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PDL 5622

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5622



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARROCU

Qualificazione delle attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili svolte da imprenditori agricoli come attività connesse all'attività agricola

Presentata il 6 dicembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Come noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono considerate «attività connesse ai sensi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile», rilevanti ai fini della determinazione del reddito agrario disciplinato dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, «la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche», che rispettino determinati requisiti di connessione con il terreno agricolo.
      Viceversa, per ciò che concerne la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili diverse da quelle agroforestali e fotovoltaiche, come ad esempio nel caso di impianti da fonte eolica, che pure presentino una determinata connessione con il terreno agricolo, nulla è disposto espressamente ai fini dell'inquadramento del relativo reddito.
      Ma la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti eolici, pur quando effettuate nell'ambito di un'attività agricola e in connessione con essa, costituiscono anch'esse un'attività agricola connessa, potendosi legittimamente estendere alla fattispecie in oggetto le considerazioni di carattere logico-sistematico che hanno portato il legislatore a stabilire espressamente la rilevanza, rispetto alla tipologia reddituale del reddito agrario, de «la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti (...) fotovoltaiche (...) effettuate dagli imprenditori agricoli».
      Come già specificato, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
 

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dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
      Il codice civile, in altri termini, non riporta un elenco delle attività connesse, ma delinea due categorie di attività che, ove svolte dall'imprenditore agricolo, si considerano tali:

          1) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento;

          2) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

      Se, infatti, con specifico riferimento alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6 del 13 febbraio 2006, ha configurato l’«attività in questione fra le attività agricole connesse di fornitura di beni e servizi svolte mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata», facendo dunque rientrare tali attività nella tipologia di attività connesse di cui al numero 2), (l'interpretazione fornita si pone nel solco di quella precedentemente offerta con la risoluzione della stessa Agenzia delle entrate n. 17 del 15 febbraio 2005, in cui, prendendo in esame la produzione di energia elettrica attraverso un impianto di digestione anaerobica dei liquami, veniva negata la possibilità di ritenere l'attività in questione produttiva di reddito agrario, non essendo l'impianto «impiegato normalmente nell'attività agricola»), l'inserimento della produzione di energia (elettrica o calorica) da fonti fotovoltaiche, fra le attività agricole di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sembrerebbe trovare il proprio fondamento nella natura strumentale di tale attività rispetto all'esercizio dell'impresa agricola.
      In altri termini, la produzione di energia da fonti fotovoltaiche – seppur non operata per mezzo dell'impiego prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, come quella di energia da fonti agroforestali – riceve il suddetto trattamento fiscale in ragione del suo impiego funzionale all'interno del ciclo biologico (individuando una nuova tipologia di attività connessa, nell'ambito, e quindi non in deroga, della formulazione dell'articolo 2135 del codice civile) (il legislatore di merito, infatti, non disciplina la materia delle attività connesse mediante riserva di legge e anzi la circostanza che il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile utilizzi l'avverbio «comunque» sembra voler sottolineare che le fattispecie esplicitate rientrano di diritto tra le attività connesse, facendo in ogni caso salva la possibilità di riconoscerne altre che generino per deduzione).
      Per la produzione di energia elettrica da impianti eolici, effettuata da parte dell'imprenditore agricolo nell'esercizio della propria attività e in stretta connessione con essa, si rileva come possano essere fatte valere le considerazioni esposte con riferimento alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche.
      In particolare, per ciò che concerne l'attitudine all'impiego funzionale all'interno del ciclo biologico, la produzione e la cessione di energia prodotta da fonte fotovoltaica – ossia di una situazione atipica nel novero delle attività agricole connesse – non possono essere legate alle attività agricole essenziali né in ragione dell'utilizzo del prodotto derivante dalla coltivazione del fondo (prima parte del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile), né in virtù dell'impiego delle attrezzature normalmente usate nell'esercizio dell'attività agricola (seconda parte del terzo comma del medesimo articolo 2135). Tuttavia, ad essa il legislatore ha riconosciuto

 

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lo status di attività agricola per connessione, imponendo implicitamente il rispetto del parametro della prevalenza.
      Da ultimo, si evidenzia che l'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicuri, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
      Tale norma conferma il positivo «sentimento» riservato ai soggetti agricoli operanti nell'ambito della produzione di energia da fonti rinnovabili (almeno entro certi limiti di potenza dell'impianto) e, non specificando i limiti di applicazione dell'intervento (alla sola produzione di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche), lascia intravedere un positivo e condivisibile atteggiamento di apertura nei confronti dei soggetti agricoli operanti nell'ambito della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili diverse da quelle agroforestali e fotovoltaiche.
      Alla luce di quanto esposto, anche nell'ipotesi di fonti «diverse» da quelle agroforestali e fotovoltaiche, quale ad esempio quella eolica, si pone evidentemente un analogo problema di individuazione del carattere della connessione all'attività agricola, in relazione alla prevalenza civilistica, che – come specificato – deve comunque sussistere.
      Vista l'importanza di tale tematica per le numerose aziende agricole e agro alimentari potenzialmente coinvolte, e non avendo sortito iniziative concrete in termini di chiarimenti amministrativi, nonostante l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati volto a favorire, nelle sedi opportune, un intervento che chiarisse – anche con riferimento alla produzione di energia elettrica o calorica da altre fonti rinnovabili (eolica) da parte di imprenditori agricoli – che trattasi di attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma del codice civile, si è ritenuto indispensabile presentare la seguente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La produzione e la cessione di energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, generata da fonti fotovoltaiche e agroforestali e nella misura massima di 200 chilowatt picco (KWp) da impianti eolici, è considerata attività connessa all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.


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