni sismiche nell'area antistante le nostre coste.
      Alcune autorizzazioni per prospezioni sismiche sono state rilasciate nel canale d'Otranto, nello Jonio e, in alcuni casi, anche in aree marine protette.
      Ma le piattaforme petrolifere provocano anche altre conseguenze.
      Nel 1988 persero la vita 167 persone nel rogo alla Piper Alpha, piattaforma offshore di Aberdeen, mentre più recentemente l'incendio nel golfo del Messico della piattaforma Deep Water Horizon della British Petroleum ha determinato un disastro ambientale senza precedenti. Ciononostante le attività di ricerca nel nostro Paese sono sempre più intense e depotenziano fortemente le economie locali dei territori. In alcune aree d'Italia, infatti, la presenza delle piattaforme ha messo in ginocchio le attività agricole, ittiche e turistiche, usurpando ai cittadini le ricchezze del proprio territorio. Il tutto avviene, poi, per delle royalty bassissime e con l'esenzione di imposta per i primi 300.000 barili di petrolio l'anno. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le royalty gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento. Per questo, con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si prevede che per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2013 il titolare di ciascuna concessione di coltivazione debba corrispondere ogni anno allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 50 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, al 50 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 50 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.
      Inoltre, considerato che molto spesso le istanze di permessi di ricerca non vengono adeguatamente pubblicizzate negli ambiti territoriali interessati, le amministrazioni locali sono impossibilitate a presentare eventuali osservazioni. Conseguentemente le istituzioni e le associazioni locali sono costrette a presentare ricorsi per valutare la legittimità delle autorizzazioni, così com’è successo in Puglia, dove il tribunale amministrativo regionale (TAR) ha sospeso l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d61 F.R. – NP», mentre con sentenza del 23 giugno 2010 il TAR di Bari ha accolto nel merito il ricorso proposto dalla regione contro il decreto di autorizzazione alla valutazione di impatto ambientale (VIA) rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore della società Northern Petroleum per l'esecuzione di sondaggi geosismici al largo delle coste pugliesi, tra Monopoli e Brindisi.
      Pertanto, per garantire l'effettivo coinvolgimento delle amministrazioni locali e per evitare il ricorso alla giustizia amministrativa, la presente proposta di legge interviene sull'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 rendendo vincolante il parere sulla VIA delle regioni interessate. Inoltre, qualora le regioni abbiano manifestato parere favorevole, si condiziona la conclusione del procedimento di VIA all'esito della consultazione popolare mediante referendum, secondo quanto previsto dai regolamenti statutari delle regioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625).

      1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
      «1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2013, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 50 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, al 50 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 50 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «può esprimere» sono sostituite dalle seguenti: «deve esprimere»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Qualora le regioni interessate abbiano manifestato parere favorevole, l'autorità competente non può comunque concludere il procedimento di valutazione di impatto ambientale fino all'esito della consultazione popolare mediante referendum, secondo quanto previsto dai regolamenti statutari delle regioni»;

          c) il comma 3-bis è abrogato.


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